Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29997 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. I, 31/12/2020, (ud. 30/11/2020, dep. 31/12/2020), n.29997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1165/2019 proposto da:

G.M.R., R.A., domiciliati in Roma, Piazza

Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentati e difesi dagli avvocati Botti Sara, Solari Massimo,

giuste procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.L., quale tutore della minore D.S.K.,

domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile

della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato

Pellacani Maria Letizia, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

D.R.N., Procuratore Generale presso la Corte di Appello

di Bologna;

– intimati –

avverso la sentenza n. 45/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

pubblicata il 21/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Il Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna, con sentenza del 20-27 luglio 2017, aveva dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale, sulla minore D.S.K., nata l'(OMISSIS), del padre D.R.N. e della madre Ru.An. e non luogo a provvedere sulla stato di adottabilità, provvedendo altresì alla nomina del Servizio Sociale quale tutore provvisorio ed all’affidamento allo stesso Servizio della bambina da mantenere nella collocazione già prevista, con compensazione delle spese di giudizio.

La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accogliendo solo l’appello incidentale proposto dal tutore, ha dichiarato lo stato di abbandono e di adottabilità della bambina e confermato le altre statuizione adottate dal Tribunale.

In particolare i nonni, già appellanti ed odierni ricorrenti, avevano invocato il superamento del provvedimento dichiarativo della decadenza dalla responsabilità genitoriale con affidamento della bambina alla madre o, in subordine, a loro stessi; avevano quindi chiesto di essere, comunque, nominati tutori della minore, pure nell’ipotesi di prosecuzione dell’affido etero familiare in essere, sollecitando che l’affido proseguisse in modalità non secretata; in ulteriore subordine avevano chiesto l’affidamento della minore ai Servizi sociali ed un incremento del loro diritto di visita, intendendo occuparsi del sostegno economico, psicologico ed affettivo della bambina.

La Corte di appello ha esposto i fatti e le ragioni in base alle quali ha respinto l’appello proposto da Ru.An. e dai suoi genitori G.M.R. (n. il (OMISSIS)) e R.A. (n. il (OMISSIS)) ed è pervenuta alla decisione della dichiarazione dello stato di abbandono e di adottabilità della minore, previa analisi e ricostruzione dei molteplici episodi da cui ha desunto l’inadeguatezza non transitoria della coppia genitoriale e l’inidoneità dei nonni materni ad occuparsi della minore.

In particolare ha evidenziato: che il padre, nei primissimi mesi di vita della bambina, era stato ricoverato in regime di TSO presso un reparto psichiatrico, a seguito di una grave crisi pantoclastica; che la madre, affetta da disturbi psichici, era stata accolta in una comunità protetta unitamente alla bambina, ove aveva manifestato comportamenti altamente pregiudizievoli per la minore tali da provocarle reazioni di angoscia, comunità che aveva lasciato dopo poco, dichiarando di preferire riunirsi al compagno, piuttosto che di occuparsi della minore; che la minore, emessi i provvedimenti urgenti di sospensione della responsabilità genitoriale, era stata collocata presso una famiglia affidataria il (OMISSIS), disponendo un calendario di incontri protetti tra la minore ed i genitori, con la possibilità per i nonni di salutare la nipote al termine di ogni incontro; che gli incontri, inizialmente settimanali, dal (OMISSIS) avevano cominciato ad avere cadenza quindicinale; che i nonni materni si erano rivolti al Servizio sociale, dichiarandosi disponibili ad assumere il ruolo di affidatari della minore; che erano proseguite le attività di sostegno alla genitorialità in favore del padre e della madre, che tuttavia avevano manifestato una persistente inadeguatezza nell’adempimento dei compiti genitoriali, tanto che il Tribunale ne aveva dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Ha quindi osservato che erano sopravvenuti fatti decisivi successivi al gennaio 2018, dai quali si evinceva la totale interruzione dei rapporti tra la minore ed i genitori, che si erano sottratti a qualsiasi controllo dei Servizi sociali con cui non avevano più preso contatto, che non avevano più chiesto notizie della bambina e, secondo quanto riferito dalla nonna paterna, si erano trasferiti in (OMISSIS) perchè R. era in stato di gravidanza. Solo nel (OMISSIS) R. aveva contattato telefonicamente il Servizio sociale senza chiedere informazioni della minore, ma comunicando la nascita di una nuova bambina e l’intenzione di crescerla in (OMISSIS) e manifestando il generico desiderio di vedere in futuro la primogenita, senza tuttavia formulare alcun progetto di vita per la stessa. Il padre, invece non aveva mai telefonato per avere notizie della figlia.

In questo frangente i nonni materni avevano continuato a giustificare la figlia, avevano chiesto nell'(OMISSIS) di poter incontrare la nipote e, poi, di sostituirsi ai genitori nella prosecuzione degli incontri protetti; tuttavia, in occasione dell’incontro organizzato dai Servizi sociali i nonni non avevano mostrato di avere una capacità a relazionarsi con la bambina, nè di percepire le conseguenze della lunga assenza dei genitori; dopo tale incontro i nonni non avevano mai telefonato al Servizio sociale per avere notizie della nipote e solo a seguito della richiesta del loro legale era stato fissato un nuovo incontro.

G.M.R. e R.A., nonni materni della piccola, hanno proposto ricorso per cassazione con tre mezzi, corroborati da memoria.

Il tutore ha replicato con controricorso seguito da memoria.

Il padre della minore è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 12, in relazione agli artt. 29 e 111 Cost. e del D.Lgs. n. 154 del 2013, in relazione all’art. 315 bis c.c.. I ricorrenti sostengono che la Corte di appello avrebbe pronunciato la dichiarazione di adottabilità della minore senza osservare il principio di attualità nell’esame dei rapporti nonni-nipote, senza considerare, in via subordinata, la loro capacità a conservare un legame familiare con la minore per il tramite dei genitori affidatari e sulla base di una erronea rappresentazione da parte dei Servizi sociali del c.d. disinteressamento dei nonni.

Lamentano che la loro disponibilità non sia stata presa in adeguata considerazione. Sostengono di avere preso le distanze dalla figlia, trasferitasi in (OMISSIS). Dichiarano di voler provvedere alla cura ed al mantenimento della minore; dichiarano di voler collaborare con la famiglia affidataria. Sostengono di non essersi disinteressati della bambina e che avrebbero comunicato più volte ai Servizi sociali di volerla incontrare senza sortire effetto e che, tenuto conto della loro disponibilità a provvedere alla minore, non ricorreva lo stato di abbandono.

1.2. Il motivo è inammissibile.

La censura non si confronta con l’accertamento dei fatti, compiuto dalla Corte territoriale, che, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, muovendosi in linea con i principi volti a valorizzare il contributo al mantenimento del rapporto del minore con la famiglia di origine anche mediante le figure vicarie interfamiliari (Cass., n. 28257 del 04/11/2019) ha preso in esame i comportamenti da loro tenuti nel corso della procedura e della attività svolte dai Servizi sociali a seguito dell’affido etero familiare della minore sin da quando aveva pochi mesi di vita, ed ha formulato un giudizio sulla loro inidoneità, avendo tenuto conto dell’età avanzata degli stessi ((OMISSIS) anni la nonna ed (OMISSIS) anni il nonno), della sporadicità dei rapporti con la minore e con i Servizi sociali e del carattere piuttosto formale degli stessi, privi di specifiche manifestazioni di interesse alle condizioni di salute e di vita della minore ed al suo percorso di vita, dell’intento preponderante di giustificare la figlia.

Di contro, nulla i ricorrenti hanno riferito circa l’eventuale effettiva e concreta frequentazione con la minore e la instaurazione significativi rapporti affettivi con la stessa, il sostegno economico e morale prestato alla piccola, la tempestiva e concreta manifestazione di disponibilità e possibilità ad accoglierla o di quanto altro positivamente messo in campo a favore della minore, così che quanto accertato dalla Corte di appello, di ben diverso tenore, non appare contrastato attraverso l’indicazione di specifici fatti di cui sia stato omesso l’esame.

Il motivo, formulato mediante mere ipotetiche prospettazioni, non dà conto inoltre di alcun concreto progetto di vita sottoposto ai Servizi sociali e/o ai giudici di merito nel corso della procedura.

Quanto alle critiche rivolte al comportamento tenuto dal Servizio sociale, non si evince se ed in che termini siano state sottoposte ai giudici di merito.

La valutazione della Corte territoriale risulta invece svolta tenendo conto di tutte le vicissitudini subite dalla bambina fino all’attualità, caratterizzata dal definitivo abbandono da parte della madre e del padre, i quali non hanno proposto alcuna impugnazione avverso la sentenza in esame; la decisione risulta pertanto conforme al principio secondo il quale “Lo stato di abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura di loro, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro ed i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalità.” (Cass. n. 9021 del 11/04/2018).

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 184 del 1983, artt. 1, 2, 8 e art. 15, lett. a), nonchè il vizio di omessa ed insufficiente motivazione.

I ricorrenti sostengono che non sarebbe stato attuato un percorso di sostegno alla genitorialità della famiglia. Si dolgono quindi che non sia stata valutata l’idoneità dei nonni materni a prendersi cura della nipote.

2.2. Il motivo è inammissibile perchè prescinde dai fatti accertati e valutati dalla Corte territoriale, attraverso la ampia ricostruzione delle vicende familiari occorse alla minore e del ruolo assunto da ciascun familiare; non viene, inoltre, formulata alcuna specifica doglianza motivazionale volta a contestare quanto accertato in fatto, mediante l’indicazione di specifici fatti decisivi oggetto del giudizio di cui sia stato omesso l’esame, ed il motivo appare volto a perseguire una inammissibile rivalutazione del merito.

I ricorrenti, inoltre, non illustrano nemmeno quando – nella fase di merito – gli stessi avrebbero chiaramente dichiarato la loro disponibilità a prendersi cura della piccola e se ed in che termini avessero sottoposto ai Servizi sociali un progetto di vita per la minore da svolgersi con il loro personale impegno, alla stregua del quale valutarne la fattibilità e la rispondenza all’interesse della minore.

3.1. Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla L. n. 184 del 1983, art. 12, in merito alla erronea identificazione della minore.

3.2. Il motivo è inammissibile poichè non si ravvisa alcun omesso esame e la censura non risponde al modello del vizio denunciato (Cass. Sez. U. n. 8053 del 07/04/2014).

Va aggiunto che l’inesatta indicazione in sentenza di dati anagrafici di alcuna delle parti, quali il luogo e la data di nascita, costituisce errore materiale, emenda bile attraverso la procedura stabilita dagli artt. 287 e 288 c.p.c., qualora l’erronea iscrizione di tali dati non determini incertezze riguardo al contenuto della decisione ed alle parti del rapporto processuale, cui essa si riferisce (Cass. n. 11458 del 24/07/2003; Cass. n. 12187 del 22/06/2020), come nel caso di specie, ove l’inesattezza non ha impedito la effettiva e non smentita identificazione della minore su cui verte il giudizio.

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Dagli atti il processo risulta esente, sicchè non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Compensa le spese del giudizio di legittimità tra le parti costituite;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

 

 

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