Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29997 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/12/2011, (ud. 22/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 49,

presso lo studio dell’avvocato SVEVA BERNARDINI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FAZIO PIETRO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA n. (OMISSIS) di MESSINA, in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ACCARDO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MERLO ARTURO, giusta delega in

atti;

– controricorrente – nonchè contro ASSESSORATO ALLA SANITA’ DELLA

REGIONE SICILIA, UNITA’ SANITARIA LOCALE N. (OMISSIS) DI BARCELLONA

POZZO

DI GOTTO;

– intimati –

e da:

ASSESSORATO ALLA SANITA’ DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.L., AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. (OMISSIS) DI

MESSINA,

UNITA’ SANITARIA LOCALE N. (OMISSIS) DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 13/2010 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 02/02/2010 R.G.N. 1241/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato FAZIO PIETRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROMANO Giulio che ha concluso per l’accoglimento di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 823/07 del 15 maggio 2007 – 31 maggio 2007 il Giudice del lavoro del tribunale di Barcellona P.G. accoglieva il ricorso presentato in data 9 giugno 1992 dalla d.ssa B. L., medico specialista pediatra convenzionato con il SSN in regime di libera scelta, nei confronti dell’USL n. (OMISSIS) di Barcellona P.G. Il ricorso era diretto ad ottenere il risarcimento del danno che la B. assumeva esserle derivato dal comportamento dell’USL n. (OMISSIS) che dal settembre 1989 aveva consentito le revoche delle scelte già fatte nei suoi confronti e consentito la scelta a favore di medici generici e non regolarmente convenzionati, impedendole così di raggiungere il massimale.

Acquisita la documentazione e espletata una consulenza contabile il giudice di primo grado condannava l’AUSL n. (OMISSIS) di Messina al pagamento in favore della B. della somma di Euro 47.099,52 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.

2. Contro tale decisione proponeva appello la Azienda USL n. (OMISSIS) di Messina con atto depositato il 23 luglio 2007 contestando in via preliminare la carenza di legittimazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Messina nei cui confronti era stata emessa la pronuncia di condanna, dovendo invece il giudice di primo grado ritenere unica legittimata passiva, a seguito della soppressione delle Unità Sanitarie Locali, la gestione liquidatoria delle stessa, succeduta ex lege alla prime in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alla stessa, strutturalmente e finalisticamente diversa dall’Ente subentrante, Azienda Unità Sanitaria n. (OMISSIS) di Messina.

Evidenziava che la gestione liquidatoria costituiva organo dell’Assessorato Regionale. Il giudizio pertanto andava rivolto per una regolare costituzione del contraddittorio nei confronti della gestione liquidatoria e dell’assessorato Regionale con ogni conseguenza di legge in ordine al difetto di legittimazione passiva, che il giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare ordinando la regolarizzazione della chiamata in causa del legittimo contraddittore, situazione rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e che non ha provveduto a disporre.

L’appellante contestava comunque anche nel merito la fondatezza della pretesa risarcitoria dell’originaria ricorrente, trovando l’operato dell’USL n. (OMISSIS) giustificazione nell’esigenza di garantire il servizio di pediatria in una zona carente e nel ritardo nella conclusione dell’intero iter amministrativo necessario per l’assegnazione delle diverse zone e nei tempi necessari per i procedimenti di nomina. Concludeva quindi chiedendo che venisse dichiarato il difetto di giurisdizione e il difetto di legittimazione passiva della Azienda Unità Sanitaria n. (OMISSIS) di Messina in ordine alle pretese dedotte in ricorso che comunque andavano respinte nel merito.

Si costituiva con memoria depositata il 17 settembre 2007 l’Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana contestando l’atto di appello proposto nei suoi confronti in quanto la Gestione liquidatoria non era mai stata parte del giudizio così come non lo era stato l’Assessorato e che pertanto non essendo stato integrato il contraddittorio nei suoi confronti con la chiamata in causa il giudizio era proseguito tra le parti originarie e l’appello proposto nei suoi confronti era inammissibile.

Si costituiva con memoria depositata il 7 settembre 2007 la d.ssa B. facendo presente che il Commissario Liquidatore aveva manifestato l’intenzione di provvedere al pagamento e aveva fatto acquiescenza alla pronuncia. Contestava le deduzioni avversarie sia sotto l’aspetto processuale per avere sempre chiesto la condanna non solo nei confronti dell’AUSL n. (OMISSIS) ma anche della USL n. (OMISSIS) di Barcellona P.G. e insisteva nell’accoglimento nel merito delle dedotte pretese.

Con sentenza del 12 gennaio 2010 – 2 febbraio 2010 la corte d’appello di Messina accoglieva l’appello e dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’Ausl n. (OMISSIS) di Messina e conseguentemente dichiarava la nullità dell’impugnata sentenza rimettendo le parti dinanzi al primo giudice e compensando le spese del giudizio.

Osservava in particolare la corte d’appello che la domanda proposta dalla B. originariamente nei confronti della USL n. (OMISSIS) aveva poi trovato definizione nei confronti di un soggetto estraneo al rapporto sicchè la pronuncia oggetto del gravame era stata resa nei confronti di chi non era legittimato passivo della pretesa rivolta nei confronti dell’originario responsabile. Infatti a seguito alla soppressione delle Usl la legittimazione passiva andava riconosciuta in campo alle gestioni liquidatorie presso le rispettive regioni, obbligate ad assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi mediante apposite gestioni a stralcio.

La AUSL n. (OMISSIS) andava pertanto dichiarata carente di legittimazione passiva e il primo giudice avrebbe dovuto ordinare la regolarizzazione del contraddittorio con la chiamata in giudizio del commissario liquidatore e dell’assessorato alla sanità della Regione Sicilia che invece, legittimo contraddittore , era rimasto estraneo al giudizio.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’originaria ricorrente.

Resiste con controricorso l’assessorato regionale che ha proposto anche ricorso incidentale.

L’azienda sanitaria provinciale di Messina ha resistito con controricorso.

La ricorrente principale ha anche depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale è articolato in cinque motivi.

Con il primo motivo la ricorrente deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d’appello, il giudice di primo grado, dopo aver motivato riferendosi esclusivamente all’unità sanitaria locale (OMISSIS), ha emesso condanna nei confronti della resistente e non già della Azienda sanitaria locale n. (OMISSIS) di Messina.

Con secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione della L.R. siciliana n. 2 del 2007, art. 24 e della L.R. siciliana n. 5 del 2009, artt. 8 e 33. Deduce che al momento della proposizione dell’appello l’Azienda sanitaria locale n. (OMISSIS) di Messina era l’unico soggetto legittimato in virtù della L.R. n. 2 del 2007, art. 24.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 88, 102, 111, 112, 299, 300, 344 c.p.c. Lamenta il fatto che l’Azienda sanitaria locale n. (OMISSIS) di Messina prima si è costituita volontariamente in giudizio e poi, visto l’esito, ha proposto appello eccependo la propria carenza di legittimazione.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione nonchè violazione del principio regolatore del giusto processo quanto alla tutela del diritto di difesa.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 329 c.p.c. e della L.R. n. 2 del 2007, art. 24.

2. Il ricorso incidentale è articolato in tre motivi.

Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c..

Con il secondo e il terzo motivo il ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato il difetto di legittimazione passiva sia dell’assessorato regionale della regione siciliana, sia della gestione liquidatoria.

3.1 giudizi proposti con ricorso principale con il ricorso incidentale vanno riuniti avendo ad oggetto la stessa sentenza impugnata.

4. Il ricorso principale è infondato.

4.1. Il primo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.

Il giudice di primo grado, che è stato adito dall’originario ricorrente con la domanda proposta nei confronti dell’Usl (OMISSIS) Barcellona P.G., ha tenuto conto della circostanza che nelle more del giudizio l’Usl (OMISSIS) era cessata e che si era costituita in giudizio come successore ai sensi dell’art. 111 c.p.c. l’Azienda Usl (OMISSIS) di Messina. Pertanto la pronuncia di primo grado di accoglimento della domanda e di condanna al pagamento del risarcimento del danno lamentato dalla ricorrente è stata inequivocabilmente resa nei confronti della Azienda Usl n. (OMISSIS) di Messina. La circostanza che quest’ultima sia intervenuta ai sensi dell’art. 111 c.p.c., comma 3 non esclude che il giudice di primo grado fosse tenuto a verificare la legittimazione passiva dell’azienda sanitaria, che derivava dalla legge e che non era nella disponibilità di quest’ultima (cfr. Cass., sez. 2^, 3 giugno 2009, n. 12832, secondo cui il difetto di legittimazione passiva è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi).

La corte d’appello ha fatto puntuale applicazione della giurisprudenza di questa corte (Cass., sez. lav., 29 luglio 2002, n. 11197) che ha affermato che in seguito alla soppressione delle u.s.l.

ad opera del D.Lgs. n. 502 del 1992, che ha istituito le a.s.l., e per effetto della L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 1 e della L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 14, che hanno individuato nelle regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi mediante apposite gestioni a stralcio (di pertinenza delle regioni anche dopo la trasformazione in gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aziende), si è verificata una successione ex lege delle regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle vecchie u.s.l., caratterizzata da una procedura di liquidazione; ne consegue che la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse u.s.l., spetta alle regioni; quanto alla regione Sicilia, tale principio va tenuto fermo per le pretese creditorie maturate anteriormente al 10 luglio 1995, data di inizio del funzionamento delle a.s.l. nel territorio della regione siciliana, come si desume anche dal D.L. n. 630 del 1996, art. 1 convertito in L. n. 21 del 1997, senza che in senso contrario siano desumibili argomenti dalla legislazione regionale della regione Sicilia, o dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 35; sussiste invece la legittimazione passiva delle aziende per il periodo successivo alla data di inizio del funzionamento di esse.

Non emergendo dal ricorso argomentate ragioni per modificare questo orientamento, il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. 4.2. Il secondo motivo è infondato.

La gestione liquidatoria della Usl (OMISSIS) Barcellona P.G. non è mai stata parte nel giudizio di primo grado e quindi non possono rilevare le vicende successive di un soggetto nei cui confronti il contraddittorio non è mai stato instaurato; ciò che peraltro giustifica la rimessione della causa al primo giudice (cfr. Cass., sez. 3^, 3 marzo 2010, n. 5063).

La normativa regionale invocata dalla ricorrente (L.R. siciliana n. 2 del 2007, art. 24, comma 21, e della L.R. siciliana n. 5 del 2009, artt. 8 e 33) correttamente non è stata presa in considerazione dalla corte d’appello perchè riguarda le vicende successive delle gestioni liquidatorie delle Usl in Sicilia.

La violazione di legge commessa dal giudice di primo grado che ha condannato l’azienda Usl n. (OMISSIS) di Messina, erroneamente ritenendo quest’ultima legittimata passiva per i debiti della Usl (OMISSIS) Barcellona PG , non può ritenersi emendata dalla successiva normativa regionale che, in disparte i profili di costituzionalità puntualmente evidenziati dalla difesa dell’Asl controricorrente, ha regolamentato il procedimento di chiusura della gestione liquidatoria con disposizioni di carattere gestionale e contabile che non incidono sulla pregressa legittimazione passiva de qua.

4.3. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso non rilevando, ai fini della decisione definitiva dell’impugnazione, il provvedimento interinale emesso dalla corte d’appello, con ordinanza dell’8 ottobre 2007, sull’istanza di sospensione dell’esecutorietà della sentenza di primo operato.

4.4. Parimenti infondato è il quinto motivo perchè, pur risultando che il tema della presunta acquiescenza alla sentenza di primo operato era stato versato nel giudizio d’appello, va comunque considerato che l’eventuale esecuzione della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, non significava di per sè acquiescenza alla sentenza stessa.

5. Il ricorso incidentale dell’assessorato alla sanità della regione siciliana è infondato perchè, per le ragioni già sopra esposte, correttamente la corte d’appello ha individuato nella gestione liquidatoria dell’Usl numero (OMISSIS) Barcellona PG la legittimazione passiva in riferimento alle pretese azionate dall’originario ricorrente.

6. In conclusione entrambi i ricorsi vanno rigettati.

Sussistono giustificati motivi (in considerazione dell’evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute e della reciproca soccombenza tra la ricorrente principale e il ricorrente incidentale) per compensare tra tutte le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

PQM

La Corte riunisce ricorsi principale ed incidentale e li rigetta;

compensa tra tutte le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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