Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29997 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 20/11/2018), n.29997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20200-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.F.;

– intimata –

avvverso la sentenza n. 129/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA – SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata

il 19/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con la sentenza impugnata la CTR della Sicilia, sezione distaccata di Catania, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da T.F. avverso il diniego opposto dall’amministrazione finanziaria al rimborso della quota pari al 90 per cento delle imposte IRPEF versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, richiesto dalla predetta contribuente. Secondo la CTR era fondata la domanda di rimborso, a nulla rilevando la qualità di sostituito d’imposta della contribuente, non esercente attività d’impresa essendo lavoratore dipendente.

Per la cassazione della sentenza di appello ricorre con due motivi l’Agenzia delle entrate. Non si è costituita l’intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è inammissibile.

Manca, difatti, la prova dell’avvenuta notifica del ricorso spedito ex L. n. 53 del 1994, art. 4, e L. n. 69 del 2009, art. 55,alla contribuente, non essendo stato depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata inoltrata dall’Agenzia ricorrente, neppure essendo stata formulata istanza di rimessione in termini ove ne sussistessero le condizioni (cfr., tra le molte, Cass., S.U., n. 627/2008, Cass., sez. 5, n. 26108/2015).

Nulla sulle spese, non avendo la contribuente svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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