Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29997 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/11/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 19/11/2019), n.29997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25164-2017 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliata in ROMA V.LE BRUNO BUOZZI

99, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CRISCUOLO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA TERRITORIO, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1124/2017 della COMM. TRIB. REG. dl ROMA,

depositare 08/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/09/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO.

Fatto

RILEVATO

Che:

R.F. ha impugnato l’avviso di accertamento con il quale è stata determinata una nuova rendita catastale, per variazione della classe, per le unità immobiliari di sua proprietà site in (OMISSIS).

Il ricorso della contribuente è stato rigettato in primo grado e accolto parzialmente in secondo grado. La CTR del Lazio con sentenza depositata in data 8 marzo 2017 ha ritenuto corretta la elevazione di una sola classe per ciascuna unità immobiliare.

Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione la contribuente, affidandosi a tre motivi. Si costituisce con controricorso la Agenzia delle Entrate sollevando eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso, in quanto depositato oltre il terme di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. La ricorrente deposita memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO

che:

Preliminarmente sulla eccezione di inammissibilità.

E’ pacifico che la sentenza di secondo grado non è stata notificata e pertanto ai fini della sua impugnazione decorre il c.d. termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., pari a sei mesi dalla data di pubblicazione, tenendo conto altresì della sospensione dei termini nel periodo feriale dal 1 al 31 agosto, per effetto del D.L. n. 132 del 2014 convertito con L. n. 162 del 2014. Il termine per proporre impugnazione avverso la sentenza depositata in data 8 marzo 2017 scadeva dunque l’8 ottobre 2017, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 23 ottobre 2017.

La ricorrente invoca in suo favore la sospensione dei termini prevista dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 9, osservando che, poichè il termine di sei mesi per proporre ricorso per cassazione ricade nell’arco temporale di applicazione della norma medesima, è da considerarsi sospeso per ulteriori sei mesi.

L’interpretazione della norma proposta da parte ricorrente non è condivisibile. L’art. 9, comma 11, si esprime nel senso che “Per le controversie definibili, sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017”. Secondo la interpretazione fornita dalla circ. della Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28 luglio 2017 “se la lite rientra tra quelle definibili, è automaticamente sospeso per sei mesi il termine – breve o lungo per impugnare, in via principale o incidentale, le pronunce e quello per riassumere la causa a seguito di rinvio, purchè spiranti nel periodo ricompreso tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017”. La circolare aggiunge che, in via prudenziale, è opportuno non ritenere operante la sospensione per il termine di impugnazione in scadenza il 30 settembre 2017 – nella giornata di sabato – e che è quindi prorogato, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., al 2 ottobre 2017. L’interpretazione fornita dalla Agenzia è stata esplicitamente condivisa da questa Corte, che con sentenza n. 11913/2019 ha affermato che è “automaticamente sospeso per sei mesi il termine per impugnare, in via principale o incidentale, le pronunce e quello per riassumere la causa a seguito di rinvio, purchè spiranti nel periodo ricompreso tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017 v anche in tal senso la Circ. 28 luglio 2017 n. 22/E dell’Agenzia delle entrate, la cui interpretazione si condivide).” Ne consegue che se il termine per proporre impugnazione spira in data successiva al 30 settembre 2017, non opera la sospensione di cui al cit. art. 11, comma 9, ancorchè la controversia sia “definibile” ai sensi e per gli effetti previsti dal D.L. n. 50 del 2017; in questi casi decorre solo il termine ordinario previsto dall’art. 327 c.p.c..

Il ricorso è pertanto inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.050,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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