Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29997 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29997 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sLd ricorso 24016-2016 proposto da:

J\GENZIA DELLE CNTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro ternpore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
P)RTOGHESI 12, p-i-esso PAVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rapprenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
SOCI EIA ° INTIRFORTO SANTA PALOMBA SRL;

– intimata avverso la sentenz:. n. 1274/2/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REG I , : -)NALE di ROMA, depositata il 14/03/2016;

A

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Data pubblicazione: 13/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
ViANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.

Con sentenza in data 1 marzo 2016 la Commissione tributaria
regionale del Lazio accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla
Interporto Santa Palomba srl avverso la sentenza n. 19618/58/14 della
Commissione tributaria provinciale di Roma che, nella parte che qui
r,:eva, ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento
IRAP, IRES ed altro, IVA 2007. La CFR osservava in particolare che,
infondato nel resto il gravame, lo stesso meritava invece accoglimento
relativamente alla ripresa IVA concernente l’imponibilità di due fatture
dell’importo complessivo totale di euro 967.066,32 emesse nei
confronti di due società in esenzione di imposta ai sensi dell’art. 15,
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., d.P.R. 633/1972,
affermando la correttezza del comportamento della società
contribuente in quanto la fatturazione era relativa ad un rimborso per
anticipazioni fatte nell’interesse delle società destinatarie di tali fatture.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo due motivi.
L’intimata società non si è difesa.
Considerato che:
Con il primo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata
per difetto assoluto di motivazione/motivazione apparente.
La censura è fondata.
Va infatti ribadito che:
Ri,z. 2016 n. 24016 sez. MT id. 19-10-2017

Rilevato che:

-«La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta

da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non
renda, tuttavia, Percepibile il fondamento della decisione, perché
recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il
ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio

integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Sez. U, Sentenza n.
22232 del 03/11/2016, Rv. 641526- 01);
-«La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,
disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7
agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni
ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al
“minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale
che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in
Guanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio
risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto
con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella
“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella
“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente
incomprensibile”, esck.sa qualunque rilevanza del semplice difetto di
“,

sufficienza” della motivazione» (Sez. U, Sentenza n. 8053 del

07/04/2014, Rv. 629830).
La. motivazione della sentenza impugnata rientra paradigrnaticamente
nelle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti
giurisprudenziali e si pone sicuramente al di sotto del “minimo
costituzionale”.

R. 2016 n. 24016 sez. MT – ud. 19-10-2017
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convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di

La CFR infatti, a fronte delle rinnovate contestazioni dell’agenzia
fiscale appellata circa la totale carenza probatoria -in specie
documentale- delle allegazioni defensionali della società contribuente,
ha, anodinamente, apoditticamente e genericamente, risposto che «..
dalla documentazione dimessa ..» emergeva la fondatezza

prestazioni di cui alle fatture in contestazione.
Nella motivazione della sentenza, che difetta addirittura
dell’indicazione precis_ delle società destinatarie di dette fatture, manca
Qualsiasi riferimento alla tipologia della documentazione difensiva
valorizzata ai fini della statuizione assolutoria della società contribuente
dalla domanda erariale ed altresì ogni argomentazione logico-giuridica
circa la valenza probai-oria della documentazione medesima, anche in
riscontro alle osservazioni in merito sviluppate dalla difesa agenziale.
E’ dunque evidente che tale modo di argomentare realizza appunto un
caso di motivazione n-ieramente “apparente”.

La sentenza impugnat2 va dunque cassata in relazione al primo motivo,
assorbito il secondo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,
cassa la sentenza inii-nignata e rinvia alla Commissione tributaria
regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del
presente giudizio_
Così deciso in Roma, i 9 otto re 2017

dell’eccezione meritale dell’appellante circa l’esenzione dell’IVA per le

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