Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29996 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. I, 31/12/2020, (ud. 30/11/2020, dep. 31/12/2020), n.29996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 592/2019 proposto da:

B.S., B.X., in proprio e nella qualità

di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore

B.F., domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi

dall’avvocato Gazidede Uljana, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello

Sezione distaccata di Taranto;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di LECCE – SEZIONE

DISTACCATA di TARANTO, del 29/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con il decreto in epigrafe indicato, ha respinto il reclamo proposto avverso il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Taranto che aveva rigettato la richiesta avanzata dai coniugi B.S. e B.X., genitori di F. (nata a (OMISSIS)) ad essere autorizzati alla permanenza in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, nell’interesse della minore.

La Corte di appello, ricordando che in data 3/9/2015 la coppia genitoriale era stata già autorizzata alla temporanea permanenza in Italia per tre anni nell’interesse della minore, al fine di evitare un pregiudizio possibile al suo sviluppo psico/fisico attesa la tenera età, ha affermato che l’avere i genitori già fruito dell’invocata autorizzazione appariva preclusivo rispetto ad una nuova autorizzazione, atteso che, diversamente opinando, la ratio della norma, di portata eccezionale, in merito alla temporaneità dell’autorizzazione sarebbe risultata elusa attraverso il sistema della proroga o del rinnovo, in sovvertimento della disciplina in tema di soggiorno degli stranieri.

B.S. e B.X. hanno proposto ricorso per cassazione con un mezzo. La Procura della Repubblica presso la Corte di appello di Taranto è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con l’unico motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ovvero il mancato svolgimento di un giudizio prognostico in violazione della Convenzione di New York.

I ricorrenti sostengono che la norma consente la possibilità della proroga o del rinnovo dell’autorizzazione, seppure temporanea, per la sussistenza di gravi motivi e si dolgono che la Corte territoriale non abbia preso in esame la condizione psico/fisica della minore e non abbia compiuto il giudizio prognostico in merito ai gravi danni che sarebbero potuti derivare alla minore per l’allontanamento dei genitori.

1.2. Il motivo è fondato e va accolto.

1.3. Va ricordato che l’art. 31, comma 3, del D.Lgs. cit. prevede “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L’autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia…”.

1.4. Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, l’autorizzazione alla permanenza o all’ingresso temporaneo in Italia, prevista dalla normativa in esame costituisce una misura incisiva a tutela e a protezione del diritto fondamentale del minore a vivere con i genitori, mentre l’interesse del familiare ad ottenere tale autorizzazione riceve tutela in via riflessa, ovvero nella misura in cui sia funzionale a salvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore, che è il bene giuridico protetto dalla norma, nonchè la ragione unica del provvedimento autorizzatorio (Cass. Sez. U. n. 15750 del 12/6/2019, par. 4).

Essa, inoltre, non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute del minore, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, derivi o possa derivare certamente al minore in conseguenza dell’allontanamento del familiare o del suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto (Cass. Sez. U. n. 21799 del 25/10/2010). In proposito, l’esame che il giudice è chiamato a compiere a fronte dell’istanza di autorizzazione alla permanenza del familiare del minore stesso del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3, è diretto all’accertamento della sussistenza di gravi motivi basati su una situazione oggettiva attuale o futura dedotta, attraverso un giudizio prognostico, quale conseguenza dell’allontanamento improvviso del familiare, mentre come di recente è stato puntualizzato – esula dal paradigma normativo e dall’elaborazione giurisprudenziale il fatto che il danno o il pericolo di danno debba essere per forza temporaneo e transeunte (Cass. n. 20645 del 31/07/2019).

In altri termini, i “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico” ex art. 31, comma 3, cit., sono rappresentati da situazioni oggettivamente gravi comportanti una seria compromissione dell’equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della predetta misura autorizzativa. Pertanto, la norma in esame non si presta ad essere intesa come generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori, interpretazione che, proprio come affermato dalle Sezioni Unite del 2010, avrebbe l’effetto di superare e porre nel nulla la disciplina del ricongiungimento familiare “tutte le volte in cui per effetto dell’espulsione del genitore irregolare si realizzi la rottura dell’unità familiare comprendente un minore, muovendo dal presupposto che quest’ultima comporti per lui sempre e comunque un danno psichico”: ne conseguirebbe l’applicazione automatica dell’autorizzazione de qua, in tal modo trasformata da eccezione a regola (Cass. n. 9391 del 16/4/2018).

Risulta, infine, decisivo osservare che l’autorizzazione ex art. 31, comma 3, cit. può essere rilasciata anche in deroga alle altre disposizioni del testo unico e va assunta nell’interesse del minore, interesse che è destinato a prevalere, a meno che non ricorrano le condizioni ostative espressamente previste dalla norma stessa – tra cui non rientra il precedente rilascio di altra autorizzazione temporanea -, per “attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia”, da valutare nei sensi precisate dalle Sezioni Unite, secondo le quali “In tema di autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all’ingresso o al soggiorno dello straniero; nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all’esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l’interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto” (Cass. Sez. U. n. 15750 del 12/06/2019).

1.4. Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, ne consegue che la temporaneità dell’autorizzazione non risulta incompatibile con il rinnovo della stessa, tenuto conto del prioritario interesse del minore, sempre che ricorrano i presupposti prima indicati e sia compiuto in termini favorevoli un nuovo giudizio prognostico all’attualità.

E’, invece, incompatibile con la disciplina in esame la proroga dell’autorizzazione, intesa come mero differimento del termine di scadenza dell’autorizzazione già riconosciuta, perchè risulterebbe sganciata dall’accertamento della ricorrenza dei presupposti di cui sopra.

1.5. Anche la disciplina della revoca depone in senso favorevole all’ammissibilità del rinnovo, in assenza di esplicito divieto, posto che “l’autorizzazione, concessa a tempo determinato, è revocabile ove vengano meno le sue ragioni giustificative, giacchè la condizione psico-fisica del minore è una situazione suscettibile di mutare ed evolversi nel tempo.” (Cass. n. 17861 del 19/7/2017), di guisa che l’effettiva ricorrenza in concreto ed all’attualità delle condizioni previste dalla norma assume rilievo centrale per il perdurare dell’autorizzazione, tanto che la cessazione delle stesse ne impone la revoca.

1.6. Si deve pertanto affermare che la autorizzazione temporanea in precedenza fruita nell’interesse del minore ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, non osta al rinnovo dell’autorizzazione stessa nel caso in cui, attraverso il giudizio prognostico, si accerti che i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore risultino ancora sussistenti, ovvero se ne siano manifestatati altri, in assenza di condizioni ostative normativamente previste.

1.7. Sovviene, in proposito, il precedente di questa Corte, secondo il quale “In tema di immigrazione, il decreto di espulsione emesso nei confronti dello straniero che abbia omesso di chiedere, nei termini di legge, al Tribunale per i minorenni, il rinnovo dell’autorizzazione al soggiorno per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute dei figli minori che si trovano nel territorio italiano, è illegittimo per violazione della clausola di salvaguardia della coesione familiare di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 5 e art. 31, comma 3, ove non contenga alcun riferimento alle ragioni per cui non è stata presa in considerazione la sua situazione familiare”. (Cass. n. 3004 del 16/02/2016) e dal quale – pur reso in diversa fattispecie – si evince la ammissibilità del rinnovo. Anche la pronuncia richiamata dai ricorrenti (Cass. n. 17861 del 19/7/2017) riferisce di un caso di richiesta di rinnovo di una precedente autorizzazione temporanea e dà indirettamente conto di ritenerla ammissibile.

1.8. Nel caso di specie la Corte di appello, alla quale era stata sottoposta una domanda di rinnovo, e non di mera proroga della scadenza del termine, come si evince dalla esposizione del motivo di ricorso incentrato sulla prospettazione della situazione della minore all’attualità, ha errato nell’interpretare la legge e non ha effettuato il giudizio prognostico necessario a valutare la fondatezza o meno della istanza.

2. In conclusione, il motivo va accolto e la decisione va cassata con rinvio alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Dagli atti il processo risulta esente, sicchè non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

– Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione per il riesame;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA