Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29996 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/12/2011, (ud. 22/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10255/2010 proposto da:

D.S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BONIFACIO VIII n. 22, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA

LEGATO, rappresentato e difeso dall’avvocato LASCALA ANTONIA G.,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, FAVATA EMILIA

che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1402/2009 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 16/12/2 009 R.G.N. 1400/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato PUGLISI LUCIA per delega FAVATA EMILIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 11.9.2003 l’INAIL – sede di Reggio Calabria, interponeva appello avverso la sentenza n. 6176/02 emessa in data 25.9.2002 dal tribunale, quale giudice del lavoro, di Reggio Calabria con la quale era stata parzialmente accolta la domanda proposta da D.S.V., con ricorso del 18.9.2000, nei confronti del predetto ente al fine di ottenerne la condanna al pagamento della rendita per infortunio sul lavoro, già concessa e poi revocata in sede di revisione.

In particolare sulla scorta di c.t.u. medico – legale la domanda veniva accolta nei confronti dell’INAIL commisurando la rendita alla percentuale dell’11% con decorrenza dalla data della revoca, oltre interessi e spese di lite nella misura (previa compensazione per un terzo).

L’appellante lamentava l’erroneità della decisione per vari motivi e concludeva chiedendo che, in riforma dell’impugnata sentenza, fosse dichiarata la nullità della sentenza e di ogni altro atto presupposto (per essersi estinto il processo per mancato rispetto del termine per la rinotifica dell’atto introduttivo di lite) ovvero che, in subordine e nel merito, venisse rigettata la domanda introduttiva di lite.

Si costituiva, anche in questa fase di gravame, D.S. V., chiedendo disattendersi l’interposto gravame, con vittoria delle spese.

Con sentenza del 24.11.2009 – 2 febbraio 2010 la corte d’appello di Reggio Calabria accoglieva l’appello e in riforma della sentenza impugnata dichiarava estinto il giudizio di primo grado.

Ha osservato la corte d’appello che, a seguito del deposito del ricorso introduttivo del primo grado del giudizio, avvenuto in data 18.9.2000, era stata fissata con decreto del 22.9.2000 l’udienza di discussione per il giorno 1.12.2000 e in tale udienza, non essendosi provveduto alla notifica alla controparte del ricorso e del pedissequo decreto, era stato chiesto ed ottenuto un nuovo termine con rinvio all’udienza del 14.2.2001. Alla successiva udienza, tenutasi in data 26.9.2001, presente il procuratore di parte ricorrente, era stato chiesto ed ottenuto un ulteriore termine per la notifica con rinvio all’udienza del 5.12.2001, udienza nella quale veniva depositato la copia dell’atto notificato a controparte in data 2.11.2001.

Secondo la corte d’appello il termine assegnato già all’udienza dell’1.12.2000 per la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo di lite, del tutto omessa in precedenza, era da reputarsi perentorio e la sua inosservanza determinava la estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c., comma 3.

2. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il D.S..

Resiste con controricorso l’INAIL che ha anche depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 307 c.p.c., comma 2.

Richiamando una pronuncia di questa corte (Cass., sez. lav., 26 novembre 2008, n. 28270) il ricorrente sostiene che erroneamente la corte d’appello ha ritenuto estinto il giudizio per la mancata notifica del ricorso introduttivo del giudizio nel termine asseritamente perentorio assegnato dal giudice all’udienza dell’1.12.2000.

2. Il ricorso è inammissibile per tardività della proposizione.

2.1. Infatti la sentenza impugnata è stata notificata in data 2 febbraio 2010 come risulta dalla relata di notifica, nonchè dallo stesso ricorso. Pertanto il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere proposto entro il termine di 60 giorni dalla notifica e quindi entro il 3 aprile 2010. Considerato poi che il 3 aprile era sabato e che il 4 aprile era domenica, il termine ultimo per proporre il ricorso doveva ritenersi differito ai sensi dell’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, al 5 aprile 2010 sicchè, essendo stato il ricorso presentato per la notifica, nonchè notificato, in data 6 aprile 2010, il termine di 60 giorni per proporre il ricorso per cassazione era superato e quindi il ricorso stesso non è tempestivo.

2.2. Il ricorso comunque è inammissibile anche sotto altro profilo.

Il richiamo del precedente citato dalla ricorrente (Cass., sez. lav., 26 novembre 2008, n. 28270) è inconferente perchè attiene alla formazione del giudicato interno sulla ritenuta procedibilità dell’appello per non essere stata l’improcedibilità eccepita dalla parte costituita. Invece nella specie l’Istituto appellante come risulta dalla sentenza impugnata – ha censurato la pronuncia del primo giudice proprio per non aver dichiarato l’estinzione del processo per il mancato rispetto del termine per la notifica dell’atto introduttivo della lite, sicchè nessun giudicato interno poteva ritenersi formato sulla questione.

Va poi ribadito il principio già affermato da questa corte (Cass., sez. lav,, 17 novembre 2010, n. 23227) secondo cui i termini ordinatori possono essere prorogati ai sensi dell’art. 154 c.p.c., dal giudice solo a condizione che essi non siano ancora scaduti e che la proroga non superi la durata del termine originario, potendosi ammettere una eventuale ulteriore proroga – sia per l’effetto preclusivo determinato dallo spirare del termine, sia per il contemporaneo verificarsi della decadenza dal diritto di compiere l’attività che ne consegue – subordinatamente alla ricorrenza di motivi particolarmente gravi, atteso che tale soluzione, da un lato, è aderente al dato normativo che consente al giudice la proroga anche d’ufficio del termine non stabilito a pena di decadenza e, dall’altro, è rispettosa delle esigenze di difesa in quanto rimette alla presenza di gravi ragioni, riconosciute con prudente apprezzamento dal giudice, in linea con la disciplina della rimessione in termini di cui all’art. 184 bis c.p.c..

Nella specie il ricorrente non ha dedotto alcuna circostanza che potesse qualificarsi come grave motivo e quindi l’inosservanza del termine assegnato dal giudice per la rinotifica dell’atto introduttivo della lite doveva considerarsi perentorio.

Inoltre argomenti nel senso della perentorietà del termine possono trarsi anche dalla pronuncia delle sezioni unite di questa corte (Cass., sez. un., 30 luglio 2008, n. 20604) che ha affermato che nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata, al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c., all’appellante, previa fissazione di un’altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c..

3. Il ricorso va quindi dichiarata inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c., nuovamente vigente a seguito di C. cost. n. 134 del 1994, non trovando applicazione ratione temporis il D.L. 30 settembre 2003 n. 269, art. 42, comma 11, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA