Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29996 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 20/11/2018), n.29996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23604-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, e per esso il Dott. Z.G.P.,

rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Cimetti e Giuseppe

Parente elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avvocato

Pierluigi Giammaria in Roma, Via Flaminia n. 135;

– ricorrente –

contro

NORAUTO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 1, presso lo

studio dell’avvocato EUGENIO DELLA VALLE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAURA ZUCCO ALBERTO;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI MONCALIERI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 345/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, depositata il 27/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/10/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti il contribuente ha resistito con controricorso, il concessionario della riscossione impugna la sentenza della CTR del Piemonte, relativa ad alcuni avvisi d’intimazione per il mancato pagamento della Tarsu/Tia per gli anni 1995-2003.

Agenzia delle Entrate-Riscossione deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2946 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avevano ritenuto che la prescrizione del credito tributario sottostante agli avvisi impugnati e relativo al mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani fosse quinquennale benchè la cartella fosse divenuta definitiva, invece di applicare il termine di prescrizione ordinario decennale, ex art. 2946 c.c., trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento non impugnate dal debitore.

Il motivo è infondato.

Secondo l’autorevole insegnamento di questa Corte principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. sez. un. n. 23397/16).

I giudici d’appello hanno correttamente applicato il superiore principio, in quanto, hanno ritenuto che la scadenza del termine perentorio previsto per opporsi o impugnare un atto della riscossione mediante ruolo o comunque, riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto, in quello ordinario decennale, secondo le previsioni dell’art. 2946 c.c. (relativo al termine di prescrizione ordinaria), infatti, la prescrizione è fissata, anche una volta che la cartella sia divenuta definitiva, dalla legge regolativa del tributo, ad eccezione del caso nel quale il titolo che fonda la cartella sia un titolo giudiziale definitivo. Pertanto, la prescrizione è più breve di quella decennale, se la legge istitutiva del tributo così stabilisca, mentre, è ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., se non è previsto un termine di prescrizione del tributo più breve (Cass. ordd. n. 13857/18, 13819/18, 16831/18).

Nel caso di specie, trattandosi di tributo locale secondo la giurisprudenza di questa Corte tali tributi (a differenza di quelli erariali) sono “prestazioni periodiche” e, come tali, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 2948 c.c., comma 4, che stabilisce appunto la prescrizione quinquennale (Cass. sent. n. 4283 del 23.02.2010, 10344/15, 4322/15, 22543/17).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna Agenzia delle Entrate – riscossione a pagare a Norauto Italia Real Estate srl, in persona del legale rappresentante pt, le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo complessivo di Euro 4.100,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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