Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29996 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29996 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MANZON ENRICO

sul ricorso 23992-2016 proposto da:
AGENZIA DELLF NTRATE, CR 06363391001, in persona del
Direttore pro tempol-e, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
P3RTOGHESI 12, pi-esso l’i-MTOCATURA GENERALE DELA D
STATO, che la rappesenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
CIUSAR SRL, in pe .sona del legde rappresentante pro tempore,
elettivamente dorniclEta in ROMA, VIA ATTUA) FRIGGER’ 111,
presso

lo srucLo &d’avvocato P. \OLO MORGANTI, che la

rappresenta e difende miitamente all’avvocato) MARIO BENEDETTI;

– con troricorrente –

Data pubblicazione: 13/12/2017

avverso la sentenza n. 1367/1/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 16/03/2016;
udita la relazione deL_a causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
YLANZON.

Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 16 febbraio 2016 la Commissione tributaria
regionale del Lazio respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle
entrate, ufficio locale. avverso la sentenza n. 20680/13/14 della
Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il
ricorso della Giusar sa l contro la cartella di pagamento IVA ed altro
2008. La CTR osservava in particolare che doveva confermarsi il
giudizio di “inesistenza giuridica” della notificazione della cartella
esattoriale impugnata :a quanto effettuata a mezzo di posta privata e
non del servizio posta: universale.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso la società contribuente.
L’agenzia fiscale ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con l’unico mezzo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.
p r oc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa
applicazione degli artr. 160, 156, cod. proc. civ., poiché la CTR ha
affermato l’inesistenza(insanabilità della notifica “diretta” della cartella
cl pagamento oggetto di lite in quanto effettuata a mezzo della posta

Riz. 2016 n. 23992 sei MT – L..d. 19-10-2017

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

In via preliminare si deve rilevare l’infondatezza dell’eccezione di
inammissibihtà,

per

tardività,

dell’appello

sollevata

dalla

controricorrente, con conseguente richiesta di declaratoria di
improcedibilità del ricorso per cassazione dell’Agenzia delle entrate.
Sostiene al riguardo la Giusar srl che la sentenza appellata è stata

doveva essere impugnata entro il 15 aprile 2015 (c.d. “termine lungo”).
Pertanto, essendo stato il gravame agenziale notificato il 17 aprile 2015,
lo stesso doveva considerarsi tardivo, da cui il passaggio in giudicato
della sentenza della CTP ed in ultima analisi l’improcedibilità del
ricorso per cassazione in esame.
nagli atti risulta che la sentenza di primo grado è stata pronunciata il
15 ottobre 2015, ma depositata il successivo 21 ottobre 2015, sicchè
l’appello, pacificamente notificato alla società contribuente appellata il
1 7 aprile 2015, è tempestivo.
Ciò posto, il Collegio ritiene che la censura unica proposta dalla
ncorrente sia fondata.
‘Va infatti ribadito cE, «La notificazione è una mera condizione di
efficacia e non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di
imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza
della stessa è irrilevarix ove l’atto abbia raggiunto lo scopo» (Sez. 5,
Sentenza n. 654 del 15./01/2014, Rv. 629235 – 01).
Trattandosi nel caso di specie della notificazione della cartella
esattoriale impugnata.. avendo la società contribuente presentato
tempestivo ricorso contro la stessa, è perciò evidente il
“raggiungimento dello scopo” della procedura notificatoria dell’atto
ri.3cossivo, con conse9-uente sanatoria di qualsivoglia invalidità della
t-,7edesirria.

2016 n. 23992 sez. M7 – d. 19-10-2017
-3-

depositata il 15 ottobre 2014, che quindi, non essendo stata notificata,

Avendo pronunciato

radicale contrasto con il principio di diritto di

cui al citato arresto giurisprudenziale, la sentenza impugnata va dunque
cassata in relazione al motivo dedotto, con rinvio al giudice a quo per
nuovo esame.
PQM

Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione,
anche per le spese del presente udizio.
Così deciso in Roma, i 9 ottobre 2017

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla

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