Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29995 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/11/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 19/11/2019), n.29995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24380-2014 proposto da:

EQUITALIA CENTRO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAIO

MARIO 7, presso lo studio dell’avvocato MARTA TERESA BARBANTINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FIORENZA SCLAINI;

– ricorrente –

contro

AZETA CONSULTING SRL, elettivamente domiciliato in RIMINI VIA

SIGISMONDO 75, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MONTI, che

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 423/2014 della COMM. TRIB. REG. BOLOGNA,

depositata il 03/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/09/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – Con ricorso notificato il 14 ottobre 2014 Equitalia Centro s.p.a. già Equitalia Emilia Romagna s.p.a., (ex Equitalia Ce. Fo.Ri. sp.a.), ricorre per cassazione avverso sentenza della CTR della Emilia Romagna depositata il 3.3.2014, con la quale è stato dichiarato inammissibile per tardività l’appello che essa Equitalia aveva proposto avverso la sentenza della CTP di Rimini del 14 maggio 2010. La sentenza di primo grado aveva accolto le ragioni della contribuente società AZETA Consulting s.r.l..

3. – Si costituisce la contribuente con controricorso ed oppone la tardività del ricorso per cassazione, deducendo di avere notificato la sentenza d’appello in data 4 giugno 2014 e resistendo nel merito. Equitalia deposita memoria. Con ordinanza del 16 aprile 2019 è stato acquisito il fascicolo d’ufficio dei gradi di merito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. – Preliminarmente sull’eccezione di inammissibilità: Equitalia, nella memoria depositata ex art. 380 bis c.p.c. contesta che la società AZETA le abbia notificato la sentenza d’appello nel suo domicilio eletto e in particolare contesta che detta sentenza sia stata effettuata ai sensi degli artt. 285 e 170 c.p.c..

Dall’esame del fascicolo d’ufficio acquisito agli atti, si evince che Equitalia, nell’atto di appello, ha eletto domicilio in Bologna via Mascarella 59 presso lo studio dell’avv. Santomassimo. Risulta altresì che la sentenza di appello è stata notificata all’avv. Santomassimo, in via Mascarella 59 Bologna, a mezzo posta, con le modalità previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 comma 3 ed è stata ricevuta in data 4 giugno 2014.

La notificazione della sentenza di secondo grado è stata pertanto regolarmente eseguita ed essa è idonea a far decorrere il c.d. termine breve per la impugnazione, e ciò secondo i principi già affermati da questa Corte che si è così espressa: “a partire dell’entrata in vigore della disposizione novellatrice (26 marzo 2010), sono idonee a far decorrere il termine breve di cui all’art. 51 proc. trib. anche la consegna della sentenza direttamente all’ufficio finanziario o all’ente locale, ovvero la spedizione di essa, a cura della parte o del suo procuratore, effettuata mediante il servizio postale, nei luoghi di cui all’art. 17 proc. trib. e in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento” (v. Cass. n. 18936/2015 e Cass. 16554/2018).

Il ricorso per cassazione è pertanto inammissibile perchè proposto in data 14 ottobre 2014, e quindi quando era già decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza di secondo grado.

Le spese seguono la soccombenza in rito e si liquidano come da dispositivo.

P.Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.700,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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