Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29995 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29995 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MANZON ENRICO

sul ricorso 23991-2016 proposto da:
rt-iGENZIA DELLE :NTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro ter„-ipwr, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente nonchè contro
CHI APPINI MARCA VINICIO;

– intimato avverso la semeny:2 n. 1427/22/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 17/03/2016;

Data pubblicazione: 13/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
YANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.

Con sentenza in data 17 marzo 2016 la Commissione tributaria
regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto da Chiappini Marco
Vinicio avverso la sentenza n. 17924/26/14 della Commissione
tributaria provinciale di Roma che ne aveva respinto il ricorso contro
l’avviso di accertamento IRAP, IRES, IVA ed altro 2003-2004-2005.
La CTR osservava in particolare che l’esame del merito della causa
(responsabilità fiscale del Chiappini quale partecipante ad una c.d.
“frode carosello” con l’utilizzo della Salaria Service srl, quale soggetto
giuridicamente interposto) doveva considerarsi precluso da un
giudicato esterno inerente l’anno 2006 (sentenza CTP Roma n.
100902/1/14, passata in giudicato), basandosi tutti gli atti impositivi
sul medesimo PVC; elle comunque l’atto impositivo impugnato era da
rr-i-enersi illegittimo, per violazione dell’art. 7, legge 212/2000, poiché
detto PVC non era stato allegato all’atto medesimo né se ne era
riprodotto il contenuto essenziale, sicchè non era stato congruamente
assolto l’obbligo motivazionale gravante sull’Ente impositore in base a
detta disposizione statutaria.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo tre motivi.
L’intimato non si è difeso.
Considerato che:
Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.l’agenzia fiscale ricon -ente si duole di violazione/falsa applicazione
2016 n. 23991 sez. MT – d. 19-10-2017

Rilevato che:

degli artt. 2909, cod. civ., 7, TUIR, 20, d.P.R. 633/1972 e di
principi/norme eurounitarie, poiché la CTR ha affermato l’efficacia
preclusiva del giudicato formatosi

inter partes

relativamente all’annualità

fiscale 2006, trattandosi di avvisi di accertamento fondati sul medesimo
PVC.

Va infatti ribadito che:
-«La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il
contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato
anno d’imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo
dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per
quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che,
estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere
tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia
vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su
presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità»
(Sez. 5, Sentenza n. 6953 del 08/04/2015, Rv. 635195 – 01);
– (L’efficacia preclusiva di nuovi accertamenti, propria del giudicato
esterno tra le stesse parti, presuppone che si tratti dei medesimi
accertamenti di fatto posti in essere nello stesso quadro normativo di
riferimento» (Sez. 5, Sentenza n. 20257 del 09/10/2015, Rv. 636593 C1);
-«Le controversie in materia di IVA sono soggette a no lie
comunitarie imperative, la cui applicazione non può essere ostacolata
dal carattere vincolante del giudicato nazionale, previsto dall’art. 2909
c.c., e dalla sua eventuale proiezione oltre il periodo di imposta, che ne
costituisce specifico oggetto, atteso che, secondo quanto stabilito dalla
sentenza della Corte di Giustizia CE 3 settembre 2009, in causa C2/08, la certezza d& diritto non può tradursi in una violazione
W°. 2016 n. 23991 sez. MT – ud. 19-10-2017
-3-

La censura è fondata.

dell’effettività del diritto euro-unitario» (Sez. 5, Sentenza n. 8855 del
04/05/2016, Rv. 639630 – 01).
La ratio decidendi oggetto del mezzo in esame collide radicalmente con i
principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali.
In particolare la CTR laziale non ha tenuto conto che il fatto, peraltro

oggetto del presente processo e di quello definito con l’evocato
giudicato sia lo stesso, non implica affatto che l’oggetto delle prove
fosse il medesimo e quindi la valutazione delle stesse in quel processo
non può certo avere alcuna efficacia preclusiva.
In ogni caso tale efficacia deve essere comunque negata con riguardo
all’IVA, che rappresenta la parte più rilevante del quantum debeatur, in
virtù del pure citato principio di diritto.
Con il secondo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.
civ.- la ricorrente si duole della violazione dell’art. 57, d.lgs. 546/1992,
poiché la CTR ha ri l evato l’illegittimità dell’avviso di accertamento
impugnato per vizio motivazionale, stante la mancata
allegazione/riproduzione del contenuto essenziale del PVC, trattandosi

di eccezione nuova in quanto non oggetto del ricorso introduttivo
della lite e quindi preclusa dalla disposizione legislativa evocata.
Con il terzo, subordinato al secondo, motivo —ex art. 360, primo
comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la falsa
applicazione dell’art. 7, legge 212/2000, poiché la CTR ha affermato
l’illegittimità dell’atto impositivo impugnato per vizio motivazionale, in
guanto non allegato allo stesso il PVC che lo basava.
La seconda censura è ‘l’Ondata, con assorbimento della terza.
In piena osservanza c-xl principio cli autosufficienza del ricorso, la
ricorrente ha riprodotto integralmente il contenuto del ricorso
originario del contribuente, dal cui testo non è dato in alcun modo
Ric. 2016 n. 23991 sez. MT – ud. 19-10-2017
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pacifico, che il PVC di riferimento degli atti impositivi rispettivamente

intendere che l’eccezione de qua sia stata proposta quale specifica
ragione di illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato.
E’ dunque evidente che si tratta di un’ eccezione -pacificamente “in
senso proprio/stretto”- proposta soltanto con l’appello e come tale
inammissibile ai sensi dell’art. 57, comma 2, d.lgs. 546/1992.

secondo motivo, assorbito il terzo, con rinvio al giudice a quo per
nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il pnl-no ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il
terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria
regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del
Rresente giudizio.
Così deciso in Roma, -i’) ottob 2017

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo ed al

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