Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29994 del 20/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 20/11/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 20/11/2018), n.29994
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 16252/2017 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Curatela del fallimento (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore pro
tempore;
– intimata –
Contro
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1054/05/2016 della Commissione tributaria
regionale della CALABRIA, Sezione staccata di REGGIO CALABRIA,
depositata il 23/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/07/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
LA CORTE:
Fatto
FATTO E DIRITTO
– premesso che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo di quanto dovuto dalla società contribuente per IVA, IRPEG ed ILOR relativamente all’anno d’imposta 1997, l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, cui non replicano le intimate, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la CTR aveva rigettato l’appello da quella proposto, oltre che dall’agente della riscossione, avverso la sfavorevole sentenza di primo grado;
– considerato che nei confronti della sentenza in epigrafe indicata anche l’Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, iscritto al n. 11953/2017 R.G., fissato per la trattazione all’adunanza del 07/06/2018, all’esito della quale questa Corte, con ordinanza interlocutoria, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per consentire la riunione dei procedimenti ex art. 335 c.p.c.;
– ritenuto, pertanto, necessario rinviare anche questa causa a nuovo ruolo per consentire la predetta riunione.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo per consentire la riunione ex art. 335 c.p.c. del presente procedimento a quello iscritto al n. 11953/2017 R.G..
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018