Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29993 del 13/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 29993 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sii ricorso 23111-2016 proposto da:

(.0 • “V

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA 13756881002, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
Comiciliata in ROMA. PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONF, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE
CASABURI;

– ricorrente contro
VENOSI ERASMO. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
TOMMASO FORTIAOCCA 50, presso lo studio dell’avvocato
MARIA MADDALENA VOLPE,

rappresentato

e difeso

dall’avvocato FABRIZIO VIOLANTE;

– controricorrente –

C

Data pubblicazione: 13/12/2017

avverso la sentenza n. 2109/9/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI SEZIONE
DISTACCATA di SALERNO, depositata il 07/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 20 gennaio 2016 la Commissione tributaria
regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno accoglieva
l’appello proposto

da Venosi Erasmo avverso la sentenza n.

1800/8/14 della Commissione tributaria provinciale di Salerno che ne
aveva respinto il ricorso contro gli avvisi di intimazione IRPEF ed
altro 2005-2006, IVA ed altro 2008. La CTR osservava in particolare
che il primo giudice non aveva correttamente valutato la contestazione
da parte del contribuente intimato della conformità all’originale delle
copie, prodotte dall’Agente della riscossione, degli avvisi di
ricevimento delle raccomandate contenenti le cartelle esattoriali
prodromiche agli atti riscossivi impugnati e che, non essendo stati
prodotti in giudizio gli originali, doveva pertanto considerarsi non
provate) il perfezionamento di detti atti presupposti e quindi in ultima
analisi fondato il ricorso del contribuente.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione Equitalia
Servizi di Riscossione spa deducendo due motivi.
Resiste con controricorso il contribuente, che successivamente ha
depositato memoria.
Considerato che:

Ric. 2016 n. 23111 sez. MT – LA. 19-10-2017
-2-

NANZON.

Con il primo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 3-5, cod. proc.
civ.- l’Agente della riscossione ricorrente lamenta violazione/falsa
applicazione dell’art. 2719, cod. civ. ed omesso esame di un fatto
decisivo controverso, poiché la CFR ha ritenuto corretta la
contestazione di conformità all’originale delle copie degli avvisi di

intimazione oggetto d’Iretto della lite ed altresì omesso di esaminare i
correlati estratti di ruolo, pure prodotti in copia, dai quali erano
comunque evincibili le date di notifica di detti avvisi di ricevimento e
quindi in via indiretta la loro conformità all’originale.
La censura è dirirnentemente fondata in ordine alla dedotta violazione
di legge.
Pur convenendosi con il principio che «La produzione dell’avviso di
ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell’atto
processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai
sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., richiesta dalla legge in funzione della
prova dell’av-venuto perfezionamento del procedimento notificatorio,
può avvenire anche mediante l’allegazione di fotocopie non
autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola
posta dall’art. 2719 cod. civ. – per la quale le copie fotografiche o
fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se
la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale
competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta
dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell’attività di
disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace – trova
applicazione generalizzata per tutti i documenti» (Sez. 5, Ordinanza n.
13439 del 27/07/2012, Rv. 623498 – 01), va comunque ribadito che
«La contestazione della conformità all’originale di un documento
vTodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche,
Ric. 2016 n. 23111 sez. MT uci. 19-10-2017
-3-

ricevimento delle cartella esattoriale prodromiche agli avvisi di

quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione
perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata – a pena di
inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione
specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti
per i quali si assume differisca dall’originale» (Sez. 3, Sentenza n. 7775

orientamento prevalente nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez.
3, Sentenza n. 7105 dci 12/04/2016, Rv. 639509 — 01; Sez. 3, Sentenza
n. 12730 del 21/06/2016, R -v. 640278 — 01).
Orbene, nel caso di specie risulta che la contestazione della conformità
all’originale degli avvisi di ricevimento de quibus è consistita nella mera
affermazione che essi non fossero “originali”, il che la rende
evidentemente inefficice in base ai principi di diritto espressi negli
arresti giurisprudenziali da ultimo citati.
Peraltro le puntualizzazioni di cui alla memoria depositata dal
controricorrente non inducono a diversa valutazione.
Il Venosi sosene ia “specificità” della contestazione di difformità
dagli originali delle code degli avvisi di ricevimento esibite perché ha
indicato nel relativo atto difensivo le date ed i numeri delle
raccomandate nonché i numeri dei documenti.
Ciò non può affatto considerarsi “contestazione specifica”,
sfuggendone persino il senso proprio e comunque dovendosi
sostanziare l’allegazione defensionale de qua in tutt’altro modo, ad
esempio con l’esistenza di “abrasioni” ovvero di “cancellazioni” ossia
con l’indicazione di elementi, anche indiziari, che appunto possano
indurre il giudice a considerare sussistente la difformità dall’originale di
un documento della copia dello stesso.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo,
assorbito il secondo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
Rio. 2016 n. 23111 sez. MT ud. 19-10-2017
-4-

del 03/04/2014, Rv. 629905 — 01), trattandosi di condivisibile

PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria
regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa
composizione, anche per le sp -e del presente giudizio.

Così deciso in Roma, 19 ottob4 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA