Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29992 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.E., rappresentato e difeso da se stesso, e dagli

avvocati SORRENTINO FRANCESCO e SRUBEK TOMASSY CARLO, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio

dell’avvocato SRUBEK TOMASSY CARLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati ROSSI PASQUALE, DAMIANI LAURA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 84/2009 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 18/06/2009 R.G.N. 258/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato SRUBEK TOMASSY CARLO;

udito l’Avvocato GIANDOMENICO CATALANO per delega ROSSI PASQUALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VIOLA Alfredo Pompeo che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato l’avvocato S.E. conveniva, innanzi al Tribunale di Gorizia, l’Inail in persona del suo Presidente o legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, per sentir condannare l’Istituto al pagamento a suo favore della somma complessiva di L. 412.733.021, Iva e Cassa Professionale comprese, al lordo della ritenuta d’acconto Irpef, oltre interessi di legge, per onorari di avvocato relativi alle prestazioni professionali rese, per aver rappresentato e difeso l’Inail in 327 procedimenti civili davanti a Pretore di Gorizia, di Monfalcone, ed al Tribunale di Gorizia.

L’attore assumeva che l’Inail gli aveva corrisposto i diritti di procuratore e le spese, mentre si .era rifiutato di corrispondere i dovuti onorari di avvocato, richiesti con lettere raccomandate del 9 dicembre 1994 e del 17 luglio 1997. Allegava all’atto di citazione i preavvisi di parcella concernenti i 327 procedimenti, inviati all’Inail, come precisato dallo stesso attore nell’atto introduttivo, con lettera raccomandata datata 17 luglio 1997.

Con comparsa di costituzione e risposta, datata 30 dicembre 1997, depositata in data 7 gennaio 1998, si costituiva in giudizio l’Inail, in persona del Presidente e per esso dei Direttori delle sedi di (OMISSIS), contestando totalmente come temeraria la pretesa avversaria, infondata in fatto e di diritto. La parte convenuta, in particolare, contestava di aver mai conferito all’attore anche il potere di svolgere attività difensiva di assistenza (attività di avvocato) relativamente alle 327 cause oggetto del giudizio. Comunque negava che l’attore avesse, in concreto, svolto l’attività di avvocato per la quale chiedeva il pagamento degli onorari. Eccepiva, in. particolare, in relazione a tutti i 327 fascicoli indicati in citazione che l’attore era stato completamente liquidato per tutto quanto egli stesso aveva, a suo tempo, chiesto all’Inail. Allegava le 327 parcelle firmate dall’attore ed i relativi mandati di pagamento emessi dall’Inail.

L’Inail eccepiva anche l’intervenuta prescrizione ordinaria decennale.

In primo grado la causa era istruita solo documentalmente e veniva decisa dall’adito tribunale di Gorizia con la sentenza n. 536 del 2004, datata 9 novembre 2004, con la quale si rigettava la domanda dell’attore e lo si condannava al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso tale sentenza il S. proponeva appello con atto di citazione notificato in data 28 ottobre 2005. L’appellante riproponeva le eccezioni di nullità della costituzione in giudizio dei Direttori delle sedi Inail di (OMISSIS), nonchè di difetto di legittimazione passiva e di interesse ad agire degli stessi Direttori, sostenendo che la sentenza di primo grado era errata laddove respingeva dette eccezioni e riteneva valida la costituzione.

Sul punto l’appellante riproponeva le medesime argomentazioni già svolte nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica di primo grado. Aggiungeva che la sentenza del giudice di Gorizia era errata anche laddove aveva ritenuto che il Direttore della sede di (OMISSIS) avesse rilasciato la procura le liti anche per il Direttore della sede di (OMISSIS), in quanto appartenente alla medesima Provincia. La delega del Presidente, intatti, poteva essere conferita ai Direttori delle singole sedi periferiche indipendentemente dalla loro istituzione nel Comune capoluogo di Provincia o meno. Nel merito l’appellante sosteneva che la sentenza di primo grado aveva erroneamente ritenuto infondata e non provata la domanda dell’attore, sulla base di un’erronea argomentazione, in forza della quale l’avvocato S.E., avendo riscosso in precedenza i diritti di procuratore, inviando le relative parcelle appunto per i soli diritti, non avrebbe più avuto diritto a percepire gli onorari.

L’appellante rimarcava che i 252 fascicoli prodotti dall’Istituto convenuto in data 29 novembre 2001 non potevano essere tenuti in considerazione, trattandosi di produzione inammissibile, perchè avvenuta oltre il termine perentorio assegnato dal giudice ai sensi dell’art. 184 c.p.c., come tempestivamente eccepito dall’attore. Del tutto irrilevante era che tali documenti fossero stati prodotti entro il termine concesso per la prova contraria, poichè detto termine non valeva per le prove precostituite.

Il Tribunale, poi, aveva errato, laddove aveva ritenuto che S. avesse rinunciato al compenso relativo agli onorari di avvocato; infatti le parcelle inviate in precedenza attenevano ai diritti di solo procuratore.

Il Tribunale, ancora, aveva illegittimamente basato la propria decisione su documenti interni che nessun rilievo probatorio potevano avere nei confronti dell’appellante all’Inail. Circa la prova dell’effettivo svolgimento dell’attività di avvocato, S. rimarcava che, per quanto riguardava gli atti processuali, essa era costituita dalla sottoscrizione degli stessi, sottoscrizione che valeva ad attribuirgli la paternità degli atti, mentre, per quanto riguardava le attività di udienza, la stessa era comprovata dai verbali delle udienze medesime, da cui risultava che l’assistenza all’udienza e la trattazione era svolta soltanto da S..

La parte appellata resisteva all’impugnazione.

Con sentenza del 04.06.2009 la corte d’appello di Trieste ha rigettato l’appello confermando la sentenza di primo grado e condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il S. con cinque motivi illustrati anche con successiva memoria.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in cinque motivi.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2229, 2332, 2233 c.c.. Pone il seguente quesito di diritto: se l’avvocato ha svolto in unione con altro codifensore, entrambi incaricati in vari procedimenti, con singoli mandati alle liti per ciascun procedimento, sia congiuntamente sia separatamente, di rappresentare e difendere il cliente, l’attività difensiva di avvocato, ossia di partecipare alla preparazione e redazione degli atti processuali sottoscrivendo ogni singolo atto di direzione della lite, di indirizzo della controversia, nonchè di assistenza alle singole udienza di trattazione, di assistenza ai mezzi di prova, di svolgere la discussione in pubblica udienza, ha diritto, indipendentemente dall’analogo diritto dell’altro difensore, di percepire gli onorari di avvocato.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.M. del Ministro di grazia giustizia 24 novembre 1990, n. 300, artt. 1, 2 e 7, emesso in forza del R.D. 26 novembre 1933, n. 1578, art. 57 nonchè dello stesso R.D.L., art. 62. Formula il seguente quesito di diritto: se, in caso di più avvocati incaricati dal cliente della difesa in procedimenti civili, oltre che della rappresentanza in giudizio, gli onorari di avvocato corrispondenti ai numeri 16, 17 e della tabella A, delle attuali dirigenti del settore, spettino solo ed esclusivamente all’avvocato che sia stato fisicamente presente all’ambiente oppure anche al codifensore, anche egli inserito in procura, ma che non era presente fisicamente alle udienze e non ha svolto alcuna attività difensiva, limitandosi soltanto ad inviare istruzioni, al codifensore che da solo presente di persona all’udienza ha svolto in concreto le prestazioni difensive, in ordine al comportamento di tenere alle udienze, o ad entrambi i codifensori, quello assente alle udienze e quello da solo presente e che da solo ha svolto le attività difensive.

Con il terzo il ricorso il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2667, 2699, 2700, 2702 c.c. e degli art. 115 e 116 c.p.c. Formula il seguente quesito di diritto: se, a fronte di fatti costitutivi del diritto di credito azionato, provati a mezzo di scritture private e atti pubblici, argomentazioni fondate su un verbale di prova testimoniale raccolte in un’altra causa, diversa ed estranea, basata su presupposti e condizioni diverse, ed in presenza di reiterate eccezioni di inammissibilità della produzione del relativo verbale di prova testimoniale, la prova per testi possono assurgere al valore di prova idonea a superare l’efficacia probatoria delle predette scritture private o atti pubblici.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione falsa applicazione degli artt. 244 e 145 c.p.c. Formula seguente quesito di diritto: se, in presenza di capitoli di prova contenenti fatti precisi e circostanza che lo stesso giudice ritiene indispensabili per l’accoglimento della domanda, può essere dichiarata inammissibile per influenza o perchè comportanti pretesi vizi.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio.

2. Il ricorso – i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente – è infondato.

La corte d’appello ha accertato, con tipica valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità perchè assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria, che l’incarico ricevuto dal ricorrente riguardava soltanto prestazioni procuratorie che non si estendevano anche all’assistenza legale. Ha in particolare osservato la corte territoriale che l’onere probatorio dell’esistenza di un accordo che estendesse l’incarico professionale anche all’attività di avvocato gravava sul ricorrente e non era stato assolto. Al contrario emergevano indizi ed elementi probatori a favore della tesi dell’Istituto secondo cui l’attività difensiva vera e propria era elaborata dai legali interni dell’Istituto, mentre solo l’attività procuratoria era rimessa al ricorrente. La corte d’appello poi non ha mancato di rilevare, come indizio confermativo del contenuto dell’incarico professionale corrente, il fatto che il ricorrente abbia redatto parcelle aventi ad oggetto solo i diritti procuratori.

3. il ricorso – come altro proposto dallo stesso ricorrente in analoga vicenda processuale (Cass., sez. 2^, 27 febbraio 2009, n. 4859) – va quindi rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorario d’avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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