Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29992 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29992 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 23108-2016 proposto da:
:\GENII1 Dl i i i CNTRATI, C,F, 06363391001, in pers on

del

Direttore pro rerripGre, clettivnmente domiciliata in ROMA; VIA DEI

PORTOGHESI 12, il’esso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO. che la rappl7esenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
STUDIO ROGES SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale
nippresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR. presso la CORTE DI CASSAZIONE,
nppresentata e difesa dall’avvocato LUDOVICO MASSIMO RUSSO;

– controri corrente –

Data pubblicazione: 13/12/2017

avverso la sentenza n. 978/1/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO, depositata il
09/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in dara 27 aprile 2016 la Commissione tributaria
regionale della Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto
dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n.
5685/4/14 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che
aveva accolto il ricorso della Studio Roges srl contro l’avviso di
accertamento IRAP, IRES ed altro, IVA ed altro 2006. La CTR
osservava in particolare che essendo stato notificato al contribuente in
data 5 gennaio 2015 l’appello doveva considerarsi tardivo, poiché la
sentenza appellata era stata notificata all’appellante in data 24 ottobre
2014, sicché il termine ultimo di proposizione del gravame doveva
considerasi il 23 dicembre 2014.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso la società contribuente.
Considerato che:
Con l’unico motivo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.
proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente si duole di violazione/falsa
applicazione degli artt. 149, cod. proc. civ., 16, comma 2-3, d.lgs.
546/1992, poiché la CFR ha dichiarato l’inammissibilità del gravame
sottopostole per tardività, affermando che la notifica di tale
2016 n. 23108 sez. MT – ud. 19-10-2017

MANZON.

impugnazione è avvenuta il 5 gennaio 2015. Sostiene la ricorrente che
di contro la data di perfezionamento

ex latere suo,

sulla base della

documentazione in atri, deve invece fissarsi al 23 dicembre 2014 e che
quindi l’appello deve considerarsi tempestivo.
La censura è fondata.

dell’impugnazione effettuata dall’agenzia fiscale direttamemte a mezzo
del servizio postale universale, come consentito dall’art. 16, comma 3,
d.lgs. 546/1992.
Incontestato altresì che il termine decadenziale per impugnare scadesse
il 23 dicembre 2014, essendo stata notificata la sentenza appellata il 24
wtobre 2014, la quest±one preliminare controversa è appunto che il
perfezionamento della notifica dell’impugnazione sia avvenuta entro la
prima data e che quindi entro la medesima la raccomandata contenente
l’appello sia stata spedita (art. 16, comma 5, d.lgs. 546/1992).
Orbene, su tale punto processualmente dirimente la valutazione del
giudice tributario di appello risulta errata.
I, agenzia fiscale infat -n aveva dato prova adeguata della tempestività
della spedizione del proprio gravame in due distinti modi ossia
mediante la distinta delle raccomandate spedite il 23 dicembre 2014
sulla quale è apposto con tale data il timbro dell’ufficio postale
ricevente e mediante l’avviso di ricevimento consegnato alla società
contribuente sul quale è apposto timbro postale con identica data.
Ciò deve affermarsi del tutto sufficiente a comprovare l’ammissibilità
dell’appello agenziale . r. Sez. 5, Sentenza n. 18551 del 10/08/2010,
Rv. 614439 — 01; cdi anche Sez. U, Sentenza n. 13452 del
29/05/2017).
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo
dedotto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
12h:. 2016 n. 23108 sez. MT – ud. 19-10-2017
-3-

Nel caso di specie è Jel tutto pacifico che trattasi di notificazione

PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributa.ria regionale della Calabria, in diversa
composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 19 ottcbre 2017

Uhluz
ionane Chuditiark

P esiden

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