Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29991 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. I, 20/11/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 20/11/2018), n.29991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21894/2014 proposto da:

P.B., elettivamente domiciliato in Roma, Via della

Balduina, 28, presso lo studio dell’avvocato Corace A.,

rappresentato e difeso dall’avvocato Scalzi Francesco, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Anas Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in Roma, Via Dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura

Generale Dello Stato, ope legis;

– controricorrente –

contro

B.P., elettivamente domiciliata in Roma, Via Pasubio,

15, rappresentata e difesa dall’avvocato Tardella Carlo, giusta

procura speciale notaio G.P. di Roma del (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

I.C.R. Imprese Costruzioni Riunite in liquidazione;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1012/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 19/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/10/2018 dal Cons. Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.B. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro l’ANAS e la ICR S.r.l. per sentirli condannare alla restituzione della porzione di fondo di sua proprietà, illegittimamente occupato o, in subordine, al risarcimento del danno oltre che alla corresponsione dell’indennità di occupazione legittima. Nel contraddittorio dei convenuti, il Tribunale adito, con sentenza dell’11.11.2011, ritenuta sussistente l’ipotesi dell’occupazione usurpativa, condannò i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno, in ragione della sorte di Euro 401.700, pari al valore venale del fondo appreso, e di ulteriori Euro 708.763,85 per l’eliminazione degli accessi al fondo, per l’inedificabilità della fascia di rispetto stradale e per la mancata regimentazione delle acque piovane.

Con sentenza del 19.7.2013, resa nella contumacia della Società I.C.R., la Corte d’Appello di Catanzaro accolse, in parte, il gravame dell’ANAS. Dopo aver disatteso l’eccezione d’inammissibilità dell’appello per mancanza di specifici motivi, sollevata dal danneggiato, e rilevato che si era in presenza di un caso di occupazione c.d. appropriativa, la Corte affermò che il risarcimento doveva esser determinato, per sorte, in complessivi Euro 115.082,18, di cui Euro 38.136,00 quale controvalore della parte occupata, in considerazione della sua destinazione agricola e del valore di mercato degli oliveti collinari; Euro 69.787,44 per la perdita e la scomodità degli accessi alla porzione residua ed Euro 6.978,74, per la relativa mancata regimentazione delle acque, esclusa ogni connotazione edificatoria della zona di rispetto, in ciò tenendo conto delle considerazioni svolte dal primo consulente nominato dal Tribunale e disattendendo quelle esposte dal secondo CTU, ritenute apodittiche e giuridicamente erronee, su cui si era fondata la decisione di primo grado.

Per la cassazione di tali statuizioni, ha proposto ricorso P.B., con cinque motivi, indirizzato all’ANAS, che ha resistito con controricorso, al liquidatore della ICR estinta ed ai soci Ba.Lo., Se. e Ma., nonchè a B.P., che ha resistito con controricorso. Sia il ricorrente che la B. hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, il ricorrente afferma che la Corte territoriale ha dichiarato ammissibile il quinto motivo dell’appello avversario, in violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e, pure, incorrendo in omessa motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente deduce che gli argomenti svolti ex adverso nell’ambito del capitolo “5^ Sulla determinazione del risarcimento” sono costituiti da due brevi periodi, con cui si è imputato alla sentenza di prime cure di aver acriticamente fatto proprie le apodittiche affermazioni del CTU, che sarebbe stata viziata; si è aggiunto, in modo vago, che la relativa stima era errata nella determinazione della misura dei terreni nonchè nella stima del valore unitario, e, pur richiamando proprie, diverse, valutazioni tecniche, depositate in prime cure, se ne è omessa ogni esposizione. Tanto non bastava, sostiene il ricorrente, a far ritenere assolto il requisito di specificità del motivo, quale individuato dalla giurisprudenza di legittimità, sicchè la sentenza d’appello aveva esaminato d’ufficio e sostituendosi alla difesa avversaria censure che non erano state dedotte, mentre non aveva nè preso in esame nè motivato in ordine all’eccezione da lui proposta.

2. Col secondo motivo, si deduce: violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., della normativa in materia di prova e di valutazione della Consulenza d’ufficio, degli artt. 62 c.p.c. e segg.; omessa motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Dopo aver ribadito la genericità del mezzo di gravame avversario, il ricorrente evidenzia che il richiamo alle considerazioni del proprio CTP, oltre che generico, era incongruo, in quanto le osservazioni erano state svolte per confutare il primo elaborato peritale e non anche il secondo, al quale si era riportato il primo giudice.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., della normativa in materia di prova e di valutazione della Consulenza d’ufficio, degli artt. 62 c.p.c. e segg., omessa motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, violazione falsa applicazione della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, punto e), del TU sulle espropriazioni, dei principi in tema di indennità di espropriazione e risarcimento del danno da occupazione usurpativa; violazione dell’art. 112 c.p.c. e dei principi di cui alla sentenza n. 181 del 2011 della Corte Costituzionale. Il ricorrente si duole che la Corte territoriale, sostituendosi alle difese dell’ANAS e di ICR, abbia proceduto ad una sua personale consulenza ed abbia così attribuito al suolo un valore arbitrariamente ed illegittimamente ricavato dai valori agricoli medi, espunti dall’ordinamento in virtù della sentenza della Consulta n. 181 del 2011. Inoltre, prosegue il ricorrente, in punto di danni per la porzione residua, capo distinto ed autonomo, l’ANAS non aveva fatto alcun accenno in seno all’appello con conseguente illegittimità della sentenza, che aveva riformato la relativa statuizione di condanna, estendendo, peraltro, ad essi gli erronei principi applicati per il risarcimento da occupazione usurpativa.

4. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., della normativa in materia di prova e di valutazione della Consulenza d’ufficio, degli artt. 62 c.p.c. e segg., omessa motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; violazione falsa applicazione della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, punto e), del TU sulle espropriazioni, dei principi in tema di indennità di espropriazione e risarcimento del danno da occupazione usurpativa, violazione dell’art. 112 c.p.c. e dei principi di cui alla sentenza n. 181 del 2011 della Corte Costituzionale. La tesi della Corte, afferma il ricorrente, non considera che la CTU, recepita dal Tribunale, aveva evidenziato che il PF del Comune di Settingiano non era stato approvato, talchè, in assenza di regolamentazione urbanistica alla data di riferimento, il giudice d’appello doveva riconoscere al fondo “l’edificabilità legale di fatto”, ed invece aveva fatto ricorso agli illegittimi VAM.

5. I motivi, per lo più iterativi, possono esaminarsi congiuntamente, per la loro connessione. Essi vanno accolti nei limiti che seguono.

6. La giurisprudenza di questa Corte, già a partire dalla sentenza Cass. SU n. 16 del 2000, (v., tra le altre, le sentenze 31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; SU 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299) muovendo dal rilievo che l’appello non è un novum iudicium con effetto devolutivo generale ma una revisio prioris instantiae, è stata ferma nel ritenere che il requisito della specificità dei motivi di appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, finalizzate ad inficiarne il fondamento logico-giuridico, sicchè le ragioni su cui il gravame si fonda devono essere esposte con sufficiente grado di specificità da correlare con la motivazione della sentenza impugnata ed allo scopo d’incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell’impugnazione; in altri termini, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale e in assoluto, ma è finalizzato a far comprendere con certezza al giudice di secondo grado il contenuto delle censure, il tutto senza inutili formalismi e senza richiedere all’appellante il rispetto di particolari forme sacramentali.

Il principio è stato ripreso, con la recente sentenza n. 27199 del 2017 dalle Su di questa Corte, che ha ribadito che nell’atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, sicchè la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze sarà dovuta in diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l’atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado; mentre la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell’atto di appello. E ciò in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, e senza che all’appellante sia richiesto il rispetto di forme particolari o vincolate in conformità del principio, di matrice anche convenzionale (v., tra le altre, la sentenza CEDU 24 febbraio 2009, in causa C.G.I.L. e Cofferati contro Italia), secondo cui l’accesso alla tutela giurisdizionale non può essere impedito laddove non corrispondano esigenze reali del processo (cfr. pure SU n. 10878 del 2015).

7. Al lume di tali condivisi principi, la conclusione della Corte territoriale è esente dalle censure che le rivolge il ricorrente. Ed infatti, a fronte della tacitiana statuizione contenuta nella sentenza di primo grado secondo cui: “Il CTU, Ing. C.G., con procedimento logico e immune da vizi ha accertato che il valore venale del fondo occupato stimato alla data del 18.12.1991 di irreversibile trasformazione del suolo, ammonta ad Euro 401.700,00” la censura dell’ANAS, sopra riassunta nell’esposizione del primo motivo, e volta ad ottenere, come precisato in sede di conclusioni, la riforma totale della sentenza, pur se laconica, appare del tutto idonea ad intaccare il tessuto motivazionale della sentenza di primo grado, individuando esattamente i termini dell’effetto devolutivo (quantum liquidato) e le ragioni addotte (errore nella misura dei terreni e nella determinazione del valore unitario). 8. Ne consegue che il motivo è stato rettamente ritenuto ammissibile, che la riconsiderazione del dovuto a titolo risarcitorio era stata interamente devoluta all’esame del giudice di secondo grado, restando così esclusa la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, anche in riferimento ai danni relativi alla parte residua, non solo perchè non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il Giudice d’appello che fondi la propria decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall’appellante, appaiano tuttavia, come nella specie, in rapporto di diretta connessione (per valore della zona di rispetto stradale ed estensione per quella interessata alla mancata regimentazione delle acque), con quelle espressamente proposte nei motivi stessi (v. Cass. n. 21883 del 2015, in motivazione e giurisprudenza ivi menzionata); ma, soprattutto, perchè, nel negare la propria legittimazione passiva (col terzo motivo), l’Anas ha contestato in radice la sussistenza di un illecito a lei imputabile, e siffatta censura, relativa all’an, comprende, per implicito, anche quella in ordine al quantum, e così impedisce il formarsi del giudicato anche in merito all’ammontare delle singole voci che lo compongono, senza necessità di una specifica impugnazione della sentenza nella parte in cui ha proceduto alla liquidazione di queste ultime (Cass. n. 19870 del 2009; n. 2994 del 2013). Il che rende superflua la valutazione di ogni ulteriore argomento svolto in proposito dal ricorrente.

9. La violazione dei principi in tema di valutazione della CTU è insussistente. Questa Corte, infatti, ha avuto modo di chiarire che le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice, vigendo nell’ordinamento il principio, compendiato nel brocardo judex peritus peritorum, per cui il giudice di merito può ben disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella relazione dal consulente tecnico d’ufficio dandone le ragioni, e nell’ipotesi in cui sia state espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, il giudice è tenuto a giustificare la propria preferenza, senza limitarsi ad un’acritica adesione ad una di esse (cfr. da ultimo, 13770 del 2018). 10. A seguito dell’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, di conversione del D.L. n. 83 del 2012, è stato modificato il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che, com’è noto, ha limitato l’impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado in riferimento alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo di legittimità sulla motivazione rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, che è stato individuato – richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di ricorso straordinario – in relazione alle ipotesi (mancanza della motivazione; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014), ipotesi qui non sussistente e neppure dedotta. 11. In tema di mancato esame delle risultanze della CTU, questa Corte ha, poi, condivisibilmente precisato (cfr. Cass. 13922/2016; n. 18391 del 2017) che esso integra un vizio della sentenza che può esser fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel caso in cui si risolva nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; e tale caso non ricorre nella specie, avendo la Corte del merito valutato appieno la questione, che peraltro involge profili di diritto, della controversa qualità edificatoria del fondo appreso e danneggiato. Resta da aggiungere che, in relazione alle violazioni di norme, anche, processuali, non è utilmente predicabile la denuncia dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che attiene, appunto, al giudizio di fatto.

12. La violazione dei principi in tema di risarcimento del danno da occupazione illegittima è, invece, parzialmente fondata per le considerazioni che seguono. 13. Va premesso che ogni distinzione tra l’occupazione acquisitiva e l’occupazione usurpativa, su cui il ricorrente insiste, non ha più ragion d’essere, per esser state le ipotesi esattamente equiparate, a seguito della sentenza n. 735 del 2015 delle SU di questa Corte, che ha escluso in entrambi i casi l’acquisizione autoritativa del bene alla mano pubblica, considerandole alla stregua di un illecito permanente di diritto comune, che viene a cessare per effetto della restituzione, o di un accordo transattivo, o della compiuta usucapione da parte dell’occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente, caso quest’ultimo che si è verificato nella specie. Se, non trattandosi di credito indennitario, le disposizioni di cui al TU sulle espropriazioni non sono richiamate a proposito (sarebbero peraltro inapplicabili, dato che la dichiarazione di pubblica utilità risale al 6.11.1987 cfr. pag. 11 della sentenza), l’indagine relativa alla qualificazione urbanistica dell’area resta ugualmente determinante ai fini della quantificazione del valore venale e del risarcimento dovuto.

14. Nella specie, alla data del 18 dicembre 1991 di riferimento per la stima, risulta accertato (pag. 13 sentenza) che l’area occupata ricadeva fuori dalla perimetrazione urbana e non era normata – il ricorrente riferisce che il P.d.F. adottato non era stato approvato dalla Regione – sicchè la stessa era soggetta al regime di cui alla L. n. 10 del 1977, art. 4, u.c., che prevede una limitata edificabilità (0,03 mc/mq), ma al quale non può essere attribuito carattere di regolamentazione urbanistica, essendo questa esercitabile solo dall’attività pianificatoria, riguardante l’assetto complessivo del territorio attraverso l’articolata previsione della destinazione delle varie zone. 15. Il criterio da applicare è, dunque, quello residuale della c.d. edificabilità di fatto, che non si traduce affatto nell’inedita figura dell’edificabilità “legale di fatto” e per il cui riconoscimento deve anzitutto escludersi la presenza di vincoli legislativi ed urbanistici idonei ad incidere o ad elidere l’edificabilità effettiva, e deve applicarsi un metodo che non si fonda sulla mera possibilità di allaccio con le strutture di urbanizzazione primaria, ma impone la verifica della funzionalità dell’area in termini di naturale ed armonico completamento di quelle, ad essa contigue, che siano destinate legalmente all’edificazione (Cass. nn. 29788 e 28282 del 2008; n. 12268 del 2016; Cons. St. nn. 2874 del 2000; 920 del 1992; 382 del 1988).

16. Tale indagine risulta eseguita dalla Corte territoriale, che escluso l’edificabilità di fatto, per le aree situate in fascia di rispetto stradale, in ragione del vincolo legale d’inedificabilità assoluta, che trova la sua fonte direttamente nella legge e prescinde dalla pianificazione e dalla programmazione urbanistica (Cass. n. 8121/2009; Cass. n. 26899/2008; n. 21092 del 2005; n. 23210 del 2012) e, per la restante porzione, evidenziando che vocazione ed aspettativa edificatoria non erano presenti nel 1981 e non si sono verificate all’attualità “non rinvenendosi in loco insediamenti di alcun genere”; accertamento di fatto che esclude in radice la praticabilità di un positivo giudizio prognostico, nei termini sopra esposti, circa la funzionalità di tali aree rispetto ad altre limitrofe legalmente edificate (appunto insussistenti).

17. Esclusa, dunque, correttamente la natura edificatoria di fatto, la Corte, nel determinare il risarcimento dovuto per la perdita dell’area ha, tuttavia, omesso di vagliare le possibilità di utilizzazioni a carattere intermedio tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.) del fondo occupato, o di parte di esso, e di tali dati valutativi deve tenersi conto (anche fini indennitari, a seguito dell’invocata pronuncia della Corte Cost. n. 181 del 2011), sempre che siano assentiti dalla normativa vigente, sia pur col conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative, in quanto inerenti ai requisiti specifici del bene ed idonei ad incidere sul relativo valore di mercato, al quale deve esser rapportato il risarcimento dovuto, che costituisce il bene della vita richiesto in giudizio. La sentenza, va, dunque, in parte qua cassata, restando assorbita ogni ulteriore doglianza al riguardo.

18. Resta ferma, invece, la liquidazione del pregiudizio per la parte residua in relazione alla quale non sono state mosse censure ulteriori rispetto a quelle sopra esaminate; dovendo, peraltro, rilevarsi che la qualificazione in termini di illecito comune della manipolazione dei beni, posta in essere dagli intimati, preclude che possa trovare applicazione la valutazione unitaria o il criterio differenziale previsto della L. n. 2359 del 1865, art. 40 e del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33,che questa Corte aveva ritenuto applicabile, anche, in caso di occupazione acquisitiva parziale, in ragione della natura di espropriazione sostanziale dell’istituto, ormai superato.

19. Con il quinto motivo, si deduce la violazione della normativa in tema di notificazione delle impugnazioni, e degli artt. 291,300,328 e 330 c.p.c., art. 2495 c.c., per essere l’appello stato notificato al procuratore della Società ICR, quando la stessa era ormai estinta, essendo stata cancellata dal registro delle imprese il 16.1.2007. 20. Il motivo è infondato. Con la sentenza n. 15295 del 2014, le SU di questa Corte hanno posto il principio, secondo cui: la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, tra l’altro, l’ammissibilità della notificazione dell’impugnazione presso detto procuratore, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., da parte del notificante.

21. Va infine rilevata la carenza di legittimazione passiva di B.P., cui è stato notificato il ricorso senza che ne sia stata indicata la qualità di socia della disciolta società ICR, qualità dalla stessa negata, e senza che la stessa sia stata parte nei gradi pregressi.

22. Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione, provvederà a determinare il dovuto alla luce dei principi stabiliti nel precedente p. 17, ed anche a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità. Le spese in favore della B. si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il primo, secondo ed il quinto motivo, accoglie nei sensi di cui in motivazione il terzo ed il quarto, cassa e rinvia, anche per le spese) alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione. Dichiara il difetto di legittimazione passiva di B.P. e condanna il ricorrente a pagarle le spese, che si liquidano in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per spese vive oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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