Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29991 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29991 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 23040-2016 proposto da:
RISCOSSIONE SICI iA SPA, in persona del legale rappresentante
p17o tempore, eletti -,:amente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOCR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato Al ,ESSANDRO FURCI;

– ricorrente contro
EE VITA LUIGI Slzi

– intimata contro
_-\GENZIA DE1J À

CNTRATE, CT. 06363391001, in persona del

Direttore pro tempol-e, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

Data pubblicazione: 13/12/2017

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente avverso la sentenza n. 3303/18/2015 della COMMISSIONE

DISTACCATA di CATANIA, depositata il 24/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
NANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in datà 26 febbraio 2015 la Commissione tributaria
regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, nella parte che qui
nieva, respingeva l’appello incidentale proposto dalla Serit spa avverso
la sentenza n. 50/2/09 della Commissione tributaria provinciale di
Catania che, ritenutane l’ammissibilità, aveva accolto il ricorso della De
Vita Luigi srl contro le intimazioni di pagamento e le cartelle di
pagamento per tributi vari per anni di imposta dal 1994 al 2004. La
CTR osservava in particolare che l’Agente della riscossione non aveva
impugnato il punto della sentenza provinciale inerente la mancata
notifica delle cartelle esattoriali prodromiche alle intimazioni di
pagamento impugnate, sicche su tale fatto si era formato il giudicato e
conseguentemente il ricorso originario della società contribuente
doveva considerarsi ammissibile ai sensi dell’art. 19, d.lgs. 546/1992,
trattandosi di impugnazione congiunta di atti riscossivi notificati e non
notificar1.

2016 n. 23040 sez. MT – Ld. 19-10-2017
-2-

TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione Riscossione
Sicilia spa, già Serit spa, deducendo un motivo unico.
L’ Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di
partecipare al contra.dd torio orale.
La società contribuente intimata non si è difesa.

Con l’unico mezzo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ.- la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione degli artt.
346, cod. proc. civ., 56, d.lgs. 546/1992, poiché la CTR ha ritenuto
preclusa dal giudicato ‘interno l’accertamento della rituale notifica degli
atti della riscossione prodromici di quelli impugnati e quindi valida la
statuizione del primo giudice in ordine alla ammissibilità del ricorso
introdutfivo della lite avversata con il gravame incidentale dell’Agente
della riscossione.
La censura è fondata.
Va infatti ribadito che:
-«Nel processo tributario è consentito alla parte rimasta contumace in
primo grado proporre in grado d’appello mere difese, volta alla
confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della
controparte, in quanto il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui
all’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 riguarda unicamente le eccezioni in
senso stretto» (Sez. 5, Sentenza n. 14020 del 15/06/2007, Rv. 599299 01);
–(Nel processo tributario, in cui è ammessa la produzione di nuovi
documenti in appello, è consentito alla parte, rimasta contumace in
primo grado, produrre nel predetto grado l’originale dell’atto
impositivo notificato (e di cui era contestata dal contribuente
l’avvenuta notifica), costituendo tale produzione una mera difesa, volta
alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della
2016 n. 23040 sez. M7 – Ld. 19-10-2017
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Considerato che:

controparte, e riguardando il divieto di proporre eccezioni nuove, di
cui all’art. 57 del e1.1g-s. 31 dicembre 1992, n. 546, unicamente le
eccezioni in senso stretto» (Sez. 5, Sentenza n. 12008 del 31/05/2011,
R- v. 618258 – 01).
Nel giudizio di appello a quo si è puntualmente verificato quanto ai

l’Agente della riscossione, appellante incidentale (come del resto
l’Agenzia delle entrate, appellante principale), contumace in prime cure
ha appunto eccepito come motivo di gravame l’erroneità della
pronuncia della CTP sul liminare punto dell’ammissibilità del ricorso
originario del contribuente, basando la censura sulla rituale notifica
degli atti prodromici a_le intimazioni di pagamento oggetto del ricorso
medesimo.
Trattandosi di una “mera difesa”, peraltro allegante un fatto
processuale oggetto di rilievo officioso in ogni stato e grado del
procedimento, il giudice tributario di appello doveva prenderne
considerazione appunto al fine di valutare la fondatezza dell’eccezione
di inammissibilità del ricorso introduttivo della lite sia sotto il profilo
della “impugnabilità congiunta” di detti atti presupposti sia sotto
quello della tempestività del ricorso in relazione ad alcuni di essi.
Tenuto conto dell’esplicita formulazione dell’eccezione (in senso lato)

de qua, indubbiamente nessun giudicato interno preclusivo si era in
questo senso e su tale punto formato.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo
dedotto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di

Ric. 2016 n. 23040 sez. MT – Ld. 19-10-2017
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principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali ossia che

Catania, in diversa composizione, anche per le spese del presente
giudizio.

Così deciso in Roma, 19 ottobre 12117

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