Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29990 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. I, 20/11/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 20/11/2018), n.29990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15605/2014 proposto da:

L.C., L.G., L.M.,

L.V., elettivamente domiciliati in Roma, Viale G. Mazzini, 131,

presso lo studio dell’avvocato Serra Ignazio, rappresentati e difesi

dall’avvocato Della Corte Costantino Alberto Italo, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune Bari, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Viale delle Milizie, 2, presso lo studio

dell’avvocato Ciociola Roberto, rappresentato e difeso dall’avvocato

Baldi Alessandra, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

AUSL BA/(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1820/2013 della CORTE D’APPELLO di

BARI,depositata il 19/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/10/2018 dal Cons. Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 15.1.2010, il Tribunale di Bari condannò il Comune di Bari al pagamento della somma di Euro 3.793.000,00, oltre interessi, in favore di L.V., G., C. e Vi., quest’ultimo in rappresentanza del figlio minore M., tutti eredi dell’originaria attrice G.D., a titolo di risarcimento del danno per il mancato godimento del fondo -di cui la de cuius era proprietaria – che era stato illegittimamente occupato e di cui era stata ordinata la restituzione, con precedente sentenza del 7.6.2005.

L’appello dell’Ente civico fu parzialmente accolto dalla Corte di appello di Bari, che, sentenza del 19.12.2013, rilevò, per quanto d’interesse, che: a) non essendo il suolo stato irreversibilmente trasformato, il riferimento alla disciplina di cui all’art. 39 Legge Fondamentale delle espropriazioni non era corretto, nè poteva ritenersi notorio che la perdita dei frutti di un terreno corrispondesse agli interessi legali sul valore venale dello stesso, secondo il parametro utilizzato dal Tribunale; b) pur non essendo stato documentato l’ammontare delle rendite ritraibili dal fondo, il danno da spossessamento era, tuttavia, indubbio, non avendo i proprietari potuto fruirne per un lungo arco di tempo ed andava liquidato in ragione dei frutti civili sul prezzo, ritenuto congruo dalle parti, stabilito nell’atto di cessione volontaria del bene intervenuto il 24 gennaio 2007, devalutato all’anno 1977 e, poi, annualmente rivalutato fino al 15.3.2004, data in cui, come indicato nella cessione volontaria, si era avuta l’immissione in possesso.

Avverso la predetta sentenza, i L. hanno proposto ricorso affidato a quattro motivi, resistiti con controricorso dal Comune. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, si censura la statuizione sub a) di parte narrativa, per violazione degli artt. 1123 e 2043 c.c.. La Corte territoriale, lamentano i ricorrenti, avrebbe dovuto tener conto del principio generale secondo cui il risarcimento deve coprire la perdita subita ed il mancato guadagno, talchè quando, come nella specie, il reddito non percepito e dunque il danno sia certo ed il creditore “non fornisca la prova di averlo subito in misura maggiore”, per la relativa liquidazione va fatto riferimento o al criterio equitativo di cui all’art. 1591 c.c., o a quello di cui della L. n. 2359 del 1865, artt. 64 e 68, L. n. 865 del 1971, art. 20 o del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 50, ovvero a quello degli interessi legali sulla somma corrispondente al giusto prezzo di mercato del bene. Di tale principio la Corte non aveva tenuto conto, disattendendo, al contempo, l’ulteriore principio secondo cui, in ipotesi di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare, il danno è in re ipsa, ricollegandosi alla mancata disponibilità del bene medesimo.

2. Col secondo motivo, i ricorrenti lamentano che la Corte del merito abbia omesso l’esame circa il fatto, decisivo per il giudizio, costituito dalla destinazione urbanistica del loro fondo “a servizi sanitari”, realizzabili anche ad iniziativa privata, contenuta in seno al PRG, e, quindi, della relativa suscettibilità edificatoria, con indice di fabbricabilità pari a 2mc/mq, e connessa appetibilità sul mercato immobiliare, come accertato del CTU nominato in prime cure.

3. Con il terzo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., in riferimento alla statuizione sub b) della narrativa. I ricorrenti affermano che, mediante il rogito del 24 gennaio 2007, era stata stipulata la cessione volontaria del bene per il prezzo di Euro 828.545,91, determinato della L. n. 359 del 1992, ex art. 5 bis, prima della declaratoria della sua incostituzionalità per effetto della sentenza n. 348 del 2007, sicchè erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che tale valore potesse esser considerato il giusto prezzo del bene in una libera contrattazione, per essere la relativa qualificazione giuridica e la stessa determinazione del prezzo sottratte all’autonomia privata. Tale importo non poteva esser perciò assunto a parametro del danno cagionato dall’occupante.

4. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 1223, 2043 e 112 c.p.c., per avere la Corte escluso la rivalutazione e gli interessi compensativi sugli importi liquidati per ciascuna annualità di danno.

5. Disattesa l’eccezione d’inammissibilità dell’intero ricorso, dovendo i dedotti difetti di specifica indicazione ed esposizione dei documenti richiamati e di autosufficienza esser esaminati in riferimento ai singoli motivi, che si fondino su documenti o siano, in tesi, esposti in maniera generica, i primi tre motivi, da valutarsi congiuntamente sono, in parte, infondati ed, in parte, inammissibili. Queste le ragioni.

6. E’ incontroverso, in fatto, che l’immobile di G.D. sia stato occupato il 3.12.1976 in forza del decreto del Presidente della Regione Puglia che ne aveva autorizzato l’occupazione per la durata di cinque anni, per l’esecuzione dei lavori di ampliamento dell’Ospedale regionale di (OMISSIS), ed è del pari incontestato che l’iter espropriativo non sia stato portato a compimento, non sia intervenuta la realizzazione delle opere, l’immobile non sia stato restituito e sia stato oggetto di cessione volontaria il 24.1.2007, intervenuta nel corso di una nuova procedura espropriativa.

7. Trattasi, dunque, di danno da spossessamento in relazione al quale non sussiste uno specifico criterio di legge, come, del resto, riconoscono gli stessi ricorrenti, laddove invocano per la liquidazione equitativa le disposizioni in materia di indennità di occupazione temporanea (che, in tesi, sarebbe spettata per il periodo, prorogato, in cui l’occupazione era stata autorizzata, ma in parte qua il titolo risarcitorio è ormai incontrovertibile) o il parametro di cui all’art. 1591 c.c., che costituisce espressione di un principio generale applicabile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l’utilizzazione del bene dietro corrispettivo, e si continui ad utilizzarlo senza averne più titolo oltre la scadenza del termine finale del rapporto, o ancora il principio adottato dalla giurisprudenza maggioritaria (cfr., in proposito, Cass. 9/8/2016 n. 16670; 16/04/2013, n. 9137; 28/05/2014 n. 11992; 08/05/2006 n. 10498; 11/02/2008 n. 3251; 10/02/2011 n. 3223; 15/10/2015 n. 20823; 07/08/2012 n. 14222) secondo cui, in caso di occupazione illegittima di un immobile, è ravvisabile, secondo una presunzione iuris tantum, l’esistenza di un danno connesso alla perdita della disponibilità del bene ed all’impossibilità di conseguirne la relativa utilità, in relazione alla natura normalmente fruttifera dal bene medesimo.

8. Ma, tali principi non sono stati ignorati dalla Corte territoriale, che ha ritenuto di riconoscere l’esistenza del danno da mancato godimento, e lo ha, appunto, determinato in via equitativa utilizzando il criterio degli interessi legali, proprio secondo la richiesta dei ricorrenti, da cui se ne è discostata in riferimento alla sorte cui ancorarli, avendo ritenuto congruo il quantum indicato in sede di cessione volontaria. Trattandosi di parametro equitativo, e non già della mancata o erronea applicazione di criteri legali (neppure di quelli giurisprudenziali attinenti al caso della c.d. accessione invertita, qui non verificatasi), la relativa taxatio non è, dunque, censurabile in cassazione (cfr. da ultimo Cass. n. 13153 del 2017), in quanto il criterio seguito non è macroscopicamente contrario a dati di comune esperienza, nè l’esito della sua applicazione risulta particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto o manifestamente incongruo rispetto al caso concreto, risultando comunque ancorato ad un dato riferito al fondo stesso.

9. Del resto, gli argomenti utilizzati, coi motivi secondo e terzo, secondo cui il fondo sarebbe di maggior valore perchè si tratterebbe di terreno edificabile perchè esser destinato in zona “a servizi sanitari” realizzabili anche su iniziativa privata, e secondo cui il relativo corrispettivo della cessione volontaria sarebbe ancorato ai criteri indennitari non più vigenti, sono del tutto generici, come non ha mancato di far rilevare il controricorrente, non essendo stati riportati in seno al ricorso i dati oggettivi in base ai quali si è ottenuto il prezzo della cessione volontaria e, dunque, risultando insondabile l’assunto riferito all’asserita appetibilità sul mercato.

10. Il quarto motivo, niente affatto generico, attenendo a profili di diritto, va anch’esso rigettato. E’ bensì vero che, quale credito risarcitorio, il danno da spossessamento ha natura di credito di valore, ma tale principio non è stato disatteso dai giudici a quibus, in quanto il relativo ammontare è stato riconosciuto e liquidato forfettariamente, come consentito in sede di valutazione equitativa al giudice del merito, e la taxatio ha tenuto conto della rivalutazione monetaria, in riferimento alla sorte (appunto rivalutata) considerata ai fini della determinazione di ogni annualità risarcitoria.

11. Il ricorso va, in conclusione, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che si liquidano in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre accessori. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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