Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29990 del 13/12/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2017, (ud. 07/11/2017, dep.13/12/2017),  n. 29990

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti Roma Capitale ha chiesto la cassazione della sentenza qui impugnata – con la quale la Corte d’Appello di Roma ha ritenuto prescritto il credito di essa ricorrente relativo ad un diritto di posteggio, disconoscendo la ricorrenza nella specie della causa di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941 c.c., n. 8, – sul rilievo a) della duplice circostanza che il debitore non aveva comunque adempiuto il debito e che l’inadempimento era conseguenza di un comportamento censurabile volto a fornire l’apparenza dell’adempimento e b) dell’omesso esame di tale circostanza.

Al ricorso, illustrato pure con memoria, resiste l’intimata con controricorso.

Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

3. Premesso infatti che secondo il consolidato insegnamento di questa Corte “l’operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all’art. 2941 c.c., n. 8), ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione” (Cass., Sez. 4, 13/10/2014, n. 21567), “con la conseguenza che tale criterio non impone, in altri termini, di far riferimento ad un’impossibilità assoluta di superare l’ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l’effetto dell’occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli” (Cass., Sez. 4, 17/04/2007, n. 9113), nessuna censura merita l’impugnata decisione, allorchè, attenendosi al principio in parola, ha escluso che nella specie potesse trovare applicazione l’invocata causa di sospensione in ragione del fatto che il mancato rilevamento dell’inadempimento era imputabile non già all’apparente regolarità dell’esazione risultante dai controlli eseguiti in loco, ma dall’omessa verifica in sede amministrativa dell’effettiva riscossione del diritto.

4. Il ricorso va dunque respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza e doppio contributo.

PQM

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile-1, il 7 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2017

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