Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2999 del 16/02/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2999 Anno 2016
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso 8736-2013 proposto da:
TOURISTRADE

SRL

01721630794,

persona

e come tale legale

dell’Amministratore Unico,
rappresentante

in

pro-tempore,

Sig.ra

Kucharska

Krystyna, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SABOTINO 45, presso lo studio dell’avvocato MARCO
2015
2205

STEFANO MARZANO, rappresentata e difesa dall’avvocato
GIANFRANCO SPINELLI giusta procura speciale a margine
del ricorso;
– ricorrente contro

1

Data pubblicazione: 16/02/2016

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) 01165400589, in persona
del legale rappresentante pro-tempore, Dr. Alessandro
Barletta, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV
NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO

speciale in calce al controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 978/2012 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 25/09/2012, R.G.N.
292/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/11/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato GIANFRANCO SPINELLI;
udito l’Avvocato RICCARDO D’ALIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

2

D’ALIA, che lo rappresenta e difende giusta procura

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27/9/2012 la Corte d’Appello di Catanzaro, in
accoglimento del gravame interposto in via principale dall’Inail
nonché in parziale accoglimento di quello in via incidentale
spiegato dalla società Touristrade s.r.l. e in conseguente

ha dichiarato risolto, per inadempimento di quest’ultima, il
contratto di locazione intercorso tra le parti giusta scrittura
privata del 30/12/1999 avente ad oggetto una quota parte del
Centro Alberghiero Congressuale “Caposuvero” sito in Gizzeria (che
l’Istituto aveva da quest’ultima acquistato con atto notarile del
30/9/1999, in attuazione del piano degli interventi d’interesse
regionale da effettuare in occasione del Giubileo del 2000 di cui
alla L. n. 270 del 1997), con condanna al rilascio immediato e al
pagamento dei canoni di locazione dal giugno 2006 all’effettivo
rilascio.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la
società Touristrade s.r.l. propone ora ricorso per cassazione,
affidato a 11 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso l’Inail.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 ° motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt.
156, 342, 434, 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1 ° co. n.
4, c.p.c.

3

parziale riforma della pronunzia Trib. Lamezia Terme 12/10/2011,

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto
ammissibile l’appello di controparte, viceversa corredato da
, motivi privi della necessaria specificità.
Con il 2 ° motivo denunzia violazione degli artt. 667, 426,
415, 416, 420, 437 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1 ° co. n.

Si duole che l’<>.
Con il 3 ° motivo denunzia violazione degli artt. 1362, 1363,
1477 c.c., in riferimento all’art. 360, 1 ° co. n. 3, c.p.c.;
nonché <>, e
«perché, ancora, giusta l’art. 1477, comma 3, c.c. nella consegna
della cosa compravenduta sono ricompresi, appunto, i titoli e i

Con il 4 ° motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in
riferimento all’art. 360, 1 ° co. n. 4, c.p.c.
Si duole che <>.
Con 1’11 ° ( indicato come “D.2.” ) motivo denunzia violazione L ifr
degli artt. 342, 343„ in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 4,
c.p.c.; 100, 177, 336 c.p.c., in riferimento all’art. 360, l ° co.
nn. 3 e 4, c.p.c.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto
connessi, sono inammissibili.
Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare i
motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione
impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della
completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con -fra
l’altro- l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed
esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o

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Con 1’8 ° motivo denunzia violazione degli artt. 1206, 1362,

principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non
venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per
contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della
stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla
prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale

Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve
necessariamente costituire una premessa a sé stante ed autonoma
rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per
soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366, 1 0 co. n. 6,
c.p.c., che il ricorso, almeno nella parte destinata alla
esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una
cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno

si assume essere incorsa la pronuncia di merito.

originato la controversia, nonché delle vicende del processo e //
della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che
tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il
ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi
i propri scritti difensivi del giudizio di merito e la sentenza
impugnata (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n.
4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).
È cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia
possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e
processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la
portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice
(v. Cass., 4/6/1999, n. 5492).

7

a quo

Quanto al vizio di motivazione ex artt. 360, l ° co. n. 5,
c.p.c. va invero ribadito che esso si configura solamente quando
dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale
risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o
insufficiente esame di punti decisivi della controversia

insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non
consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico
posto a base della decisione ( in particolare cfr. Cass.,
25/2/2004, n. 3803 ).
Tale

vizio

non

consiste

pertanto

nella

difformità

dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte
rispetto a quello operato dal giudice di merito ( v. Cass.,
14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322 ).
La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza
impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice
di legittimità non già il potere di riesaminare il merito
dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la
mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza
giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni
svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il
compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di
assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la
concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del
processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la
veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare ( salvo i casi

8

prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un

tassativamente previsti dalla legge

)

prevalenza all’uno o

all’altro dei mezzi di prova acquisiti ( v. Cass., 7/3/2006, n.
4842;. Cass., 27/4/2005, n. 8718 ).
Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati
dall’odierna ricorrente.

366, 1 0 co. n. 6, c.p.c., atteso che la ricorrente fa riferimento
ad atti e documenti del giudizio di merito [ es., all’<>, alla propria comparsa di
costituzione e risposta, all’eccezione di <>, all’eccezione di inadempimento
di INAIL «per non aver realizzato ad attivato il cosiddetto
Centro Protesi di Lamezia Terme>>, alla «memoria di mutamento del
rito ex artt. 667 e 426 c.p.c. depositata in Tribunale il 15
maggio 2010>>, a <>, alla <>, al
non aver controparte <>, all’atto di appello di INAIL <<( che era depositato presso la Corte di Catanzaro in data 21 marzo 2012, presente come primo atto nel fascicolo d parte INAIL di secondo grado, e di cui viene prodotta copia, con numerazione 4, in allegato all'odierno 9 I motivi risultano invero formulati in violazione dell'art. ricorso per cassazione )>>,

alla propria

<>, alla
<>, all’<> ] limitandosi a meramente
richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d’interesse in
questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti,
senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della
relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello
svolgimento del processo inerente alla documentazione, come
pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne
possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con
precisazione

(

anche ) dell’esatta collocazione nel fascicolo

d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati
rispettivamente acquisiti o prodotti ( anche ) in sede di giudizio
di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008,
n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass.,
6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali
indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass.,
19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009,

10

allegato al presente ricorso per cassazione )>>, al verbale

n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass.,
3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157 ).
.

Giusta

principio

consolidato

nella

giurisprudenza

di

legittimità ( anche ) in caso di denunzia di vizio ex art. 112
c.p.c. va invero osservato il principio generale in base al quale

questione giuridica implicante accertamenti di fatto, ha l’onere
non solo di allegarne l’avvenuta deduzione avanti al giudice di
merito, ma, in ossequio al disposto di cui all’art. 366, l ° co. n.
6, c.p.c., di indicare altresì in quale atto del giudizio
precedente ciò sia avvenuto, al fine di consentire il controllo

actis

ex

della veridicità di tale asserzione, prodromico alla

disamina nel merito della questione medesima (cfr., con
riferimento a differenti ipotesi, Cass., 19/6/2012, n. 10032;
Cass. 20/10/2006, n. 22540; Cass., 27/5/2010, n. 12992; Cass.
27/9/2006, n. 21020).
E’ infatti al riguardo noto che pur divenendo nell’ipotesi in
cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione

procedendo

errores in

la Corte di legittimità giudice anche del fatto

(processuale) ed abbia quindi il potere-dovere di procedere
direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti
processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta
invero quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione
ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo
quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità
diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo,

11

il ricorrente che proponga in sede di legittimità una determinata

sicché esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la
Corte di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed
all’interpretazione degli atti processuali ( v. Cass., 23/1/2006,
n. 1221 ).
A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da

ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al
proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento
( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass.,
8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004,
n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 )
sulla base delle sole deduzioni contenute nei medesimi, alle cui
lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non
avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di
merito ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444;
Cass., 1 ° /2/1995, n. 1161 ).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel casoapodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il
ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di
orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di
censurare la pronunzia impugnata ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ).
Quanto al 1 ° motivo va invero osservato che sia della sentenza
del giudice di prime cure che del gravame interposto da
controparte (<>; <>) emerge invero la

giudice di prime cure e correttamente ravvisata dalla corte di
merito, atteso che l’indicazione dei motivi di appello richiesta
dall’art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una
rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a
sostegno dell’appello, richiedendosi invece soltanto una
esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della
domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della
doglianza, sicché per essere idonei a contrastare la motivazione
della sentenza impugnata (v. Cass., 24/8/2007, n. 17960) i motivi
debbono sostanziarsi in argomentazioni contrapposte
dall’appellante a quelle esposte nella decisione gravata tali da
risultare incompatibili con il complessivo impianto motivazionale
di quest’ultima ( v. Cass., 18/9/2015, n. 18307 ), restando in tal
.

caso superfluo l’esame dei relativi singoli passaggi argomentativi
( v. Cass., 24/11/2005, n. 24817 ).
In ordine al 2 ° motivo, va posto in rilievo che la dedotta non
contestazione da parte dell’Inail <>

13

contrapposizione palesata dall’appellante avverso la sentenza del

risulta invero per tabulas smentita da quanto dalla stessa odierna

ricorrente riportato a pag.

35 del ricorso

[<>].
Con particolare riferimento al 3 0 , al 4 ° , al 6 ° , al 7 ° , all’8 °
e al 9 ° motivo, vale sotto altro profilo ulteriormente ribadire il
consolidato principio in base al quale quella data dal giudice

possibile o la migliore in astratto ma solo una delle possibili e
plausibili interpretazioni; sicché, quando di una clausola
contrattuale sono possibili due o più interpretazioni
(plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto
l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in
sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra
(cfr., da ultimo, Cass., 27/7/2015, n. 15781).
Orbene, nell’affermare, da un canto, che <>, della clausola n. 6 del contratto di locazione de quo
( <>
e del tenore <> ); e , per altro verso, che <

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