Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2999 del 11/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2999 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA
sul ricorso 22643-2012 proposto da:
SPECIALE SEBASTIANA SPCSST39168E017S, in proprio e quale
procuratrice di CALTABIANO SANTA, CALTABIANO MARIA
GRAZIA, CALTABIANO ROSARIO, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata
e difesa dagli avvocati DE GERONIMO FEDERICO, DE
GERONIMO GIUSEPPE, DE GERONIMO MARIA CRISTINA,
giusta procura a margine dell’atto di costituzione;

– ricorrenti nonchè contro
VASTA LEA, GUZZARDI ROSARIA ANNA, FICHERA
ROSARIA, ARCO ANGELA LUCIANA, GUZZARDI
GIOVANNI, FASONE ERMINIA, FASONE LEDA, FASONE
ERMINIA 2, FASONE PATRIZIA, GUZZARDI ROSARIA,

Data pubblicazione: 11/02/2014

VASTA SANTO, BARBAGALLO LEONARDA, FASONE
TERESA, D’URSO ORAZIO, VASTA GIUSEPPE, SALLUZZO
FELICIA, VENIA GIULIA, LA PERGOLA ERSILIA, VENIA
MARIA ANTONIETTA, VASTA GIUSEPPE 2, PELLIZZARIS
LORIS GIOVANNINA, LA PERGOLA ALBERTO, VASTA

SEBASTIANO’ , VASTA PIETRO PAOLO;

– intimati avverso l’ordinanza n. 17/2005 R.G. del TRIBUNALE di CATANIA
SEZIONE DISTACCATA di GIARRE del 20/06/2012, depositata il
22/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI
RUSSO.

Ric. 2012 n. 22643 sez. M2 – ud. 23-10-2013
-2-

FRANCESCA, LA PERGOLA ADRIANA, GUZZARDI

Fatto e diritto

l) Si apprende dal ricorso che a seguito di procedimento
scioglimento di comunione delegato giudizialmente a un notaio,
Ezio D’Urso aveva acquistato all’asta un fabbricato sito in

che D’Urso aveva intimato il rilascio alla occupante srl Alfea;
che quest’ultima aveva proposto opposizione all’esecuzione,
procedimento n. 21173/04 tribunale di Catania, per far valere
l’usucapione del bene;
che l’aggiudicatario aveva agito in giudizio

il 31. 12. 2004

(fascicolo n. 17/05 sez. Giarre, come si deduce dall’ordinanza
impugnata) contro Michele Caltabiano e altri, chiedendo il
risarcimento del danno in caso di evizione e la riunione dei
procedimenti;
che Caltabiano, deceduto in corso di causa e dante causa degli
odierni ricorrenti, aveva resistito, come altri dei convenuti;
che il giudice del giudizio promosso da D’Urso aveva respinto le
istanze di sospensione e riunione;
che il tribunale con sentenza 253/09 ha rigettato la opposizione
. proposta da Alfea, la quale ha proposto appello;
che in attesa della definizione del giudizio di appello il
procedimento n. 17/05 è stato sospeso.
2) Avverso questo provvedimento, reso con ordinanza 22 giugno
2012, Sebastiana Speciale, in proprio e nella qualità di
rappresentante di altre parti, ricorre ex art. 42 c.p.c con
istanza notificata a partire dal 18 luglio 2012.
n.22643 -12 D’Ascola rei

3

Riposto, via Archimede 27;

Nessuno degli intimati si è costituito in questo procedimento.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in
camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
3)11 Collegio non condivide le conclusioni del pubblico ministero.

l’applicazione dell’art. 295 c.p.c. e in particolare che manchi la
“indispensabilità giuridica dell’antecedente” cioè il rapporto di
pregiudizialità-dipendenza tra le cause, in quanto pendenti tra
soggetti diversi e comunque per essere stata esclusa la
configurabilità della sospensione necessaria in ipotesi analoga a
quella de qua (Cass 16960/06).
A parere del Collegio il giudice di merito non ha disposto la
sospensione ex art. 295 c.p.c., ma, consapevole della pendenza in
appello

del giudizio definito dalla sentenza n. 253/09, ha

disposto la sospensione ex art. 337 c.p.c., norma che prevede:
«Quando

l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso

processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è
impugnata>>.
– In particolare ciò si può desumere non solo dalla mancata
citazione dell’art. 295 c.p.c. e dalla formula valutativa circa le
“ragioni di connessione tra i due giudizi”, ma soprattutto
dall’ultima parte della motivazione del provvedimento impugnato,
in cui (non importa se fondatamente o meno) è stato affermato che
l’ammissibilità della domanda di garanzia dipende dalla
definizione del giudizio pendente in appello.
n.22643 -12 D’Ascola rei

i9

v)

4

Egli ha ritenuto che non sussistano i presupposti per

Trattasi di ipotesi di sospensione facoltativa del processo.
Va pertanto ricordato che in tema di sospensione facoltativa del
processo, disposta quando in esso si invochi l’autorita’ di una
sentenza pronunciata all’esito di un diverso giudizio e tuttora
impugnata, la relativa ordinanza, resa ai sensi dell’art. 337,

competenza di cui all’art. 42 cod. proc. civ. ma il sindacato
esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione e’ limitato
alla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici, in base ai
quali il giudice di merito ha esercitato il descritto potere
giurisdizionale oltre che sull’esistenza di una motivazione non
meramente apparente (Cass. 23977/10; v anche SU 10027/12).
Nella specie è indubbio che i presupposti giuridici non siano
stati abusivamente supposti, sussistendo un discusso rapporto tra
un giudizio pendente in appello e altro pendente in primo grado
sul quale la sentenza relativa al primo è ritenuta portatrice di
effetti.
L’assunto posto a base della sospensione facoltativa non è
meramente apparente (Cass. 5888/92), ma adeguatamente argomentato.
– Ne consegue il rigetto del ricorso.
E’ pertanto superflua superflua la verifica dell’integrità del
contraddittorio (SU 6826/10).
Non v’è luogo a pronuncia sulle spese, in mancanza di attività
degli intimati.
PQM

La Corte rigetta il ricorso.
n.22643 -12 D’Ascola rei

comma secondo, cod. proc. civ., e impugnabile col regolamento di

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della

Il Pres

23 ottobre 2013
te

sesta 2″ sezione civile il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA