Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2999 del 08/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/02/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 08/02/2021), n.2999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32863-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore; AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

P.G., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dagli Avvocati BRUNO CANTONE, MICHELE LOPIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3144/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 06/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate Riscossione hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro P.G., impugnando la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata annullata la cartella di pagamento relativa ad imposta di registro. Secondo la CTR l’amministrazione fiscale che avrebbe dovuto dimostrare la notifica dell’atto prodromico alla cartella notificata alla parte contribuente non aveva assolto tale onere, non soltanto perchè aveva modificato le difese fra il primo grado del giudizio – in cui aveva sostenuto che la raccomandata del 16.6.2015 spedita al contribuente riguardava la comunicazione per il ritiro – ed il secondo grado – in cui l’amministrazione aveva affermato che la raccomandata del 16.6.2015 si riferiva all’avviso di liquidazione, poi depositato presso l’ufficio postale -, aggiungendo che la raccomandata della quale era stato prodotto l’avviso di ricevimento recava il n. (OMISSIS), mentre quella della comunicazione di deposito del 16.6.2015 portava il n. (OMISSIS) e la prima sarebbe stata restituita il giorno 11.7.2015, data incongruente rispetto alla data della seconda raccomandata relativa alla comunicazione di avvenuto deposito. Secondo la CTR, pertanto, la sentenza di primo grado, pur motivata succintamente, aveva correttamente dichiarato l’insufficiente documentazione dell’avvenuta notifica dell’atto prodromico.

La parte intimata si è costituita eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per cassazione, notificato oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., insistendo per il rigetto del ricorso nel merito.

Il ricorso è ammissibile, risultando per tabulas che le ricorrenti lo hanno proposto con atto notificato a mezzo PEC in data 14.11.2018, a fronte della sentenza resa dalla CTR Campania in data 6.4.2018. Non vi è tuttavia alcuna inosservanza del termine di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c., poichè occorre considerare non soltanto la sospensione feriale dall’1 al 31 agosto 2018, ma anche quella prevista dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, a cui tenore “Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonchè per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019”.

Venendo al merito delle censure proposte dalla ricorrente il primo motivo, con il quale si prospetta la nullità della sentenza per motivazione apparente, è destituito di fondamento.

Ed invero, la CTR ha chiaramente espresso il proprio avviso in ordine alla mancata dimostrazione dell’avvenuta notifica dell’atto propedeutico alla cartella, evidenziando le ragioni poste a fondamento di tale conclusione – incongruenza fra i dati concernenti le raccomandate indicate dall’ufficio come contenenti l’avviso di liquidazione e la comunicazione di avvenuto deposito dell’atto non consegnato dall’ufficiale postale – altresì sottolineando le incongruenze fra gli atti prodotti e la diversità di difesa esposta dall’ufficio nei due gradi di giudizio quanto al contenuto delle raccomandante.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perchè prospettando la violazione della L. n. 890 del 1982, art. 88, comma 2, e art. 2700 c.c., in relazione alla efficacia fidefaciente delle annotazioni indicate dall’ufficiale postale, non si coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha posto a fondamento della decisione la mancata dimostrazione della prova dell’atto propedeutico alla cartella in relazione alle incongruenze rilevate fra la raccomandata concernente l’invio dell’avviso di liquidazione e quello che riguardava la comunicazione di avvenuto deposito, correlate all’anteriorità dell’atto di consegna della comunicazione di avvenuto deposito rispetto a quello che conteneva l’avviso di liquidazione, il quale secondo la CTR sarebbe stato restituito in epoca successiva alla comunicazione di deposito. Ora, rispetto a tali elementi, sulla cui congruità questa Corte non è chiamata a statuire, la censura proposta è mal posta laddove ipotizza una violazione di legge che non si comprende su quale paradigma fattuale si fondi, comunque diverso da quello che invece la CTR ha considerato. La stessa, per altro verso, evoca la efficacia fidefaciente delle attività svolte dall’ufficiale postale, senza invece considerare che la CTR ha ritenuto non provata la notifica dell’atto propedeutico sulla base di un percorso argomentativo che non coinvolgeva il contenuto degli atti postali richiamati, ma semmai il collegamento degli stessi che il giudice di tributario ha operato cogliendo l’assenza di prova di elementi in ordine all’avvenuta notifica dell’atto prodromico e non già la non corrispondenza al vero delle attestazioni operate dall’ufficiale postale.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore del Perrella in Euro 11.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021

 

 

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