Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2999 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2999 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso 7457-2017 proposto da:
GASSAMA MOUSSA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ORAZIO 30, presso lo studio dell’avvocato PAOLO SCIPINOTTI,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA DIROMA;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI
TRIESTE;
– intimato avverso la sentenza n. 41/2017 della CORTE D’APPELLO di
TRIESTE, depositata il 20/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE.

Data pubblicazione: 07/02/2018

FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 20 gennaio
2017, ha rigettato il gravame di Gassama Moussa avverso
l’impugnata sentenza che aveva rigettato la sua domanda di
riconoscimento della protezione internazionale, ritenendo

violente da parte della sua famiglia e di quella della donna con
la quale aveva una relazione, entrambe contrarie al
fidanzamento tra un mussulmano e una cattolica; ha ritenuto
comunque insussistente il rischio paventato per la sua
incolumità, in caso di rimpatrio nel suo paese d’origine
(Senegal), nel quale non vi era una situazione di conflittualità
per ragioni religiose né di conflitto armato o generalizzato e il
richiedente poteva ottenere protezione dalle autorità di quel
Paese; la domanda di protezione umanitaria era infondata, non
avendo l’interessato allegato ragioni di fragilità personale.
Avverso questa sentenza Gassama Moussa ha proposto
ricorso per cassazione, affidato a due motivi; il Ministero
dell’interno ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato omesso
esame di un fatto decisivo, discusso tra le parti, a norma
dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per avere dato rilievo al rapporto ONI
che escludeva l’esistenza di una conflittualità per motivi
religiosi nel Senegal, senza avere riguardo alla propria
situazione personale e al rischio per la propria incolumità e
senza tenere conto del contesto socio-economico di quel Paese.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha accertato, sulla base del
rapporto COI, l’esistenza in Senegal di “una situazione di
interscambio religioso fra la comunità mussulmana e quella
Ric. 2017 n. 07457 sez. M1 – ud. 05-12-2017
-2-

inverosimile il suo racconto di essere esposto a ritorsioni

cristiana che è un modello per tutta l’Africa”; inoltre, pur non
escludendo la possibile presenza di minoranze integraliste, ha
osservato che il richiedente “può trovare protezione dei suoi
diritti nell’apparato statale e non rischia rappresaglie di alcun
genere… perché i matrimoni di religione mista sono frequenti

La critica si rivolge all’accertamento di fatto compiuto dal
giudice di merito, che è insindacabile in sede di legittimità in
presenza – come nella specie – di motivazione idonea a
rivelare la ratio decidendi, dovendosi considerare in tali limiti
ridotto il controllo di legittimità sulla motivazione, in seguito
alla modifica dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
apportata dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in legge n.
134/2012 (Cass., sez. un., n. 8053/2014).
Resta assorbito il secondo motivo, con il quale il ricorrente
ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 3,
comma 5, d.lgs. n. 251/2007, per avere ritenuto
contraddittorio e non verosimile il proprio racconto. La
sentenza impugnata, infatti, è destinata a rimanere fondata
sulla prima ratio decidendi

infondatamente censurata con il

primo motivo – con la quale è stata esclusa la sussistenza di
rischi di persecuzione e di danno grave in caso di rientro nel
suo paese di origine.
Il ricorso è rigettato. Non si deve provvedere sulle spese,
non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese,
liquidate in C 2150,00, di cui C 100,00 per esborsi.
Roma, 5 dicembre 2017

Il Presidente

o

ed accettati in Senegal”.

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