Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2999 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 22/09/2016, dep.03/02/2017),  n. 2999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3473/2015 proposto da:

IGEA s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso,

dall’Avvocato Claudio Defilippi;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per

legge;

– resistente –

avverso il decreto n. 675/2014 della Corte d’appello di

Caltanissetta, depositato il 23 giugno 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22

settembre 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che IGEA soc. coop. a r.l., con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Caltanissetta, chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dell’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, in relazione alla irragionevole durata di un giudizio iniziato dinnanzi al Tribunale di Palermo con citazione notificata nell’ottobre 1993, definito con sentenza della Corte di cassazione depositata il 29 agosto 2011;

che, detratta la durata ragionevole, stimata in sei anni per i tre gradi di giudizio, la Corte d’appello riteneva che fosse indennizzabile un ritardo di dieci anni e tre mesi, per il quale liquidava un indennizzo di Euro 9.499,99, in applicazione del criterio di 750,00 Euro per i primi tre anni di ritardo e di 1.000,00 Euro per ciascuno degli anni successivi;

che per la cassazione di questo decreto IGEA s.c. a r.l. ha proposto ricorso affidato a due motivi;

che l’intimato Ministero non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6, par. 1, della CEDU quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale indennizzabile e violazione dell’art. 117 Cost., dolendosi che la Corte d’appello non abbia liquidato l’indennizzo per l’intera durata del giudizio presupposto, pari a quasi diciotto anni; abbia invece detratto dalla durata complessiva i periodi di stasi processuale; abbia adottato un criterio riduttivo rispetto agli standard di liquidazione della Corte europea dei diritti dell’uomo;

che con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce “violazione dell’art. 91 c.p.c. e D.M. n. 55 del 2014, in riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3-4, per errata motivazione delle spese”, dolendosi sia della esiguità della liquidazione rispetto ai valori medi della tariffa, che della disposta compensazione;

che il primo motivo è infondato;

che la giurisprudenza di questa Corte è, infatti, consolidata nel senso che “la legge nazionale impone di correlare il ristoro al solo periodo di durata irragionevole del processo e non all’intera durata dello stesso; tale modalità di calcolo non tocca la complessiva attitudine della legge citata ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo e, pertanto, non autorizza dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana con la ratifica della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione medesima (art. 111 Cost., comma 2, nel testo fissato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), sicchè deve dichiararsi manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale sollevata al riguardo” (Cass. n. 23844 del 2007);

che con successive pronunce si è dichiarata manifestamente infondata la questione di costituzionalità della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3, lett. a), nella parte in cui stabilisce che, al fine dell’equa riparazione, rileva soltanto il danno riferibile al periodo eccedente il termine di ragionevole durata, non essendo ravvisabile alcuna violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, in riferimento alla compatibilità con gli impegni internazionali assunti dall’Italia mediante la ratifica della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali;

che in tali pronunce si è rilevato che, qualora sia sostanzialmente osservato il parametro fissato dalla Corte EDU ai fini della liquidazione dell’indennizzo, la modalità di calcolo imposta dalla norma nazionale non incide sulla complessiva attitudine della legislazione interna ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto in argomento, non comportando una riduzione dell’indennizzo in misura superiore a quella ritenuta ammissibile dal giudice europeo; diversamente opinando, poichè le norme CEDU integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello subcostituzionale, dovrebbe valutarsi la confoimità del criterio di computo desunto dalle norme convenzionali, che attribuisce rilievo all’intera durata del processo, rispetto al novellato art. 111 Cost., comma 2, in base al quale il processo ha un tempo di svolgimento o di durata ragionevole, potendo profilarsi, quindi, un contrasto dell’interpretazione delle norme CEDU con altri diritti costituzionalmente tutelati;

che, del resto, la stessa giurisprudenza della predetta Corte internazionale – nei precedenti Martinetti e Cavazzuti c. Italia del 20 aprile 2010, Delle Cave e Corrado c. Italia del 5 giugno 2007 e Simaldone c. Italia del 31 marzo 2009 – ha osservato che il solo indennizzo, come previsto dalla Legge Italiana n. 89 del 2001, del pregiudizio connesso alla durata eccedente il ritardo non ragionevole, si correla ad un margine di apprezzamento di cui dispone ciascuno Stato aderente alla CEDU, che può istituire una tutela per via giudiziaria coerente con il proprio ordinamento giuridico e le sue tradizioni, in conformità al livello di vita del Paese, conseguendone che il citato metodo di calcolo previsto dalla legge italiana, pur non corrispondendo in modo esatto ai parametri enunciati dalla Corte EDU, non è in sè decisivo, purchè i giudici italiani concedano un indennizzo per somme che non siano irragionevoli rispetto a quelle disposte dalla CEDU per casi simili (Cass. n. 10415 del 2009; Cass. n. 478 del 2011; Cass. n. 4999 del 2015);

che non può neanche essere accolta la censura concernente la detrazione dalla durata complessiva del giudizio presupposto dei periodi di stasi processuale, atteso che la Corte d’appello ha correttamente considerato il lasso di tempo intercorso per i gradi di merito tra la notificazione della citazione e la pubblicazione della sentenza e per il giudizio di cassazione il tempo compreso tra il deposito del ricorso e la decisione, con esclusione, quindi, dei tempi di stasi processuale, e cioè dei periodi in cui nessun giudice può ritenersi investito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta dalla parte;

che tale soluzione risulta espressamente prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quater, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, a tenore del quale “ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l’impugnazione e la proposizione della stessa”;

che tale disposizione, pur se destinata ad essere applicata ai giudizi introdotti successivamente all’11 settembre 2012, esprime tuttavia un chiaro elemento interpretativo della ratio della legge sull’equa riparazione, da ritenersi operante anche per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, in assenza di una previsione legislativa di segno contrario e trovandosi in presenza di una interpretazione giurisprudenziale che, effettivamente, aveva considerato computabile ai fini della durata del giudizio presupposto il termine breve per la proposizione della impugnazione, a decorrere dalla data di comunicazione della sentenza da impugnare;

che il Collegio ritiene che, invece, non possa essere addebitato all’amministrazione della giustizia il lasso di tempo di stasi processuale, nel quale nessun giudice è incaricato della trattazione del processo;

che, d’altra parte, attraverso la generalizzazione delle comunicazioni telematiche degli avvisi di cancelleria deve ritenersi che i ritardi nelle dette comunicazioni siano ormai destinati a scomparire;

che, d’altra parte, la censura sul punto si presenta generica, non avendo la ricorrente specificato il momento dell’avvenuta comunicazione delle sentenze di primo e di secondo grado, onde consentire di apprezzare la dedotta erroneità della detrazione operata dalla Corte d’appello;

che, quanto alla determinazione dell’indennizzo, la Corte d’appello ha optato per l’applicazione di un criterio di liquidazione che nella giurisprudenza di questa Corte è ritenuto pienamente rispondente alle indicazioni provenienti dalla Corte EDU e del tutto idoneo a indennizzare il pregiudizio sofferto;

che, quanto alla violazione dei minimi tariffari, è omessa l’indicazione delle somme che, sulla base del D.M. n. 55 del 2014, sarebbero spettate in relazione allo scaglione applicabile; mentre, con riferimento alla disposta compensazione, le censure della ricorrente si rivelano del tutto generiche, atteso che la Corte d’appello ha motivato la compensazione parziale facendo riferimento al non integrale accoglimento della domanda (è sufficiente, in proposito, rilevare che le censure qui riproposte corrispondono a profili non accolti dal giudice dell’equa riparazione;

che, in conclusione, il ricorso deve essere rigettato;

che non vi è luogo a pronunciare sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’amministrazione intimata svolto effettiva attività difensiva;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui del T.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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