Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29989 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/12/2011, (ud. 16/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato ROMANO CESAREO

GERARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI FEO GERMANO giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

COMUNE CASTELNUOVO CILENTO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 542/2008 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA,

del 25/07/08 depositata il 29/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

è presente il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. VELARDI Maurizio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 25 – 29.7.2008 il Tribunale di Vallo della Lucania ha rigettato il gravame proposto da S.F. nei confronti del Comune di Castelnuovo Cilento avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania che aveva rigettato la domanda del S. diretta ad ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente patiti per avere l’Ente convenuto, nell’istruire la sua pratica di pensionamento, omesso colposamente di rilevare il mancato compimento, poi rilevato dall’Inpdap, del limite massimo di anzianità contributiva;

a sostegno del decisum il Tribunale ha ritenuto l’insussistenza di qualsivoglia profilo di colpa nella condotta dell’Ente, che aveva agito nella veste di datore di lavoro e il cui unico obbligo, fonte di responsabilità contrattuale ove violato, era pertinente al rapporto di servizio e, in particolare, all’accertamento del periodo di lavoro svolto alle sue dipendenze, nel mentre nessun obbligo poteva configurarsi a suo carico in relazione alla corretta posizione assicurativa e contributiva dell’interessato, a maggior ragione con riferimento al computo del servizio di leva, essendo tale obbligo posto invece a carico dell’istituto previdenziale;

avverso la suddetta sentenza del Tribunale, S.F. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo;

l’intimato Comune di Castelnuovo Cilento non ha svolto attività difensiva;

a seguito di relazione e previo deposito di memoria del ricorrente, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

2. con la suddetta relazione è stato osservato quanto segue: con l’unico motivo il ricorrente, deducendo violazione dell’art. 2043 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), si duole che il Tribunale abbia inquadrato la fattispecie nell’ambito della responsabilità contrattuale anzichè extracontrattuale, avendo per contro l’atto di citazione fatto perno, a prescindere dal rapporto di lavoro, sulla evidente “leggerezza/negligenza” mostrata dal Comune nell’emanazione della Delib. Giunta n. 402 del 1992, di sua esclusiva spettanza, con la quale era stato disposto il suo pensionamento con il massimo della pensione, senza accertare la sussistenza de requisito dell’anzianità di servizio in relazione alle norme di legge regolanti la materia; in conseguenza dell’erroneo inquadramento della fattispecie nell’ambito della responsabilità contrattuale, era derivato altresì l’erroneo mancato riconoscimento del diritto di esso ricorrente al risarcimento del danno;

in relazione al suddetto motivo è stato formulato il seguente quesito di diritto:

“Dica la Suprema Corte se – con riferimento al caso in specie in cui il ricorrente ha dovuto corrispondere all’Inpdap l’importo di Euro 1041,82 a titolo di integrazione della contribuzione per il raggiungimento del periodo di 40 anni utile ai fini pensionistici – abbia il giudice di appello errato nell’escludere la configurabilità della responsabilità extracontrattuale del Comune datore di lavoro che aveva omesso colposamente di accertare, al momento della richiesta di collocamento in pensione di esso ricorrente, il conseguimento del predetto requisito della maturazione dei 40 anni di servizio (avuto riguardo al cumulo tra il periodo di effettivo servizio alle dipendenze del Comune e il riscatto di altri periodi utilmente esercitabile), adottando l’erronea Delib. G.M. n. 402 del 1992, dichiarativa della ricorrenza del suddetto requisito (in contrasto con le risultanze della documentazione in possesso dello stesso ente), in tal modo determinando il derivante obbligo a carico del ricorrente di rifondere all’Inpdap l’indicata somma di Euro 1041,82, anzichè poter prestare i 4 mesi di servizio ancora mancanti, con produzione di un conseguente danno per esso S. per una somma equivalente, oltre interessi e rivalutazione dal fatto all’effettivo soddisfo”, va preliminarmente osservato che l’art. 366 bis c.p.c. è applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore (2.3.2006) del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (cfr, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2) e anteriormente al 4.7.2009 (data di entrata in vigore della L. n. 68 del 2009) e, quindi, anche ai presente ricorso, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 29.7.2008;

in base alla norma suddetta, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione; secondo l’orientamento di questa Corte il principio di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c., deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto de gravame (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20360/2007), mentre la censura concernente l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007); in particolare deve considerarsi che il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis c.p.c., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11535/2008; 19892/2007);

conseguentemente è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d’impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito, sì da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto; od, infine, sia formulato in modo del tutto generico (cfr, ex plurimis, Cass., SU, 20360/2007, cit.); nel caso di specie il quesito formulato non risponde ai suddetti requisiti, perchè non enuncia alcuna regula iuris, ma si risolve nel mero interpello di questa Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura, così come illustrata nello svolgimento dello motivo stesso;

sempre in via preliminare devono essere rilevati ulteriori concorrenti profili di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e, in particolare:

per non essere stato ivi trascritto, nella sua completezza e non in termini meramente riassuntivi e valutativi, il contenuto della Delib.

Giunta asseritamente produttrice dei danni lamentati;

per non essere stati ivi indicate e, tanto meno, riportate nel loro esatto contenuto, e emergenze probatorie dimostrative dell’errore in cui, asseritamente, sarebbe colpevolmente incorso il Comune intimato;

3. il Collegio condivide le suddette osservazioni, non ravvisando nelle argomentazioni di cui alla memoria ragioni per addivenire a diverse conclusioni, cosicchè il ricorso va dichiarato inammissibile; non è luogo a pronunciare sulle spese, stante l’assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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