Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29989 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29989 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: MARULLI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 26813-2016 proposto da:
CAPECE SILVANA, elettivamente domiciliata in ROMA piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e
difesa dall’avvocato MARCO COLLA;

– ricorrente contro
I.C.A. S.R.L. P.I.01062951007, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TIZIANO
n.110, presso lo studio dell’avvocato SIMONE TABLO’, rappresentata
e difesa dall’avvocato ALESSANDRO CARDOSI;

– controricotrente contro
COMUNE DI RIVOLI P.I.00529840019 in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la

Data pubblicazione: 13/12/2017

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato clan’ avvocato MARIA GIOVANNA GAMBINO;

– controlicorrente avverso la sentenza n. 4466/2016 del TRIBUNALE di TORINO,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti Silvana Capece chiede che sia cassata la
sentenza qui impugnata — con la quale il Tribunale di Torino ne ha
respinto l’opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento ex lege
639/2010 notificatale per oneri di espropriazione — sul rilievo a)
dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione riguardo il
punto decisivo costituito da un pregresso giudicato, b) dell’omesso
esame di una questione decisiva costituita dal predetto giudicato, c)
dell’omesso esame della sentenza pronunciata in un precedente
giudizio da cui era scaturito il predetto giudicato e d) della violazione e
falsa applicazione di norme di diritto.
Al ricorso, illustrato pure con memoria, resistono gli intimati con
controricorso.
Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Quanto ai primi tre motivi di ricorso, si impone di ricordare che, a
seguito della novellazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. a
mente dell’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83
convertito dalla 1. 7 agosto 2012, n. 134, la ricorribilità in cassazione
per vizio di motivazione, venuta meno la tripartizione di esso nelle
kic. 2016 n. 26813 sez. M1 – ud. 07-11-2017
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depositata il 13/09/2016;

forme dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, è ora
consentita nel solo caso dell’omesso esame di un fatto decisivo che
abbia formato oggetto di discussione tra le parti, onde, fermo che per
fatto decisivo deve intendersi un fatto storico, principale o secondario,
che si ponga o concorra a porsi in funzione costitutiva, modificativa

doglianzt, sono rese inammissibili dalla loro estraneità al rinnovato
dettato normativo dell’art. 360 citato, mentre la terza è infondata
avendo la sentenza, il cui esame si assume essere stato pretermesso,
costituito oggetto di specifico esame da parte del giudicante, come pur
registra la stessa ricorrente allorché ne chiosa la statuizione con le
parole «bollato quale obiter
3. Infondato è pure il quarto motivo di ricorso, giacché, sebbene non
sia revocabile in dubbio che il giudicato, che fa stato ad ogni effetto tra
le parti quanto all’accertamento di merito, positivo o negativo, del
diritto controverso, si forma soltanto su ciò che ha costituito oggetto
della decisione e ricomprende in esso anche gli accertamenti di fatto
che abbiano rappresentato le premesse necessarie ed il fondamento
logico-giuridico per l’emanazione della pronuncia, precludendo l’esame
di quegli stessi elementi in un successivo giudizio quando l’azione ivi
dispiegata abbia identici elementi costitutivi, va tuttavia osservato —
cosa che sfugge al ricorrente anche in sede di memoria — che nella
specie la pregressa decisione tra le parti si era pronunciata solo su una
pregiudiziale di rito senza statuire in merito al credito azionato dagli
intimati, di takhé, non estendendosi, come già affermato da questa
Corte, l’efficacia del giudicato ad ogni proposizione contenuta in una
sentenza con carattere di semplice affermazione incidentale, «atteso
che per aversi giudicato implicito è necessario che tra la questione

Ric. 2016 n. 26813 sez. M1 – ud. 07-11-2017
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od estintiva della domanda, ne discende che nella specie le prime due

decisa in modo espresso e quella che si vuole tacitamente risolta
sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, e dunque che
l’accertamento contenuto nella motivazione della sentenza attenga a
questioni che ne costituiscono necessaria premessa ovvero
presupposto logico indefettibile» (Cass., Sez. I, 05/07/2013, n. 16824),

controversia da esso esaminata avente ad oggetto l’accertamento del
credito azionato, non potendo l’affermazione che si vorrebbe coperta
da giudicato rivestire siffatta efficacia in quanto non costituisce
presupposto indefettibile di quanto statuito dal decidente in occasione
della precedente pronuncia.
4. Il ricorso va dunque respinto.
5. Le spese seguono la soccombenza e doppio contributo.

PQM
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio che liquida in favore di ciascun intimato in
euro 5100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese
generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile
il giorno 7.11.2017.

rettamente il decidente ne ha esclusa la riconoscibilità nella

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