Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29987 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. lav., 29/12/2011, (ud. 16/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29987
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, V.LE REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio dell’avvocato
GUGLIOTTA MAURIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato
MASTROGIOVANNI CLAUDIO, giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro in carica pro
tempore, e Agenzia delle Entrate in persona del Direttore in carica,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ex
lege;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 236/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, del
15/03/09 depositata il 20/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;
è presente il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. VELARDI Maurizio.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 25.3 – 20.4.2009 la Corte d’Appello di Salerno ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva rigettato la domanda di M.S., già dipendente delle Ferrovie dello Stato e trasferito ad altra Amministrazione dello Stato per mobilità volontaria ex D.P.C.M. n. 325 del 1988, diretta ad ottenere, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il riconoscimento del diritto al controvalore economico delle concessioni di viaggio;
avverso tale sentenza della Corte territoriale, M.S. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, denunciando violazione di plurime norme di diritto, nonchè vizio di motivazione;
l’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso;
a seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;
2. va preliminarmente osservato che l’art. 366 bis c.p.c. è applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore (2.3.2006) del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (cfr, D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) e anteriormente al 4.7.2009 (data di entrata in vigore della L. n. 68 del 2009) e, quindi, anche al presente ricorso, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 20.4.2009;
in base alla norma suddetta, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione; secondo l’orientamento di questa Corte il principio di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c., deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20360/2007), mentre la censura concernente l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007);
nel caso di specie, con l’unico motivo, il ricorrente ha denunciato violazione di plurime norme di diritto (riconducibile alla previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e vizio di motivazione (riconducibile alla previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ma non ha formulato nè il quesito di diritto, nè il momento di sintesi; 3. il ricorso va quindi dichiarato inammissibile; le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 30,00 (trenta/00), oltre ad Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011