Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29987 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. I, 20/11/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 20/11/2018), n.29987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1107/2014 proposto da:

F.M.P.; A.M.; elettivamente domiciliate

in Barcellona P.D.G., presso l’avv. Antonino Aliquò, che le

rappres. e difende con procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI MONTALBANO ELICONA, in persona del legale rappres. p.t.,

elett.te domic. in Messina presso l’avv. Giuseppe Giuffrida Taviano

che lo rappres. e difende, con procura speciale a margine del

controricorso, giusta Delib. G.M. 7 gennaio 2014, n. 2;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 663/2012 emessa dalla Corte d’appello di

Messina, depositata il 14/11/2012;

udita la relazione del Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO alla Camera di

consiglio del 19 settembre 2018.

Fatto

RILEVATO

che:

Con citazione notificata il 22.10.90 F.M.P. e A.M., premesso di essere rispettivamente nuda proprietaria e usufruttuaria di un terreno sito in (OMISSIS), convennero innanzi al Tribunale di Messina il Comune di Montalbano chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionati dall’occupazione di parte del suddetto terreno disposta in esecuzione di un ordine di sospensione di lavori di demolizione e ricostruzione di un vecchio fabbricato.

Il Comune eccepì l’infondatezza della domanda e propose domanda riconvenzionale.

Il giudizio fu riassunto innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – di nuova istituzione – che, a seguito di c.t.u., con sentenza del 26.10.06, accolse parzialmente la domanda, condannando il Comune convenuto al pagamento a favore delle attrici della somma di Euro 156,64 a titolo risarcitorio, oltre interessi e rivalutazione, nonchè la domanda riconvenzionale del comune, condannando le attrici a pagare la somma di Euro 2689,77 per la ricostruzione del muro di sostegno previa compensazione con il credito accertato a favore delle stesse attrici.

Quest’ultime proposero appello che la Corte di appello di Messina ha rigettato, argomentando che: la c.t.u. relativa al confine della proprietà delle appellanti non era erronea, avendo accertato l’occupazione di parte del suolo stradale di proprietà comunale; la ricostruzione del muro era un obbligo che incombeva sulle attrici originarie.

F. e A. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste il Comune con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

Con il primo motivo è dedotta la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia su uno dei motivi d’impugnazione della sentenza di primo grado, avente ad oggetto la doglianza relativa al risarcimento dei danni causati dal deprezzamento del terreno edificabile residuo quale conseguenza delle occupazioni da parte del Comune.

Al riguardo, le ricorrenti lamentano che le illegittime occupazioni del terreno in questione da parte del Comune avevano determinato una riduzione dell’area edificabile, comportando l’impossibilità di poter realizzare un immobile avente l’originaria consistenza e volumetria di quello demolito.

Con il secondo motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, avendo la Corte d’appello accolto la domanda riconvenzionale del Comune condannando le stesse ricorrenti al rimborso delle spese sostenute per i lavori di ricostruzione del muro, senza esaminare i motivi dell’impugnazione sulla mancata esecuzione di tali lavori a regola d’arte.

Il ricorso è infondato.

Il primo motivo è infondato in quanto la Corte d’appello ha pronunciato sul motivo d’appello, ritenendo non dovuto alcun diritto risarcitorio per la riduzione del terreno edificabile sia perchè erano state le ricorrenti ad occupare il terreno comunale, sia perchè il Comune aveva rigettato il progetto di variante presentato dalle originarie attrici – a seguito del mutamento dello stato dei luoghi – poichè, trattandosi di beni inseriti nel centro storico, sarebbe occorso un nuovo progetto.

Il secondo motivo è inammissibile perchè non esplicita le ragioni della censura, se non in maniera del tutto vaga, essendo contestato che i lavori di ricostruzione non erano stati eseguiti a regola d’arte, senza addurre alcuna specifica argomentazione. Il motivo è comunque infondato in quanto la Corte territoriale si è pronunciata sull’obbligo di ricostruzione del muro gravante sulle ricorrenti, sia in quanto esse avevano provocato lo smottamento di parte della strada comunale, sia perchè la ricostruzione del fabbricato non era stata consentita, avendo l’impresa interessata presentato un progetto di variante anzichè un nuovo progetto, come prescrive la legge.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 3000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA