Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29987 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29987 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: MARULLI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 20768-2016 proposto da:
ENTE PARCO DELLE MADONIE C.F.95002760825, in persona
del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA VAL DI LANZO n.79, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE IACONO QUARANTINO, rappresentato
e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MUFFOLETTO;

– ricorrente contro
GUGLIUZZA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COLLINA n.36, presso lo studio dell’avvocato GAETANO
IACONO, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO MANGO;

– controticorrente avverso la sentenza n. 1490/2015 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO, depositata il 14/10/2015;

Data pubblicazione: 13/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe l’Ente Parco delle Madonie chiede che sia
cassata la sentenza in atti — con la quale la Corte d’Appello di Palermo,

sentenza 28/05/2012, n, 4836, ha proceduto a liquidare l’indennizzo
dovuto a Gugliuzza Antonio per i vincoli e le limitazioni che erano
caduti sui fondi di sua proprietà inclusi nell’area del parco — sul rilievo
che l’impugnato deliberato risulta, nell’ordine, affetto a) da un vizio di
motivazione apparente non avendo esso provveduto a stimare,
secondo il dicturn di rinvio, oltre al valore di scambio, anche il valore
residuo dei fondi; b) da nullità per non aver disposto un supplemento
di indagini riguardo al valore in questione; c) da inosservanza del
principio di diritto per aver accertato detto valore sulla base della
«perdita secca» di esso senza tenere conto degli altri fattori di
pregiudizio indicati nel dictum di rinvio; d) da errore di diritto per aver
proceduto alla rivalutazione dell’indennizzo liquidato
Al ricorso, illustrato pure con memoria, resiste l’intimato con
controricorso.
Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso — alla cui proposizione il Presidente dell’ente ricorrente
deve reputarsi legittimato alla stregua dell’atto deliberativo adottato dal
comitato esecutivo di esso debitamente notificato alla controparte ai
sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. — è manifestamente infondato quanto
ai primi tre motivi di gravame.

Ric. 2016 n. 20768 sez. M1 – ud. 07-11-2017
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di seguito alla cassazione con rinvio disposto da questa Corte con

3. Premesso che, come questa Corte ha di nuovo recentemente
ricordato, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza
ricorre «allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli
elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi
senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal

ragionamento» (Cass., Sez. V-VI, 7/04/2017, n. 9105), nella specie
l’articolato motivazionale che sorregge l’impugnato pronunciamento è
immune dal vizio denunciato con il primo motivo di ricorso, giacché
esso, come fatto palese dal suo contenuto («Ai fini della
determinazione del valore, invero, non avrebbe potuto omettersi uno
specifico accertamento tecnico specialistico che considerasse anche
della mutata conformazione del fondo e che pertanto tenesse conto
della sua valenza quale bene ambientale suscettibile di nuove forme di
sfruttamento magari diverse da quelle tradizionali … correlate ai suoi
connotati intrinseci»), non evidenzia alcuna anomalia nel percorso
espositivo della decisione che ne comprometta l’intelligibilità, ma,
semmai, lamenta un’insoddisfazione motivazionale che, anche se si
traducesse in un’esplicita denuncia in questa direzione, non potrebbe in
ogni caso estrinsecarsi in una censura di puro diritto.
4. Infondato è parimenti il secondo motivo di ricorso atteso, sul
presupposto che neppure il ricorrente dubita che la decisione di
ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d’ufficio costituisca un
potere discrezionale del giudice, che nella specie il rigetto del
supplemento di cm è stato motivato dal decidente in ragione della
natura equitativa della valutazione di cui si sarebbe dovuto fare latore
in ipotesi il cm, nel che, come bene ha spiegato il decidente, illustrando
l’effetto distorsivo che ne discenderebbe, si «configurerebbe

Ric. 2016 n. 20768 sez. M1 – ud. 07-11-2017
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modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo

inammissibilmente una sorta di delega all’utilizzo di categorie equitative
rimesse in realtà esclusivamente al giudice».
5. Infondato è pure il terzo motivo di ricorso che, laddove deduce
l’inosservanza del principio di diritto, rinnova, come ancora emerge dal
tenore della censura (il pregiudizio sofferto «è ben diverso

tiene conto della serie di situazioni pregiudizievoli a cui ha fatto
riferimento codesta Corte Suprema e non tiene conto neppure dei
parametri indicati dalla Consulta … ») una denuncia motivazionale,
giacché ciò di cui il ricorrente si duole non è l’inosservanza del
parametro, ma il modo in cui il giudice ad quern vi ha dato attuazione.
6. Fondato è invece il quarto motivo, poiché, indiscussa la natura
indennitaria dell’obbligazione in questione, essa genera un debito di
valuta, rispetto al quale il maggior danno dell’art. 1224. comma 2, cod.
civ. non è liquidabile d’ufficio.
4. L’impugnata decisione va, dunque, cassata nei limiti anzidetti con
rinvio della causa al giudice a quo per il seguito ai sensi degli artt. 383,
comma 1 e 384, comma 2, cod. proc. civ.

PQM
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa l’impugnata
sentenza nei limiti anzidetti e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello
di Palermo che, in altra composizione, provvederà pure alla
liquidazione delle spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile
il giorno 7.11.2017.
UEPCSiTAT9 IN CANCELLERIA

dall’accertamento della entità della “perdita secca” … , la quale non

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