Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29986 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 16/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2236/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

13.3.09, depositata il 19/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che è stata depositata relazione dei seguente contenuto.

“La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 2236 del 2009, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 4-11 aprile 2006, dichiarava che tra Poste Italiane spa e S. T. era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 13 agosto 1998, condannando Poste Italiane al pagamento in favore della stessa delle retribuzioni mensili (Euro 1.366,95) dal 27 ottobre 2004 alla sentenza stessa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre Poste Italiane spa nei confronti di S.T., prospettando due motivi di impugnazione.

Il ricorrente ha depositato verbale di conciliazione in sede sindacale, intervenuto in data 22 novembre 2010 tra S.T. e essa società Poste Italiane spa.

Il ricorso è inammissibile.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. n. 25278 del 2006, Cass. n. 16341 del 2009)”.

Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla spese.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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