Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29986 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29986 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: MARULLI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 16820-2016 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA 11210661002, in persona del procuratore
speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BANCO SANTO
SPIRITO 42, presso GNOSIS FORENSE S.R.L., rappresentata e
difesa dall’avvocato MICHELE DI FIORE;
– ricorrente contro
FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ EMMELEGNO SNC DI
MUROLO PASQUALE E SALVATORE;
– intimata avverso il decreto n. R.G. 3193/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI,
depositato

il

21/06/2016;

Data pubblicazione: 13/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti parte ricorrente ha inteso chiedere la cassazione

dell’art. 98 1. fall. ha negato l’insinuazione al passivo di un credito
erariale richiesta sulla base dell’estratto di ruolo in quanto non
preceduta da notificazione della cartella — sul rilievo che il
concessionario è legittimato ad insinuarsi al passivo sulla base del ruolo
in forza dall’art. 87 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Non ha svolto attività difensiva parte intimata.
Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è manifestamente fondato.
3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, giusta il disposto dell’art.
87, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ( «Se il debitore, a
seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è
dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta
amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto
dell’Agenzia delle entrate l’ammissione al passivo della procedura») —
norma la cui efficacia è stata estesa anche ai crediti degli enti
previdenziali, (cfr. D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, artt. 17, 18 e 19) — il
titolo in base al quale il concessionario è legittimato all’insinuazione nel
passivo fallimentare è costituito dal solo ruolo, non essendo perciò
necessario che l’insinuazione debba essere preceduta dalla notifica della
cartella, sicché deve ritenersi che anche i crediti iscritti al ruolo ed
azionati da società concessionarie per la riscossione devono seguire,
Ric. 2016 n. 16820 sez. M1 – ud. 07-11-2017
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dell’impug-nato decreto — con cui il giudice dell’opposizione ai sensi

nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, l’iter
procedurale prescritto dalla legge fallimentare senza alcun onere
aggiuntivo (Cass., Sez. I, 9/10/2017, n. 23576; Cass., Sez. I,
17/03/2014, n. 6126; Cass., Sez. IV, 14/03/2013, n. 6520).

rinviata al giudice a quo ai sensi degli artt. 383, comma 1 e 384, comma
2, cod. proc. civ.

PQM
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnato decreto e rinvia la causa avanti al
Tribunale di Napoli che, in altra composizione, provvederà pure alla
liquidazione delle spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile
il giorno 7.11.2017.
Il Presidente

4. L’impugnato decreto va conseguentemente cassato e la causa va

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