Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29985 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. I, 31/12/2020, (ud. 12/11/2020, dep. 31/12/2020), n.29985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24508/2015 proposto da:

V.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato, e

difeso dall’avvocato Lombardi Carmine, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Pesco Sannita (BN), in persona del sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Paolo Emillo n. 7, prèsso lo

studio dell’avvocato Perifano Luigi Diego, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza h. 1325/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2020 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 685/2015, depositata in data 18/3/2015, – in controversia promossa da V.M. nei confronti del Comune di Pesco Sannita, per sentire condannare il convenuto al versamento del contributo di cui alla L. n. 219 del 1981, essendo l’attore divenuto comproprietario, con un suo germano, per atto di donazione dalla propria madre (la quale aveva presentato domanda di contributo fin dal 1987) dell’8/1/1999, dell’area di un fabbricato sito nel territorio di quel Comune, demolito a seguito del sisma dell’anno 1980 (e già danneggiato per effetto del sisma del 1962, secondo l’assunto dell’attuale ricorrente), con chiamata in causa del terzo L.G., comproprietario, – ha confermata la decisione di primo grado del Tribunale di Benevento, che aveva respinto la domanda.

In particolare, i giudici d’appellò hanno sostenuto che, in base alla legislazione di settore (in particolare la L. n. 12 del 1988, art. 20 bis, che ha abrogato i primi due commi della L. n. 219 del 1981, art. 13), operante ratione temporis (poi confluita nel T.U. n. 76 del 1990, art. 16), è escluso dai benefici l’acquirente (a titolo gratuito o oneroso) di unità immobiliari (e quindi non ancora riparate o ricostruite), se non nei casi di immobili e di contributi afferenti ad aree o edifici di comuni disastrati, tra i quali non rientra il Comune di Pesco Sannita; cosicchè non ha diritto al contributo il V., in qualità di avente causa, per atto inter vivos, dall’originaria proprietaria, che, tra l’altro, non abitava nell’immobile distrutto; ad avviso della Corte, il divieto di trasferire il contributo a terzi, a qualunque titolo, rappresenta una noma prudenziale atta ad evitare qualsiasi speculazione.

Avverso la suddetta pronuncia, V.M. propone ricorso per cassazione, notificato il 20/10/2015, affidato a sei motivi, nei confronti del Comune di Pesco Sannita (che resiste con controricorso, notificato il 25/11/2015) e di L.G. quale amministratore unico della srl Esse-Elle (che non svolge difese). Il controricorrente ha depositato memoria. Il ricorrente ha depositato tardivamente, il 6/11/2020, memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., atteso che nella domanda introduttiva esso attore aveva fatto valere il diritto al contributo di cui alla domanda già presentata dagli eredi di L.D. ( L.R. che, nel (OMISSIS), aveva donato il bene al figlio V., attuale ricorrente) ed A., pratica già esaminata ed approvata dalla Commissione, L. n. 219 del 1981, ex art. 14, esclusivamente per un problema di migliore graduatoria, cosicchè la decisione della Corte di merito era viziata da ultrapetizione; 2) con il secondo motivo, sia l’omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, sia la nullità, ex art. 360 c.p.c., n. 4, del procedimento per violazione dell’art. 36 c.p.c., denunciando che le affermazioni della Corte, in punto di insussistenza del diritto al contributo, contrasterebbero con i fatti documentati, vale a dire con l’approvazione del contributo in favore del richiedente da parte del Comune, non erogato solo in mancanza temporanea delle disponibilità economiche per la sua copertura; 3) con il terzo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., atteso che il fatto rappresentato dall’inserimento del V. nella graduatoria definitiva approvata dal Consiglio comunale, con Delib. n. 44 del 1998, non era mai stato in contestazione, lamentando il ricorrente soltanto che la pratica dovesse essere già finanziata nel 1987 e che egli avesse diritto di priorità (in fascia A); 4) con i quarto motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 219 del 1981 e della L. n. 80 del 1984, sia l’insufficiente motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, su punto decisivo, rappresentato dal decreto del Sindaco di concessione del contributo, previo parere della competente Commissione L. n. 219 del 1981, ex art. 14, che, in difetto di revoca del decreto da parte del Comune o di domanda riconvenzionale svolta dallo stesso nel giudizio, non poteva essere annullato dal giudice, essendo sorto un vero e proprio diritto soggettivo alla concreta erogazione del contributo; 5) con il quinto motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 219 del 1981, art. 13, in punto di decadenza dal diritto al contributo per effetto di donazione del bene, anzichè di vendita; 6) con il sesto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, L. n. 219 del 1980, art. 10.

2. La prima censura è infondata.

Invero, non è incorsa la Corte di merito in vizio di ultrapetizione, in quanto la domanda introdotta dal V. era proprio volta all’accertamento del proprio diritto, in qualità di donatario, per atto di donazione stipulato nel 1999 dalla propria madre, L.R., all’ottenimento dei contributi economici previsti dalla L. n. 219 del 1981, per la riparazione/ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici che si verificarono in Campania nel novembre 1980-febbraio 1981. La Corte di merito ha ritenuto che l’originaria titolare, dante causa del V., il quale pacificamente non aveva presentato in proprio alcuna domanda, fosse decaduta dal diritto a conseguire il contributo, per effetto dell’alienazione, a titolo gratuito, del bene su cui ricadevano i benefici finanziari, sulla base della normativa vigente in materia.

3. Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili perchè non conferenti al decisum, basato sull’estinzione del diritto al contributo in capo all’originaria proprietaria, per effetto dell’intervenuta donazione del bene immobile.

4. Il quarto motivo è inammissibile, sia perchè involge questione nuova (la valenza del decreto sindacale di finanziamento ex L. n. 219 del 1981, risalente all’agosto 1991, a fondare un diritto soggettivo al contributo, a prescindere dai criteri preferenziali stabiliti dalla normativa del settore, per le pratiche contributive non ancora definite), sia perchè inconferente rispetto al decisum, in quanto oggetto di causa è la trasmissibilità di tale diritto, in capo all’originaria asserita titolare, al V. o la sua estinzione, come ritenuto dalla Corte d’appello.

5. Il quinto motivo è infondato.

Questa Corte (Cass. 18454/2011) ha già chiarito che “in tema di provvidenze a seguito di eventi sismici, la L. 14 maggio 1981, n. 219, prevedendo un contributo per la riparazione degli edifici danneggiati a favore di coloro che ne fossero proprietari alla data del sisma e disciplinando la sua erogazione in relazione all’effettiva esecuzione dei lavori, assume la qualità di proprietario danneggiato dal sisma a requisito soggettivo per l’erogazione del contributo, non consentendo che di esso beneficino coloro i quali, alienando l’immobile, abbiano perduto tale qualità, salvo quanto previsto espressamente con esclusivo riguardo ai comuni dichiarati disastrati”. Invero, il presupposto per il diritto ai contributi previsti per la ricostruzione di unità immobiliari, distrutte o da demolire, ovvero per la riparazione di unità immobiliari non irreparabilmente danneggiate per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 – indicato dalla L. 14 maggio 1981, n. 219, art. 9, comma 1 e art. 10, comma 1, rimasto fermo nel D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76, artt. 10 e 11 e ribadito dalla L. 23 gennaio 1992, n. 32, art. 3 – è la proprietà delle predette unità alla data del sisma (Cass. 16749/2014), e ciò allo scopo di prevenire la possibilità che i contributi pubblici erogati a fini assistenziali divengano oggetto di speculazione privata da parte dei proprietari, non interessati ad utilizzare per sè gli immobili danneggiati.

Orbene, ove il richiedente abbia alienato l’immobile prima del completamento dei lavori di riparazione, la decadenza dal beneficio ne costituisce la necessaria conseguenza per il venir meno del requisito soggettivo, e non già per diretta applicazione dell’originario della L. n. 219 del 1981, art. 13, comma 1 (che così recitava, nei primi due commi: “Il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento che, avendo beneficiato dei contributi di cui ai precedenti artt. 9 e 10, aliena il suo diritto sull’immobile ricostruito o riparato o acquistato prima di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori o dall’atto di acquisto è dichiarato decaduto dalle provvidenze accordate ed è tenuto al rimborso dei contributi riscossi maggiorati degli interessi legali sono consentite donazioni fra parenti entro il quarto grado e fra affini entro il secondo grado”), il cui scopo era quello di estendere la decadenza all’ipotesi di alienazione infraquinquennale dell’immobile stesso, a lavori ultimati. Successivamente è stato emanato il D.L. 20 novembre 1987, n. 474 (in vigore dal 21.11.1987), convertito con modifiche con L. 21 gennaio 1988, n. 12 (entrata in vigore il 21.1.1988). L’art. 20-bis della legge di conversione ha abrogato i primi due commi della L. n. 219 del 1981, art. 13, sostituendoli come segue: “In caso di alienazione di unità immobiliari aventi titolo ai benefici disposti dalla presente legge e ricadenti nei comuni disastrati il diritto ai contributi spettante al dante causa si trasferisce all’acquirente”, così disponendosi un legame automatico tra titolarità del diritto di proprietà del bene danneggiato e diritto ai contributi, ma disponendosi la limitazione del trasferimento del diritto ai contributi in relazione ai soli immobili ricadenti nei comuni disastrati, mentre col decreto legge tale trasferimento era generalizzato.

Ora, non è in discussione che il Comune di Pesco Sannita non rientrasse tra i Comuni disastrati, con la conseguenza che il diritto al contributo, asseritamele già in capo alla donante genitrice, non poteva, nel 1999, trasferirsi all’acquirente donatario.

6. Il sesto motivo è assorbito.

7. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

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