Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29985 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 16/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

LE FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (OMISSIS),

in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BABUINO 107,

presso lo studio dell’avvocato SCHIANO ANGELO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANCORA LUCIANO giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1790/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

15/06/2010, depositata il 23/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato Schiano Angelo difensore della ricorrente che si

riporta agli è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI che aderisce alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza impugnata la Corte d’appello di Lecce ha confermato la condanna della srl Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici a pagare a B.A. la differenza di trattamento di fine servizio, a causa della mancata inclusioni di voci retributive (compenso per lavoro straordinario, indennità di trasferta, diaria e diaria ridotta) che erano caratterizzate dal requisito della continuità;

Letto il ricorso della società soccombente con due motivi, il controricorso e la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso;

Letta la memoria di parte ricorrente;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili perchè questa Corte ha già deciso ricorsi del tutto analoghi con le sentenze n. 23765/2009, 23879/2009, con le ordinanze n. 8412/2010 e 6514/2010 ed a tali precedenti intende dare continuità;

Ritenuto che, quanto al primo motivo, il fatto che l’indennità di anzianità vada calcolata alla data del 31 maggio 1982, quando il rapporto era di natura pubblica, non elimina il fatto che il relativo credito matura, al pari del TFR solo alla data di cessazione del rapporto. Quanto al secondo motivo sul calcolo del TFR si è già più volte affermato nelle predette sentenze delle SU che “Il principio di onnicomprensività della retribuzione, sancito dall’art. 2121 cod. civ. (nel testo anteriore alla legge n. 297 del 1982) ai fini della determinazione dell’indennità di anzianità, poi confluita nel trattamento di fine rapporto, trova applicazione anche ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita spettante agli autoferrotranvieri con diritto a pensione, con conseguente nullità, ai sensi del citato art. 2121 e dell’art. 1419 cod. civ., di clausole contrattuali che escludano espressamente la computabilità di indennità corrisposte in maniera continuativa o che adottino una nozione di retribuzione non comprensiva di emolumenti percepiti in maniera continuativa, come il compenso per lavoro straordinario continuativo, il quale è computabile anche ai fini del t.f.r. per il periodo successivo al 31 maggio 1982, dovendo, per un verso, escludersi che le clausole collettive malie, per contrarietà al principio di onnicomprensività di cui all’art. 2121 (vecchio testo) cod. civ., possano rivivere nel contesto normativo introdotto dalla stessa L. n. 297 del 1982 e, per altro verso, ritenersi che una eventuale deroga al predetto principio di omnicomprensività da parte di contratti o accordi collettivi successivi all’entrata in vigore della L. n. 297 del 1982, debba essere espressamente prevista”;

Ritenuto quindi che il ricorso va rigettato;

Ritenuto che le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro venti/00 per esborsi oltre mille/00 Euro per onorari, oltre Iva, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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