Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29985 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. I, 20/11/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 20/11/2018), n.29985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3370/2014 proposto da:

L.L., in proprio, La.Lu., L.M.,

L.M.P., C.F., L.G.G.,

L.V.L., D.Z.T., L.C., e L.L.,

elettivamente domiciliati in Roma, Viale Mazzini n. 41, presso lo

studio dell’avvocato Lamberti Federica, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato L.L., giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Provincia di Bari, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria n. 2, presso il

Dott. Placidi Alfredo, rappresentata e difesa dall’avvocato Valla

Giacomo, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

Comune di Bari, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 2, presso lo studio

dell’avvocato Ciociola Roberto, rappresentato e difeso dall’avvocato

Baldi Alessandra, giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Provincia di Bari, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria n. 2, presso il

Dott. Placidi Alfredo, rappresentata e difesa dall’avvocato Valla

Giacomo, giusta procura a margine del controricorso al ricorso

incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1463/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 27/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/09/2018 dal Cons. Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto che

Codesta Corte di Cassazione voglia accogliere parzialmente il motivo

2) di ricorso principale e dichiarare inammissibile il ricorso

incidentale tardivo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.L. e gli altri soggetti indicati in epigrafe convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Bari la Provincia ed il Comune di Bari, chiedendone la condanna al risarcimento del danno da occupazione acquisitiva di un fondo di cui erano comproprietari, occupato in via d’urgenza nel febbraio 1980 ed irreversibilmente trasformato con la realizzazione di un edificio scolastico, senza che fosse stato emesso il decreto di espropriazione. Con sentenza non definitiva del 2002, il Tribunale adito affermò la responsabilità di entrambi i convenuti, e, con sentenza definitiva, li condannò al risarcimento del danno, oltre rivalutazione ed interessi dal 5.2.1986, di scadenza del periodo di occupazione.

Adita con gravami di tutte le parti, la Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 27.12.2012, assolse la Provincia dalla domanda, evidenziando che l’edificio scolastico, in origine destinato ad essere adibito a scuola superiore, era stato dalla stessa realizzato tempestivamente e, con rogito intervenuto entro il periodo di occupazione legittima, era stato ceduto al Comune, che lo aveva adibito a scuola media, di sua competenza, già dal 1982, talchè doveva ritenersi venuta meno la delega rimessa alla Provincia dall’Amministrazione civica, che non aveva provato le ragioni della mancata conclusione dell’iter espropriativo. La Corte territoriale, emendato l’errore materiale intervenuto nella taxatio, confermò la stima con riferimento alla data di scadenza del periodo di occupazione legittima, rigettò la richiesta dei danneggiati di retrodatare il valore del terreno alla data dell’irreversibile trasformazione, determinando il criterio di computo di rivalutazione ed interessi, ed, affermata la sua competenza in unico grado a conoscere della domanda di indennità di occupazione temporanea, la ritenne prescritta, come da eccezione del Comune.

Avverso tale sentenza, che rigettò il gravame dei danneggiati, volto al riconoscimento delle chieste maggiori spese processuali e compensò le spese del grado, L.L. e consorti hanno proposto ricorso per cassazione, per quattro motivi, resistiti dal Comune con controricorso con cui ha proposto due motivi di ricorso incidentale. La Provincia ha depositato distinti controricorsi. Il PG ha formulato conclusioni scritte e le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, deducendo la violazione degli artt. 1223,2043 e 2056 c.c., oltre vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, i ricorrenti lamentano che i giudici del merito abbiano erroneamente interpretato la loro doglianza in ordine alla data in cui doveva essere valutato il fondo: essi ricorrenti non avevano inteso affermare che la stima dovesse essere retrodatata alla data dell’irreversibile trasformazione (marzo 1982), ma, piuttosto, evidenziare che tale data era stata considerata in seno alle tre CTU che erano state disposte, ed in particolare nell’ultima (presa in considerazione) ancorchè non apertis verbis, e pertanto avevano chiesto che la stima fosse opportunamente aggiornata al momento di perfezionamento dell’illecito. 1.1. Il motivo è inammissibile. Anzitutto, come non ha mancato di far rilevare il controricorrente, perchè generico: a fronte dell’accertamento della Corte territoriale, che ha espressamente affermato (cfr. pagg. 6 e 7) che la terza CTU fatta propria dal Tribunale aveva stimato “il quantum risarcitorio-base in Euro 196.610, a valori del febbraio 1986”, e che la richiesta dei danneggiati era volta ad ottenere un surplus risarcitorio non spettante (rivalutazione riferita alla data dell’irreversibile trasformazione), la doglianza non riporta i pertinenti passaggi della sentenza di primo grado e del relativo gravame, richiedendo a questa Corte di procedere ad un diretto apprezzamento di alcuni passaggi della relazione di consulenza, onde inferire l’epoca effettiva della stima, e dunque un inammissibile giudizio di fatto precluso in questa sede di legittimità. 1.2. Inoltre, la violazione di legge risulta dedotta non già in relazione ai principi applicati dalla Corte, quanto, piuttosto, alla ricognizione del fatto, ed ancora è stata formulata una censura motivazionale secondo il paradigma del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, senza considerare che la disposizione, nel testo applicabile ratione temporis, limita il sindacato sulla motivazione alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – qui non ricorrenti – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza; non essendo, infine, stato dedotto alcun “fatto storico”, che sia stato omesso, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia.

2. Col secondo motivo, i ricorrenti censurano il mancato riconoscimento dell’indennità di occupazione per violazione degli artt. 112 e 189 c.p.c., artt. 2938 e 2943 c.c.. I ricorrenti lamentano, anzitutto, che la Corte non ha tenuto conto che il decreto di occupazione del 5.2.1980 era stato emesso in favore della Provincia, che non aveva sollevato alcuna eccezione di prescrizione, e che, fino all’ottobre del 1982, era certamente legittimata passiva. Aggiungono, in relazione al periodo successivo a carico del Comune, di aver chiesto già con la citazione introduttiva del giudizio di conseguire una somma per la mancata disponibilità del terreno “per il periodo di occupazione”, e cioè, pur in maniera imprecisa, di aver chiesto proprio l’indennità di occupazione, domanda che, anche se proposta innanzi a giudice incompetente, aveva interrotto il termine decennale di prescrizione, che non poteva dirsi, dunque, decorso.

2.1. Anche questo motivo è inammissibile per genericità. 2.2. I ricorrenti, che lamentano l’omesso esame della domanda di determinazione dell’indennità, in tesi, da loro, ab initio proposta, omettono, tuttavia, anche in questo caso, di riportare i passi pertinenti della citazione introduttiva del giudizio, o di indicare, in quale altro atto tale domanda sarebbe stata proposta, limitandosi a far generico riferimento a reiterate difese, o ad invocare la determinazione operata dal CTU, vizio che appare esiziale, tenuto conto che la Corte d’Appello ha espressamente condiviso la decisione del Tribunale, secondo cui la domanda proposta dagli odierni ricorrenti era riferita alla sola occupazione illegittima, aveva, cioè natura risarcitoria diversa per causa petendi da quella indennitaria. E questa Corte ha già condivisibilmente affermato che (Cass. SU n. 8077 del 2012) che quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità della sentenza impugnata, il potere-dovere del giudice di legittimità di procedere al diretto esame degli atti e dei documenti sui quali il motivo si fonda può essere esercitato a condizione che la censura sia stata proposta in conformità delle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi delle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo della Corte.

2.3. Ne consegue che il presupposto stesso dell’asserita interruzione del termine di prescrizione viene meno, in quanto l’effetto interruttivo della domanda è intervenuto con la proposizione dell’appello incidentale avverso la sentenza dell’8 aprile 2009. 2.4. Il riferimento alla mancata proposizione dell’eccezione da parte della Provincia non giova, poi, ai ricorrenti. Premesso che la mancata impugnazione della conferma della statuizione del Tribunale in punto di mancata accettazione del contraddittorio su tale (eventuale) domanda nuova è irrilevante, trattandosi di domanda proposta innanzi al giudice competente in seno all’appello incidentale (come consentito dalla giurisprudenza di questa Corte, cfr. Cass. n. 7154 del 2012), sicchè non si è in presenza del caso, invocato dalla Provincia, della decisione fondata su distinte rationes decidendi, va osservato che l’interrogativo che si sono posti i ricorrenti circa il soggetto obbligato al deposito e, dunque, l’individuazione del soggetto legittimato a resistere in ordine alla domanda indennitaria va risolto nel senso che esso va individuato nel Comune, in quanto, come accertato in sede di merito, il procedimento espropriativo si è in concreto attuato mediante delega che il Comune afferma esser intervenuta della L. n. 865 del 1971, ex artt. 35 e 60(irrilevante essendo in questa sede l’indagine circa la ritualità nella specie di siffatto procedimento) ed in base a tale schema è il delegante, in nome e per conto del quale si svolge la procedura, ad essere obbligato al pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione, pur essendo, gli atti espropriativi e l’occupazione delle aree stati attuate da terzi delegati.

3. Col terzo motivo, i ricorrenti lamentano l’errore in cui è incorsa la Corte d’appello nel non accogliere il motivo di gravame relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado ritenute inadeguate all’attività processuale svolta, alle modifiche normative via via intervenute in tema di indennità espropriative, ai pronunciamenti della Corte Cost. e nel non prender posizione circa la mancata liquidazione della maggiorazione prevista nell’art. 5 del Tariffario.

3.1. Il motivo è inammissibile per genericità, dovendosi dare seguito alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 20808 del 2014) secondo cui: “in tema di liquidazione delle spese processuali, è inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione che, nel censurarne la complessiva quantificazione operata del giudice di merito, non indichi le singole voci della tariffa, per diritti ed onorari, risultanti nella nota spese, in ordine alle quali quel giudice sarebbe incorso in errore”. 3.2. A tanto va aggiunto che l’incidenza della normativa (definita “isterica”) in materia di indennità di espropriazione non è pertinente, trattandosi di un giudizio risarcitorio, laddove non avendo i ricorrenti trascritto il motivo in esame, non è dato conoscere, per l’effetto, se ed in che modo sia stata censurata l’omessa applicazione dell’invocata maggiorazione prevista per l’ipotesi in cui più parti con identica posizione processuale siano state assistite e difese dallo stesso avvocato, tenuto conto, ad ogni modo, che il relativo riconoscimento costituisce una mera facoltà rientrante nel potere discrezionale del giudice (Cass. n. 16040 del 2011), e non un obbligo, e sempre che la prestazione comporti l’esame di particolari situazioni di fatto o di diritto, il che risulta, nella specie, escluso, per avere la Corte territoriale evidenziato che le tesi svolte erano o infondate o irrilevanti in relazione “al reale merito estimativo”.

4. Col quarto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 287,343 e 346 c.p.c., in relazione alla correzione dell’errore materiale relativo alla taxatio, che il Comune non aveva sollecitato mediante proposizione di un motivo di appello incidentale. 4.1. Il motivo è infondato, dovendo trovare applicazione il condivisibile principio secondo cui l’istanza di correzione di errore materiale non integra un motivo di gravame (Cass. n. 6771 del 2018) e può esser disposta d’ufficio (Cass. n. 8094 del 2002).

5. Con i due motivi del proposto ricorso incidentale, il Comune afferma che, nell’assolvere la Provincia dalla domanda, la Corte territoriale è incorsa nell’omesso esame della data di cessione dell’immobile, per essere l’atto del 16 gennaio 1985 solo una “raccomandata espresso” indirizzata ad esso Comune ed a tal Notaio Volpe, mentre la cessione era intervenuta, solo, il 9 giugno 1997; e non ha considerato che la Provincia stessa, delegata da esso Comune al compimento dell’attività espropriativa, non aveva completato l’iter espropriativo, come da nota del 22.3.1993 della stessa delegata, avente carattere confessorio.

5.1. L’eccezione d’inammissibilità per tardività del ricorso incidentale è infondata. 5.2. Trattandosi, all’evidenza di impugnazione incidentale tardiva, va rilevato che il principio richiamato dalla controricorrente, secondo cui l’impugnazione principale fissa l’oggetto del giudizio determinando in modo automatico l’ambito dell’eventuale impugnazione incidentale va sottoposto a revisione dovendo, piuttosto, esser valorizzato l’interesse all’impugnazione (già indicato a tal fine da Cass. SU n. 24627 del 2007, in motivazione) che va riconosciuto tutte le volte che esso sorga dall’impugnazione principale, in quanto, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche accettate dalla parte rimasta inerte, poichè darebbe luogo ad una soccombenza totale o più grave di quella derivante dalla sentenza impugnata, ed in origine ritenuta accettabile tenuto conto dell’onere economico e della durata del giudizio di impugnazione. La conclusione poggia su un’interpretazione conforme al principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione, imporrebbe a ciascuna parte di cautelarsi, effettuando un’autonoma impugnazione tempestiva della statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente (Cass. n. 13651 del 2018). 5.3. E tale interesse va riconosciuto, in capo al Comune, in considerazione del rischio del maggior onere economico che avrebbe potuto derivargli in ipotesi di accoglimento dell’impugnazione principale dei creditori volta ad elevare il quantum della condanna risarcitoria ed a conseguire l’indennità di occupazione.

5.4. I motivi sono, ciononostante, inammissibili per le considerazioni che seguono motivo. Quanto al primo, va osservato che, in base al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è consentita la denuncia con ricorso per cassazione del vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” (il sindacato sulla motivazione è consentito nei limiti sopra esposti al p. 1.2.). 5.5. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che può essere denunciato per cassazione anche il mancato esame di un documento quando esso offra la prova di circostanze di portata tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ma nel caso in esame sia la data della cessione (fatto dedotto) sia il documento del 16.1.1985 non solo sono stati espressamente esaminati nella sentenza impugnata, ma sono stati, anzi, posti a base della decisione, sicchè non ricorre, all’evidenza, alcuna omissione, e l’addebito si traduce, piuttosto, nell’averne frainteso la portata. Il che, come non ha mancato di eccepire la Provincia, avrebbe dovuto esser dedotto, e così non è stato, mediante l’afferente censura della violazione delle regole ermeneutiche, e prima di esse, di quella letterale.

5.6. Il secondo motivo non solo sostanzialmente si traduce nella trascrizione (quasi completa) della comparsa conclusionale del 16.6.2011, che a sua volta richiama svariati documenti (che non vengono riportati) in violazione del principio di autosufficienza, ma ripete il suo fondamento dal dato accertato dalla Corte relativo all’avvenuta “cessione” inter partes del diritto di superficie sul suolo ove avrebbe dovuto sorgere un’opera (istituto superiore) di competenza dell’Amministrazione provinciale, e che è stato destinato a scuola media già dal 1982. Il che, da una parte, sconta il giudizio negativo di rigetto del primo motivo di ricorso, e dall’altra, attinge al merito, e non tiene conto che i principi di diritto in tema di corresponsabilità tra soggetti che hanno posto in essere un’attività di illecita apprensione di un suolo privato sono stati ritenuti inapplicabili per la ritenuta ricorrenza, nel peculiare caso, di una “delega obbligatoria” priva di cittadinanza nell’ordinamento, ed, in parte qua non è stata sollevata alcuna censura. 5.7. Risulta, infine, fuor d’opera, la doglianza secondo cui la Corte non avrebbe provveduto a statuire sulla domanda di regresso e rivalsa: essendo stata esclusa la responsabilità della Provincia, restava, in conseguenza, escluso il presupposto di tale statuizione.

6. Tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, le spese del giudizio vanno compensate tra ricorrenti principali e Comune, i quali, per il principio della soccombenza, vanno condannati al pagamento delle spese in favore della Provincia, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Compensa le spese tra ricorrenti e Comune, e li condanna

al pagamento di quelle in favore della Provincia, che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per i ricorsi principale ed incidentale, a norma comma 1-bis dello stesso articolo.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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