Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29985 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/11/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 19/11/2019), n.29985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 29461 del ruolo generale dell’anno 2011

proposto da:

B.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Raffaele De

Simone per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente

domiciliato in Roma, via Appia Nuova, n. 251, presso lo studio

dell’Avv. Maria Saracino;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, n. 196/25/11,

depositata in data 27 aprile 2011;

udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 marzo 2019

dal Consigliere Dott. Triscari Giancarlo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore

generale Dott. Pedicini Ettore, che ha concluso chiedendo

rimettendosi alle determinazione della Corte;

udito per l’Agenzia delle entrate l’Avv. dello Stato Giulio Bacosi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata nonchè dal ricorso si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a B.F. un avviso di accertamento con il quale, ai fini Iva, Irpef e Irap, era stato rideterminato, per l’anno di imposta 2004, un maggior reddito rispetto a quello dichiarato, in considerazione del fatto che l’ammontare dei ricavi era inferiore a quello derivante dall’applicazione degli studi di settore; avverso il suddetto avviso di accertamento B.F. aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Foggia; l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello avverso la suddetta pronuncia; la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, ha accolto l’appello.

In particolare, il giudice del gravame ha ritenuto che era infondato il motivo di appello relativo alla mancata indicazione del responsabile del procedimento dell’atto impugnato nonchè, nel merito, che la pretesa impositiva era legittima.

Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso il contribuente affidato a due motivi censura.

L’Agenzia delle dogane si è costituita depositando controricorso.

A seguito di istanza del 19 maggio 2018, con la quale il ricorrente ha prodotto la dichiarazione dell’adesione alla definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6″ convertito con modificazione dalla L. n. 225 del 2016, questa Corte ha disposto, con ordinanza del 21 giugno 2018, la rimessione della causa in pubblica udienza.

Parte ricorrente ha quindi prodotto una memoria del 4 marzo 2018 con la quale ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ai fini della definizione della presente controversia, va evidenziato che parte ricorrente ha prodotto la memoria del 4 marzo 2019, depositata in data 11 marzo 2019, con la quale ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Ciò comporta un sopravvenuto venire meno dell’interesse del ricorrente al ricorso, rispetto al quale, peraltro, nessuna ragione di contestazione ha rappresentato la controricorrente, nonostante che, con l’ordinanza del 21 giugno 2018, questa Corte aveva invitato le parti a depositare memorie di chiarimenti.

Ne consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA