Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29985 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29985 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 12859-2015 proposto da:
BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TACITO n.50, presso lo studio dell’avvocato PAOLO TORTO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati RAFFAELLO IORIO,
ALESSANDRO RONGA;
– ricorrente f,770~ Pel

YERRELLI DOMENICO;
– intimatoavverso la sentenza n. 4558/2014 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 19/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Data pubblicazione: 13/12/2017

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 29/06/2011 il Tribunale di Napoli, accogliendo la
domanda proposta da Domenico Verrelli nei confronti di Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.a., dichiarava nullo il contratto “fo. r Yod’

credito degli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza di cui
all’art. 21, d.lgs. 58/1998, condannando la convenuta alla restituzione
di tutte le somme incassate maggiorate degli interessi legali. Dichiarava
altresì inefficace, in quanto vessatoria, la clausola contrattuale di
recesso.
La Corte d’appello di Napoli, investita dell’impugnazione proposta
dalla Banca, con sentenza del 11/11/2014 ha rigettato integralmente il
gravame, fondando tuttavia la propria pronuncia su ragioni differenti
i da quelle poste dal primo giudice a fondamento della decisione
appellata.
Atteso che il \Terreni, fin dall’atto introduttivo del giudizio di primo
grado, ha chiesto al Tribunale di dichiarare la nullità del contratto, e
che tale deduzione non vincola il giudicante ad uno specifico profilo di
nullità, la Corte distrettuale ha rilevato officiosamente la nullità del
contratto “Io’ r jou” stipulato dalle parti sotto il profilo del difetto di
meritevolezza ex art. 1322 c.c.

Avverso suddetta pronuncia propone ricorso per cassazione il Monte
Paschi sulla base di quattro motivi. Non svolge difese l’intimato.
Non è stata depositata memoria ex art. 380bú c.p.c.

Con il primo motivo viene denunciata l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in
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stipulato dalle parti sulla base della violazione da parte dell’Istituto di

relazione alla disciplina dell’art. 1322 c.c., perché nella specie non è
applicabile il vaglio di meritevolezza previsto da tale norma, dal
momento che il contratto stipulato dalle parti consiste in un
collegamento di negozi tipici che conservano la loro autonomia, senza
che l’unificazione strumentale dia luogo a una diversa fattispecie

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e falsa
applicazione dell’art. 1322 c.c., in quanto la Corte territoriale ha
statuito che il contratto “for you” è immeritevole di tutela in ragione
dell’alea unilaterale, violando il principio secondo cui le parti, nella loro
autonomia, possono ben convenire l’unilaterale assunzione del rischio.
Con il terzo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 1322 e
dell’art. 1, comma 6, lett. c., d.lgs. 58/1998, perché il contratto “for

jou”, riproducendo il modello previsto da tale norma del t.u.f.,
risponde ad una fattispecie contrattuale tipizzata dal legislatore, non
potendosi per conseguenza considerare atipica la sua causa.
Con il quarto e ultimo motivo viene lamentata la violazione dell’art.
184, comma 4, c.p.c. e 101, comma 2, c.p.c., per violazione del
principio del contraddittorio, avendo la Corte d’appello posto a base
della propria decisione una causa di nullità rilevata d’ufficio senza
permettere alle parti di prendere posizione e contraddire sulla
questione.

Il primo motivo, nel prospettare un vizio motivazionale, è
inammissibile perché del tutto generico e dedottó al di fuori del
paradigma della nuova foimulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.,
mancando di dedurre il fatto decisivo che la Corte territoriale avrebbe
omesso di esaminare (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/2014, n. 8054/2014).

Ric. 2015 n. 12859 sez. M1 – ud. 10-10-2017
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contrattuale atipica.

Il secondo e terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto
strettamente connessi e parzialmente ripetitivi, sono manifestamente
infondati alla luce dell’ormai consolidato orientamento di questa Corte
circa il giudizio negativo di meritevolezza del contratto “for JorP ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c. (Cass. n. 19599/2015, n. 2900/2016,

Il quarto motivo è parimenti manifestamente infondato. Quanto al
rilievo officioso di una causa di nullità diversa da quella prospettata .
dalla parte, deve rilevarsi che il giudice innanzi al quale sia stata
proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare di ufficio
l’esistenza di una causa di quest’ultima diversa da quella allegata
dall’istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto
autodeterminato, sicché è individuata indipendentemente dallo .
specifico vizio dedotto in giudizio (Cass. n. 15408 del 26/07/2016).
Quanto alla dedotta violazione del diritto di difesa, la giurisprudenza di
questa Corte ha statuito che la violazione dell’art. 101 c.p.c. «è rilevante
come causa di i mpugncqione della sentenza solo quando la parte che se ne dolga
prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto fàr valere in sua dile- sa qualora il
contraddittorio sulla questione oggetto di rilievo officioso fosse stato tempestivamente
attivato, in quanto, alla stregua del canone costitu.zionale di ragionevole durata del
processo, detta indiaqione non costituisce un adempimento fine a se stesso, la cui
omissione e censurabile in sede d’impugnazione a prescindere dalle sue conseguen,ze •
pratiche, ma assume rilievo solo in quanto finaliata all’eserckio e ettivo dei
poteri di difesa» (Cass. n. 25054 del 07/11/2013, Rv. 629139 — 01).
Invero, non sussiste la nullità della sentenza nel caso in cui il giudice
esamini d’ufficio, come nella specie, una questione di puro diritto,
senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di
essa l’apertura della discussione (c.d. terza via), giacché da tale
omissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale
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n. 3949/2016, n. 4907/2017).

diverso dall’error inris in indicando” ovvero dall’error in indicando de iure

procedendi”, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione
della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato (Cass., sez.
un., n. 20935/2009; in senso conforme, da ultimo, Cass.-12977/2017).
In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Non occorre

considerazione della mancata attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo contributo unificato. pari a
quello dovuto per il ricorso.

Così è deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 ottobre 2017.

Il Presidente
(dr. Andrea Scaldaferri)

provvedere in ordine alle spese processuali del presente giudizio in

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