Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29984 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. I, 31/12/2020, (ud. 12/11/2020, dep. 31/12/2020), n.29984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14757/2015 proposto da:

Interporto Sud Europa S.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lima n. 7,

presso lo studio dell’avvocato Iannuccilli Pasquale, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.I., elettivamente domiciliata in Roma, Via Nizza n. 59,

presso lo studio dell’avvocato Di Amato Astolfo, rappresentata e

difesa dall’avvocato Stanga Domenico, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1308/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2020 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

PREMESSO

che:

– la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 468/2015, depositata in data 17/3/2015 – in controversia promossa da C.I., proprietaria di terreni per una superficie di mq. 14.221 nel comune di (OMISSIS), oggetto di espropriazione con decreto del 10/8/2005, nei confronti della Interporto Sud Europa, Ente espropriante in qualità di soggetto attuatore della progettazione, realizzazione e gestione dell’Interporto (OMISSIS), al fine di sentire determinare la giusta indennità di esproprio – ha determinato in Euro 568.840,00 l’indennità di espropriazione ed in Euro 76.651,03 l’indennità di occupazione legittima, dovute da Interporto, oltre interessi legali;

– in particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che, in difetto di accordo tra le parti sull’indennità, l’area, collocata nel PRG del Comune di Maddaloni, vigente alla data dell’esproprio, in zona omogenea D/15/1, destinata alla realizzazione dell’impianto produttivo Interporto (OMISSIS), era da ritenersi edificabile;

– avverso la suddetta pronuncia, notificata il 30/3/2015, la Interporto Sud Europa spa ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 29/5/2015, affidato a tre motivi, nei confronti di C.I. (che resiste con controricorso, notificato il 7/7/2015);

– è stata depositata rinuncia al ricorso da parte della Interporto Sud, con allegata transazione intervenuta tra le parti.

Diritto

RITENUTO

che:

– va, in via preliminare, dichiarata la cessazione della materia del contendere, a fronte della transazione della lite, essendo sopravvenuta una situazione che ha eliminato la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l’interesse ad agire ed a contraddire;

– l’esito del ricorso giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione;

– non deve disporsi il pagamento del doppio contributo. Infatti in tema di impugnazioni, la “ratio” del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 19464/2014; Cass., n. 13636/2015; Cass., n. 3542/2017; Cass., n. 14267/2017).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

 

 

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