Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29984 del 25/10/2021

Cassazione civile sez. I, 25/10/2021, (ud. 13/10/2021, dep. 25/10/2021), n.29984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21605/2019 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio

Cesare n. 14, presso lo studio dell’avvocato Romanelli Emanuela,

rappresentata e difesa dall’avvocato Alimena Eliseo Alfonso, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

H.M.A., rappresentato dal procuratore speciale Libal

Hilal Mohamed Aden, elettivamente domiciliato in Roma, Via degli

Scipioni n. 110, presso lo studio dell’avvocato Machetta Marco,

rappresentato e difesi dall’avvocato Gaviraghi Francesco, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 619/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

pubblicata il 12/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2021 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Firenze, adito da H.M.A., accertava che l’abitazione sita in (OMISSIS), era di proprietà comune tra il medesimo e la moglie B.M.; disponeva quindi richiamarsi la causa sul ruolo onde procedere alla divisione dell’immobile;

la sentenza, per quanto qui rileva, veniva impugnata dalla B.;

la Corte d’appello di Firenze respingeva il suddetto gravame;

premetteva che il nuovo testo dell’art. 191 c.c., conseguente alla L. n. 55 del 2015, non è applicabile retroattivamente, e assumeva, quanto alla proprietà del bene, che l’appellante non era stata in grado di dimostrare, in funzione dell’asserita donazione indiretta, che il prezzo fosse stata pagato interamente dal padre; aggiungeva quindi che la di lui testimonianza non poteva considerarsi esaustiva nel senso di cui all’art. 179 c.c., lett. b);

la sentenza d’appello, depositata il 18 marzo 2019 e notificata il 7 maggio 2019, è stata ulteriormente impugnata dalla B. con ricorso per cassazione retto da tre motivi;

l’intimato ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – col primo motivo la ricorrente, richiamando la L. n. 55 del 2015, art. 3 censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 191 c.c. come modificato dalla legge stessa;

sostiene che in base a tale norma la corte territoriale avrebbe dovuto procedere all’accertamento dell’ambito della comunione legale tenendo conto dell’entrata in vigore della legge suddetta rispetto ai giudizi in corso;

derivando la necessità di far decorrere lo scioglimento della comunione legale dalla data dei provvedimenti presidenziali assunti nella causa di separazione personale ((OMISSIS)), la conseguenza sarebbe stata che l’immobile di cui è causa, acquistato nell’anno 1995 con pagamento fatto dal proprio genitore, non era entrato in comunione;

II. – il motivo non ha fondamento;

in materia di comunione legale tra coniugi, la disposizione transitoria di cui alla L. n. 55 del 2015, art. 3 con la quale è stato modificato anche il momento in cui cessa la comunione dei beni tra i coniugi con introduzione dell’art. 191 c.c., nuovo comma 2 dispone che la novella si applica “ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”;

essa non opera per i giudizi di divisione della comunione de residuo già pendenti al momento dell’entrata in vigore della detta riforma, in coerenza con il principio di irretroattività dettato dall’art. 11 preleggi (v. Cass. n. 4492-21);

III. – col secondo mezzo la ricorrente deduce la “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per motivazione apparente in punto di attendibilità del teste B.A. e conseguente applicabilità dell’art. 179 c.c., lett. b)”;

il motivo, ove non inammissibile per eccentricità rispetto alla effettiva ratio della decisione, è manifestamente infondato;

la corte d’appello ha ritenuto indimostrato il fatto dell’integrale pagamento del prezzo da parte di B.A., padre della ricorrente; e da ciò ha tratto che la prova non fosse concludente in relazione al presupposto della donazione indiretta del bene;

l’affermazione è in linea col pacifico insegnamento di questa Corte che, in ipotesi di acquisto di un immobile, vuole configurabile la donazione indiretta ove tale acquisto sia avvenuto con denaro interamente fornito da un terzo per spirito di liberalità;

difatti proprio per tale ragione il negozio, che ha una sua causa onerosa, può produrre, insieme all’effetto diretto che gli è proprio, anche quello indiretto relativo all’arricchimento del destinatario della liberalità (v. Cass. n. 4015-04, Cass. 1986-16, Cass. n. 19400-19);

posto che la motivazione esibita dalla corte d’appello ben consente di cogliere la ragione spesa, così da non potersi dire parvente, vi è che l’attuale ricorso contraddice la censura;

la ricorrente ha ammesso che l’acquisto fu perfezionato mediante l’accensione di un mutuo da parte sua, in aggiunta alle iniziali rateazioni pagate dal padre dopo la prenotazione del bene presso la cooperativa edilizia costruttrice;

ciò comporta la sostanziale inconcludenza della censura rispetto alla tesi sostenuta, dal momento che in una situazione simile mai potrebbe discorrersi di donazione indiretta dell’immobile;

III. – il terzo motivo, che denunzia la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in tema di condanna alle spese del giudizio d’appello e al doppio del contributo unificato, non assume dignità di autonoma doglianza, essendo semplicemente correlato alla domanda di cassazione della sentenza;

IV. – le spese processuali seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 5.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

 

 

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