Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29984 del 13/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 29984 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 10499-2015 proposto da:
UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE
ARNALDO DA BRESCIA N.9/10, presso lo studio dell’avvocato
ANDREA FIORETTI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente contro
FALLIMENTO n.911 /02 GEOSON DA FONDAZIONI F,
APPLICAZIONI SPECIALI ALLE COSTRUZIONI S.P.A. ci.
00904771003, in persona del suo curatore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PIETRO PAOLO RUBENS n.31, presso lo studio
dell’avvocato LUIGI AMERIGO BOTTAI, che la rappresenta e
difende;

– controrícorrente –

Data pubblicazione: 13/12/2017

avverso la sentenza n. 1590/2014 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 10/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/10/2017 dal Consigliere Dott.’ MARIA ACIERNO.

Con sentenza del 23/10/2003 il Tribunale di Roma — in accoglimento
della domanda di revocatoria fallimentare avanzata dalla curatela del
Fallimento di Geosonda s.p.a. n. 911/2002 nei confronti del Banco di
Sicilia (poi incorporata in Unicredit S.p.a.) — revocava e per l’effetto
dichiarava inefficaci nei confronti della massa dei creditori, ai sensi
dell’art. 67, comma II, L.f., le rimesse effettuate dalla Geosonda in bonis
nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento su tre conti correnti
intrattenuti presso predetta Banca, condannando per l’effetto
quest’ultima a restituire alla curatela la somma complessiva di €:
1.785.209,71, oltre interessi legali.

La Corte d’appello di Roma, investita dell’impugnazione proposta dalla
Banca, ha respinto integralmente il gravame con sentenza del
20/02/2014. A sostegno della decisione la Corte territoriale, per quel
che ancora interessa, ha condiviso pienamente la valutazione del
giudice di prime cure circa la prova della sussistenza della scientia
decoctionis da parte dell’Istituto di credito. In particolare, ha rilevato che
i molteplici dati documentali (anomalo andamento dei conti, continui
sconfinamenti, numerosi decreti ingiuntivi, molteplici procedure
esecutive, rilevante e coevo indebitamento nei confronti di altre
banche), unitamente alla naturà di creditore qualificato della Banca,
dovevano ritenersi senz’altro indicativi della conoscenza in concreto
Ric. 2015 n. 10499 sez. M1 – ud. 10-10-2017
-2-

RAGIONI DELLA DECISIONE

dello stato di crisi. Inoltre, di rilevante valore probatorio doveva
considerarsi la segnalazione effettuata dallo stesso Banco di Sicilia alla
Centrale rischi della Banca d’Italia in merito alla situazione della
Geosonda.

sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso la curatela
del Fallimento di Geosonda s.p.a.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis, comma II,
c.p.c.

Con l’unico motivo di censura la banca lamenta la violazione degli artt.
2697, 2727, 2729 c.c. e 67, comma II, L.f., in relazione all’art. 360, n. 3,
c.p.c., in quanto la Corte d’appello ha fondato la prova dell’elemento
soggettivo su una serie di elementi presuntivi senza ancorarli
minimamente al momento della loro pubblicazione (quanto ai protesti
e alla segnalazione alla centrale rischi), della notifica (quanto ai decreti
ingiuntivi e alle procedure esecutive mobiliari), e dei depositi (quanto ai
bilanci della società fallita). Invero, non risulta la prova di protesti
pubblicati a carico del fallito in epoca sospetta, dell’emissione di decreti
ingiuntivi o della pendenza di procedure esecutive promossi anch’essi
in epoca sospetta. La banca, peraltro, non ha la possibilità di conoscere
l’emissione di decreti ingiuntivi o la pendenza di esecuzioni mobiliari a
carico del debitore. Quanto, infine, alla segnalazione effettuata
dall’Istituto di credito alla Centrale rischi, essa non può considerarsi
prova piena, in quanto si trattava di segnalazione “a rischio per
scadenza e revoca”, categoria che non costituisce situazione di
anomalia per il ceto creditorio.

Ric. 2015 n. 10499 sez. M1 – ud. 10-10-2017
-3-

Avverso suddetta pronuncia ricorre per cassazione Unicredit S.p.a.

Il ricorso è inammissibile, in quanto, pur denunciando la violazione
degli artt. 2727 e 2729 c.c., in realtà mira a sottoporre allo scrutinio di
questa Corte la motivazione con la quale è stata ritenuta dimostrata la
scientia decoctionis da parte dell’istituto di credito.
La Corte territoriale non ha fatto riferimento alla mera conoscibilità

di fatto, indicate in sentenza, la prova indiretta della conoscenza
effettiva di tale stato in capo all’odierna ricorrente. Le doglianze
prospettate sul punto si risolvono in una mera contestazione delle
valutazioni espresse dal giudice del merito e nella sollecitazione di un
diverso apprezzamento del materiale probatorio, laddove, secondo la
consolidata giurisprudenza di questa Corte, la scelta degli elementi che
costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui dagli
stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un
apprezzamento di fatto che come tale sfugge al controllo di legittimità,
salvo il vizio di motivazione, che nella specie non è denunciato (ex
multú, Cass. 8827/2011;•Cass. n. 3336/2015; Cass. 4866/2017).
Non può, in ogni caso, essere condiviso quanto dedotto in memoria
dalla ricorrente relativamente all’incoerenza e all’illogicità della
motivazione: invero, la Corte distrettuale ha valorizzato, del tutto
incensurabilmente, la segnalazione effettuata nel 2000 dalla Banca
odierna ricorrente alla Centrale rischi, unitamente a molteplici altri
elementi indiziari, tutti letti alla luce delle concrete condizioni e della
posizione della creditrice, nel contesto temporale dei pagamenti
revocandi (Cass. n. 882 -74,k2-011).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le
spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano
come in dispositivo.

Ric. 2015 n. 10499 sez. M1 – ud. 10-10-2017
-4-

astratta dello stato di insolvenza, bensì ha tratto da talune circostanze

P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente a
rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in euro
10000 per compensi, 100 per esborsi, oltre accessori di legge.

della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.

Così è deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 ottobre 2017.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA