Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29983 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. I, 20/11/2018, (ud. 18/06/2018, dep. 20/11/2018), n.29983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26521/2014 proposto da:

Deutsche Bank S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Sant’Andrea

della Valle n. 6, presso lo studio dell’avvocato D’Ercole Stefano,

che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.A., F.L., quali eredi di

C.d.S.M.G.M., elettivamente domiciliati in Roma, Piazzale delle

Belle Arti n. 2, presso lo studio dell’avvocato Potì Francesca, che

li rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4896/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/06/2018 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

che:

C.d.S.M.G.M. e F.L. avevano agito nei confronti della Deutsche Bank SPA (di seguito, la banca) con riferimento ad alcune operazioni di investimento, segnatamente la compravendita in data 30/10/2000 di titoli (OMISSIS) e due compravendite in data 19/12/2000 di titoli (OMISSIS) chiedendo:

– in via principale di accertare la nullità delle compravendite, ovvero in subordine l’annullamento, con condanna della banca alla restituzione degli importi investiti ed al risarcimento del danno, oltre accessori ed interessi;

– in via subordinata l’inadempimento della banca agli obblighi discendenti dal contratto di negoziazione dell’08/10/1999, con condanna al risarcimento dei danni, oltre interessi ed accessori;

– in via ulteriormente gradata l’inefficacia della compravendita del 30/10/2000 ex art. 1711 c.c., ed il risarcimento dei danni.

La domanda sortiva esito favorevole sia in primo che in secondo grado, sia pure con parziale riforma della prima decisione.

La Corte di appello, infatti, ravvisava la responsabilità della banca per violazione degli obblighi informativi ex art. 21 del TUF e del Regolamento Consob n. 11522/1998; ravvisava altresì la ricorrenza del nesso causale tra l’inadempimento, costituito dalla violazione degli obblighi informativi che avrebbe indotto gli investitori a scelte ben più rischiose di quelle che gli investitori sarebbero stati in grado di sopportare, e il danno conseguenza lamentato dai clienti e condannava la banca al risarcimento del danno, disponendo – in riforma della prima decisione – la decurtazione delle somme ricevute dagli investitori per l’incasso di cedole.

La banca ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con tre mezzi corredati da memoria, nei confronti di F.A. e L., quali eredi di C.d.S.M.G.M..

Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo (fol. 25 e ss.) si denuncia la violazione per erronea e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 112 e 116 c.p.c. e art. 29 del Regolamento CONSOB n. 11522 del 1998- la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 21 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., art. 26 del Reg. CONSOB, Allegato 3, sub. II.

La censura critica l’accertamento dell’inadempimento contrattuale della banca compiuto dalla Corte di appello sulla ravvisata insussistenza di una informazione adeguata in concreto in relazione alla situazione personale e finanziaria dei clienti e del fatto che in caso di operazione inadeguata la banca avrebbe potuto eseguire l’ordine di investimento solo se impartito dall’investitore per iscritto.

La ricorrente si duole che la Corte di appello non abbia chiarito il contenuto di “informazione adeguata” che avrebbe dovuto essere fornita al cliente.

Indica quindi una serie di elementi che avrebbero dovuto far propendere per l’adeguatezza: la circostanza che i titoli inizialmente avevano dato frutti; il fatto che default della Cirio si fosse palesato solo nel 2003 e che non poteva costituire oggetto di informazione in tempi anteriori.

Sembra sostenere ancora che il difetto di informazione avrebbe al più riguardato la gestione del portafoglio titoli e non il mandato di acquisto e denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione alle domande originariamente svolte dagli attori (fol. 30), con censura inammissibile per mancanza di specificità, posto che avendo la Corte di appello confermato sul punto la prima decisione, la questione avrebbe dovuto essere posta con i motivi di appello.

Sostiene che i bond erano normali obbligazioni e che la banca senza avere svolto alcuna sollecitazione al pubblico risparmio – aveva eseguito un mandato; sostiene che i clienti, con notevoli cognizioni finanziarie, erano adusi ad operare sul mercato (fol. 35). Critica il fatto che la Corte di appello abbia ritenuto che gli investitori erano “clienti al dettaglio”.

Censura quale vizio motivazionale la mancata considerazione che la banca avesse agito in base a mandato di acquisto con l’effetto che l’operazione non era soggetta alla normativa in tema di intermediazione finanziaria (fol. 42).

Sostiene che, non essendovi stata alcuna inadeguatezza delle operazioni, il nesso di causalità andava provato dagli investitori.

1.2. Il motivo, tutto incentrato sulla mancanza di inadeguatezza delle operazioni, è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi e perchè è formulato in modo assertivo.

1.3. E’ necessario porre in evidenza che la decisione impugnata conferma e fa propria la statuizione di primo grado (riportata ai fol. 3/6), per poi affrontare i motivi di appello specificando e puntualizzando la motivazione nella misura richiesta da questi ultimi.

Invece il motivo di ricorso prescinde da quanto accertato in primo grado circa la non conformità a legge dei contratti oggetto del giudizio perchè privi di informative su natura, rischi ed implicazioni delle operazioni ed anche sull’inadeguatezza dell’operazione, quest’ultima lasciata desumere solo dalla dichiarazione generica dell’investitore di essere stato informato, senza possibilità di conoscere il contenuto dell’informativa (fol. 4).

Ne consegue che la censura – che nulla dice circa l’effettivo assolvimento degli obblighi informativi da parte della banca e non illustra le caratteristiche specifiche dei titoli negoziati e delle operazioni compiute, ma prende in esame le caratteristiche soggettive dei clienti focalizzando l’attenzione, circa il tema dell’adeguatezza dell’informazione, sulla loro pregressa esperienza, piuttosto che sulle operazioni e sui titoli – trascura in tal modo la principale ratio decidendi e cioè quella secondo la quale la banca non aveva fornito alcuna informazione, in contrasto con le disposizioni del TUF e del Regolamento CONSOB (fol. 4 della sent.), e men che mai una informazione adeguata (fol. 8).

Ne consegue che la doglianza proposta in merito all’accertamento della ricorrenza del nesso di causalità è ugualmente inammissibile poichè presuppone per accertato un fatto, la sussistenza di un’informazione adeguata, diverso da quello che risulta accertato, e cioè la più ampia e grave assenza di informazione tout court.

1.4. Del tutto fuori contesto, in disparte dalla novità, è il richiamo alla disciplina del mandato codicistico, fondata su una frase estrapolata dalla sentenza di primo grado, atteso che sia la pronuncia di primo che di secondo grado iscrivono indubitabilmente la vicenda nell’ambito dei rapporti di intermediazione finanziaria e che la specifica disciplina prevista per l’intermedazione finanziaria prevale su quella codicistica.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione per erronea e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1223,1224,1225 e 2056 c.c. e art. 112 c.p.c..

La ricorrente ricorda di avere appellato la decisione di primo grado assumendo l’erroneità del riconoscimento della rivalutazione monetaria nella liquidazione del danno perchè non oggetto di specifica prova e critica il criterio di liquidazione del danno adottato.

2.2. Il motivo è inammissibile.

2.3. La Corte di appello ha escluso che il Tribunale avesse riconosciuto un maggior danno ex art. 1224 c.c., come invece sostenuto dalla appellante, e confermando la prima statuizione ha affermato che era stato riconosciuto il danno da ritardato pagamento liquidato secondo criteri equitativi e presuntivi conformi a quelli indicati da Cass. Sez. U. 17/02/1995 n. 1712.

A fronte di ciò la censura, da un lato, è nuova laddove si incentra nella richiesta di applicazione dell’art. 1225 c.c., sostenendo che il risarcimento del danno da ritardato pagamento doveva essere limitato al danno prevedibile nel tempo in cui era sorta l’obbligazione, posto che alla stregua del ricorso la questione non risulta tra i motivi di appello; dall’altro, sostanzialmente critica in maniera inammissibile la valutazione compiuta dal Tribunale e confermata dalla Corte di appello – che ha proceduto motivatamente alla liquidazione con metodo equitativo e presuntivo, atteso che “l’esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito” (Cass. 5090 del 15/03/2016, n. 18637 del 27/07/2017, v. anche Cass. n. 8213 del 04/04/2013), come nel caso è avvenuto: la doglianza sostanzialmente invoca una rivalutazione del merito alla luce di circostanze dedotte solo in via ipotetica (fol. 48 – perdita del capitale investito e aspettative di rendita dei titoli).

2.4. Da ultimo va osservato che la denuncia di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., da parte del Tribunale e, quindi, della Corte di appello, per avere liquidato il danno in misura maggiore da quello richiesto dagli investitori (fol. 51 e ss.), appare inammissibile per carenza di specificità poichè nel ricorso non si precisa se la questione – non menzionata nella sentenza di secondo grado – sia stata posta con i motivi di appello.

3.1. Con il terzo motivo la banca denuncia a violazione dell’art. 91 c.p.c., art. 92 c.p.c., comma 2, artt. 112 e 132 c.p.c., nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., con riferimento alla condanna alle spese di lite sulla considerazione della reiezione di gran parte delle domande attoree in primo grado; lamenta che non è possibile evincere dalla motivazione le ragioni della intera collocazione delle spese del giudizio a carico della banca.

3.2. Il motivo è inammissibile, perchè quella di compensare le spese è una facoltà, non un obbligo del giudice, il quale è tenuto a motivare solo allorchè la eserciti, mentre il mancato esercizio di tale facoltà non deve essere motivato e non è censurabile in cassazione (per tutte, Cass. Sez. U. n. 14989 del 15/7/2005).

4. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo a favore della parte controricorrente.

P.Q.M.

La Corte:

– Rigetta il ricorso;

– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfetariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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