Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29983 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/11/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 19/11/2019), n.29983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1954/2017 R.G. proposto da:

ENIPOWER SPA (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. MAURIZIO LOGOZZO

e dall’Avv. ROCCO AGOSTINO, elettivamente domiciliato presso

quest’ultimo in Roma, Via Delle Milizie, 34;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna n. 1721/8/16, depositata il 17 giugno 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2019

dal Consigliere D’Aquino Filippo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La ricorrente ha impugnato l’atto di irrogazione di sanzioni per errata compilazione della sanzione amministrativa conseguente alla non corretta compilazione della dichiarazione riguardante l’imposta sulla produzione e sul consumo dell’energia elettrica relativa all’anno 2003;

che la CTP ha rigettato il ricorso della contribuente e la CTR, con sentenza in data 17 giugno 2016, ha rigettato l’appello, evidenziando come non sussiste l’esenzione di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 52, comma 2, lett. o-bis, pro tempore vigente, non potendo la contribuente considerarsi autoproduttore unitamente alle altre imprese presenti nello stabilimento petrolchimico di Ravenna; in particolare la CTR ha ritenuto che il consumo complessivo dell’energia elettrica da parte delle altre imprese collocate all’interno del medesimo stabilimento petrolchimico non può contribuire a formare i consumi propri del produttore al fine del raggiungimento della soglia quantitativa di 1.200.000 kwh, oltre la quale è prevista l’esenzione;

che la CTR ha, inoltre, escluso la sussistenza delle condizioni di incertezza della normativa;

che propone ricorso per cassazione la società contribuente affidato a quattro motivi di ricorso, ulteriormente illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’ufficio;

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione di legge in relazione al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, nonchè del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 57 e dell’art. 2935 c.c., per non avere la CTR fatto applicazione del regime di prescrizione quinquennale per le imposte relative al periodo gennaio – aprile 2003; deduce parte ricorrente che la prescrizione decorre dalla data del consumo per cui, essendo la contestazione risalente alla data di notificazione del PVC (14.05.2008), sarebbero presc te le imposte relative al periodo precedente;

che con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1995 (TUA), art. 55, comma 1, e art. 59, comma 2, lett. c) nella parte in cui la CTR non ha considerato che la dichiarazione di consumo avrebbe correttamente indicato i quantitativi di energia elettrica effettivamente consumata e che l’errore sarebbe da ascrivere alla erronea liquidazione dell’imposta da parte dell’Ufficio; rileva parte contribuente come al produttore sia riservata unicamente la presentazione di una dichiarazione di consumo ma non anche la liquidazione dell’imposta;

che con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’art. 52 TUA, comma 2, lett o-bis nel testo pro tempore vigente, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso l’esistenza di una esenzione dall’imposta di carattere oggettivo, per il fatto che l’energia sarebbe stata prodotta all’interno di opifici industriali con consumi superiori a 1.200.000 kwh; deduce parte ricorrente la rilevanza del fatto che l’energia elettrica venga prodotta e impiegata all’interno di una officina elettrica od opificio industriale, indipendentemente dal fatto che i fruitori dell’energia siano altri soggetti (terzi o società appartenenti al medesimo gruppo societario), i quali utilizzino l’energia all’interno del medesimo opificio; deduce che ciò che rileva è la autorizzazione concessa a suo tempo alla ricorrente a godere del regime di autoproduzione di energia, avutosi riguardo a una nozione di tipo oggettivo (industriale) di autoproduzione, prescindendosi dalla pluralità e dal numero di soggetti economici che operino all’interno del medesimo stabilimento;

che con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3 e al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha ritenuto sussistente l’equivocità della nozione di opificio industriale contenuta nell’art. 52 TUA, comma 2, lett. o-bis; deduce il ricorrente esservi incertezza interpretativa alla luce della interpretazione invalsa nella giurisprudenza di merito in relazione al caso in esame;

che il primo motivo si rivela inammissibile, posto che nella sentenza impugnata non vi è traccia di tale argomentazione, per cui il ricorrente avrebbe dovuto censurare nelle forme dell’error in procedendo l’omessa motivazione sotto tale specifico profilo;

che il secondo e il terzo motivo, da valutare congiuntamente (il secondo attinente alla infedeltà della dichiarazione di consumo in relazione alle modalità di compilazione della stessa, il terzo ai sottostanti criteri sostanziali di compilazione della dichiarazione), sono infondati; la CTR ha, difatti, evidenziato un “errore nella compilazione della dichiarazione, la quale doveva avere invece come riferimento l’energia elettrica singolarmente prodotta da Enipower SPA”, avendo la contribuente “seguito erroneamente il criterio cumulativo ai fini della liquidazione dell’imposta erariale”; sicchè la violazione commessa dalla ricorrente non attiene alla corretta indicazione dei quantitativi di energia elettrica effettivamente consumata, come vuole il ricorrente, bensì consegue al fatto che parte contribuente ha cumulato ai propri consumi mensili quelli delle altre imprese a cui l’energia era stata ceduta, incorrendo per ciò solo in dichiarazione infedele;

che, quanto al profilo sostanziale sotteso dalla menzionata infedele dichiarazione di consumo, va ribadito il principio affermato da questa Corte, secondo cui l’esenzione dall’imposta erariale sull’energia elettrica, concessa dall’art. 52 TUA, comma 2, lett. o-bis (nel testo pro tempore vigente) in caso di consumo mensile superiore a 1.200.000 kwh in regime di autoproduzione, non può riferirsi al consumo complessivo di una pluralità di imprese solo per il fatto che tali imprese siano incluse nello stesso comprensorio industriale, occorrendo in tal caso disaggregare, ai fini del riconoscimento del beneficio, i consumi mensili di ogni singola impresa (Cass., Sez. V, 12 febbraio 2019, n. 4034);

che la ragione di tale interpretazione sta nel fatto che la norma prevede un meccanismo di tariffazione regressivo (in deroga al generale principio costituzionale della progressività), in cui a maggiori consumi conseguono minori imposte, ma lo fa in via eccezionale nel caso di produzione di energia “utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato” a favore di coloro che possano qualificarsi quali “autoproduttori” di energia;

che tale tariffazione regressiva consegue alla valorizzazione strategica da parte del legislatore della funzione economica della autoproduzione di energia, costituita dalla generazione di energia da parte di un soggetto che eserciti, all’interno di una officina di produzione di energia elettrica, una attività imprenditoriale non a sè stante (di produzione o di scambio), ma funzionale ad altra attività produttiva svolta dal medesimo soggetto imprenditoriale;

che l’autoproduzione non sussiste, viceversa, nell’ipotesi in cui il soggetto produttore agisca nell’esercizio di una attività commerciale di scambio dell’energia con terzi, ove le tariffe devono essere commisurate ai consumi delle singole unità produttive e non a quelli effettuati cumulativamente da tutti gli stabilimenti che portano a conclusione le lavorazioni dell’unico processo produttivo (Cass., Sez. V, 23 novembre 2011, n. 24687), perchè in questo caso la produzione di energia è finalizzata all’attività commerciale di cessione a favore di economie terze; il che comporta la riespansione del generale principio, secondo cui l’obbligo impositivo si ricollega alla mera erogazione per il consumo, indipendentemente dagli schemi negoziali utilizzati (Cass., Sez. V, 20 settembre 2017, n. 21816), ovvero, come nel caso di specie, indipendentemente da chi siano i titolari degli impianti cessionari, per il solo fatto che si verifica uno scambio tra economie terze dell’energia prodotta, ossia uno scambio tra un produttore di energia e un consumatore di energia (Cass., sez. V, 7 marzo 2012, n. 3537);

che il quarto motivo è infondato, posto che in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie sussiste incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, qualora sia ravvisabile una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita al giudice, unico soggetto dell’ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (Cass., Sez. V, 1 febbraio 2019, n. 3108); nel qual caso, al fine dell’incertezza normativa oggettiva, deve aversi riguardo al contrasto interpretativo assunto nella giurisprudenza di legittimità, alla quale soltanto spetta assicurare l’uniforme interpretazione della legge, senza che assumano rilevanza eventuali contrasti nella giurisprudenza di merito (Cass., Sez. V, 6 febbraio 2019, n. 3431);

che, ulteriormente, il fenomeno dell’incertezza normativa oggettiva può essere desunto dal giudice attraverso la rilevazione di una serie di “fatti indice”, quali (oltre al rilevato contrasto giurisprudenziale) la difficoltà d’individuazione delle disposizioni normative, la difficolta di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica, la difficolta di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata, la mancanza o contraddittorietà di informazioni amministrative, la mancanza o la contraddittorietà di prassi amministrative, il contrasto tra la prassi amministrativa e l’orientamento giurisprudenziale, il contrasto tra opinioni dottrinali, l’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma preesistente (Cass., Sez. V, 17 maggio 2017, n. 12301);

che non può, pertanto, costituire incertezza normativa oggettiva un contrasto, peraltro risalente, insorto nella sola giurisprudenza di merito, in assenza dell’allegazione di ulteriori fatti-indice;

che il ricorso va, pertanto, rigettato, con regolazione delle spese del giudizio secondo soccombenza, nonchè con applicazione del principio di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso; condanna ENIPOWER SPA al pagamento delle spese processuali in favore di AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, che liquida in Euro 7.800,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis,.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 4 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 19 novembre 2019

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