Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29983 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29983 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 9401-2015 propostp. da:
GIUSEPPE E LOREDANA ROCCHIA S.R.L. C.F. 00084870708 già
Giuseppe e Loredana ROCCHIA s.n.c., società in liquidazione, in
persona del liquidatore pro tempore, ROCCHIA GIUSEPPE,
ROCCHIA LOREDANA, elettivamente domiciliati in ROMA,
LUNGOTEVERE I\LUZZIO .n.1, presso lo studio dell’avvocato
ELEONORA REALE, rappresentati e difesi dall’avvocato LUCIANA
ROSSI;

– ricorrente contro
ARENA NPL ONTE S.R.L. C.F. 04677860266, e per essa, quale
mandataria, UniCredit Credit Management BanK S.P.A., in persona
del legale rappresentante pro temporc,elettivàmente dorniciliata in
ROMA, VIA GUIDOBALDO DEL MONTE n.61, presso lo studio

Data pubblicazione: 13/12/2017

dell’avvocato GIUSEPPE RONL-kNO AMATO, rappresentata e difesa
dall’avvocato EGIDIO IANNUCCI;

– controricorrente contro

– intimata avverso la sentenza n. 41/2014 della CORTE D’APPELLO di
CAMPOBASSO, depositata il 20/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Giuseppe e Loredana Rocchia S.r.l. aveva stipulato nel 1974 un
contratto di apertura di credito con scoperto in conto corrente con
Unicredit S.p.a. (già Banca di Roma S.p.a.). Con atto di citazione
notificato il 22/02/2007 la società correntista ha convenuto in giudizio
la Banca dinanzi al Tribunale di Latino chiedendo che venisse
accertato che nessuna somma era dovuta dagli attori alla convenuta in
ragione del fatto che il credito risultava dall’applicazione di clausole e
prassi contrattuali anatocistiche, e che la Banca venisse condannata al
rimborso delle somme indebitamente pagate dalla correntista per
effetto dell’applicazione di interessi anatocistici.
Con sentenza del 20/10/2009 il Tribunale, dichiarata illegittima la
pratica dell’anatocismo, determinava, sulla base dell’espletata c.t.u., in
254.202,50 il saldo in favore della Banca, al netto dell’importo di €
177.728,21 non dovuto in quanto frutto dell’applicazione
dell’anatocismo.
Ric. 2015 n. 09401 sez. M1 – ud. 10-10-2017
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CAPITALIA SERVICE J.V. S.R.L.;

La Corte d’appello di Campobasso, investita dell’impugnazione
proposta dalla G. e P. Rocchia s.r.1., ha confermato integralmente la
decisione impugnata.
Ha rilevato innanzitutto il Collegio che l’azione esperita dagli attori

soltanto l’accertamento negativo del credito vantato stragiudizialmente
dalla Banca, ma, facendo leva sulla nullità di alcune clausole
contrattuali, domandavano la restituzione di quanto indebitamente
ricevuto dalla Banca medesima. L’unica documentazione prodotta in
giudizio si riferiva al periodo successivo al 01/01/1995, e il CTU aveva
considerato quale saldo iniziale all’01/01/1995 quello indicato
nell’estratto conto della banca. Sarebbe stato onere della G. e P.
Rocchia s.r.1., in qualità di attrice, produrre la documentazione del
rapporto anteriore al 01/01/1995 al fine di ricostruire in maniera
puntuale la vicenda contrattuale intercorsa tra le parti, in quanto la
Banca non era tenuta a fornire, ai sensi dell’art. 119 T.U.B., la
documentazione anteriore al quinquennio. Né l’onere della prova
gravante sulla società correntista poteva ritenersi assolto attraverso il
ricorso alla prova presuntiva, ovvero deducendo che la Banca abbia
praticato l’anatocismo anteriormente al 1995 (fatto ignorato) dalla
circostanza che l’abbia praticato successivamente a tale momento
(fatto noto).

Avverso suddetta pronuncia ricorre per cassazione la società
correntista sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso Arena
NPL One, che ha altresì depositato memoria adesiva alla proposta di
decisione.

Ric. 2015 n. 09401 sez. M1 – ud. 10-10-2017
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doveva qualificarsi come condictio indebiti, in quanto essi non chiedevano

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 2697 c.c. ex art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che il
giudice di merito abbia ripartito in maniera errata l’onere della prova,
in violazione del principio in base a cui l’attore in accertamento
negativo non è tenuto a provare l’inesistenza del credito vantato dal

anteriori al 01/01/1995 e si è vista riconoscere un credito di rilevante
entità senza aver provato che il saldo negativo portato dal primo
estratto conto prodotto fosse quello effettivo. Il saldo iniziale avrebbe
dovuto essere pertanto azzerato.
Con il secondo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 2727,
2729 c.c. e 115, 116, 118, 210 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 e 5,
c.p.c. A prescindere dall’attribuzione dell’onere della prova, la Corte
avrebbe dovuto ritenere provata la domanda di accertamento negativo
per via presuntiva, valorizzando l’accertato (seppure limitatamente al
periodo successivo al 01/01/95) illegittimo addebito sul c.c. di interessi
anatocistici non dovuti e il comportamento “ostruzionistico” della
Banca, che non ha fornito la documentazione al cliente e non ha
ottemperato all’ordine di esibizione del giudice (dal che il Collegio
avrebbe potuto e dovuto .trarre argomenti di prova ex art. 116 c.p.c.).

Ti primo motivo è manifestamente infondato. In primo luogo deve
rilevarsi che la qualificazione della domanda come di ripetizione
d’indebito costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice del
merito, e non censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in
maniera congrua ed adeguata, avuto riguardo all’intero contesto
dell’atto e senza che ne risulti alterato il senso letterale, tenuto conto,
in tale operazione, della formulazione testuale dell’atto stesso nonché

Ric. 2015 n. 09401 sez. M1 – ud. 10-10-2017
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convenuto. La Banca si è rifiutata di depositare gli estratti conto

del contenuto sostanziale della pretesa in relazione alle finalità che la
parte intende perseguire (Cass. n. 22893 del 09/09/2008, rv. 605117).
Nella specie la domanda, come testualmente riprodotta nel ricorso
(pag. 3), è stata così formulata: «1) Accettarsi e dichiararsi l’applicaione da
parte di Banca di Roma Sp.a• della pratica dell’anatocismo e (…) didaiararsi che

Roma s.p.a. al rimborso in favore della società di tutte le somme da quest’ultima
indebitamente pagate per effetto dell’applicaione di interessi anatocistici, di
commissioni di massimo scoperto, e per altre spese illegittime». La qualificazione
della Corte territoriale, secondo la quale — sul presupposto che l’azione
esperita dagli attori in primo grado non si limitasse alla richiesta di
accertamento negativo del credito ma, facendo leva sull’asserita nullità
di alcune clausole contrattuali, chiedesse la restituzione di quanto
pagato — ovvero si risolvesse in una condictio indebiti, è del tutto coerente
con la formulazione sopra indicata.
Peraltro, deve essere sottolineata l’ininfluenza della qualificazione
giuridica della domanda rispetto all’onere di provare i fatti costitutivi
della pretesa ex art. 2697 c.c., giacché questa Corte ha applicato, in un
caso del tutto analogo, il principio in forza del quale chi esperisce una
azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza
della propria domanda (Cass., n. 9201 del 07/05/2015).
Al riguardo non è calzante il richiamo al precedente di questa Corte n.
23974/2015 (pag. 13 del ricorso), in quanto nella specie era la-banca ad
avere agito tramite decreto ingiuntivo per ottenere il Ogamento dello
scoperto di conto, mentre nel caso di specie l’azione è stata proposta
dai correntisti, per cui si applica una diversa ripartizione dell’ous
probandi.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto l’omessa
utilizzazione, da parte del giudice di merito, di una presunzione
Ric. 2015 n. 09401 sez. M1 – ud. 10-10-2017
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nessuna somma è dovuta dagli attori alla convenuta. 2) Condannarsi la Banca di

semplice non può essere denunciata in Cassazione ove la motivazione
sia immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 2948 del 01/03/2001, Rv.
544273 — 01; Cass. n. 1103 del 18/01/2017).
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con applicazione del
principio della soccombenza in ordine alle spese processuali, liquidate

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere al
controricorrente le spese processuali, liquidate in curo 5000 per
compensi, 100 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma lquater, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.

Così è deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 ottobre 2017.

come in dispositivo.

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