Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29982 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. I, 31/12/2020, (ud. 12/11/2020, dep. 31/12/2020), n.29982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23612/2015 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Pierluigi Da

Palestrina 63, presso lo studio dell’avvocato Mario Contaldi, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Carlo Rolle, in forza

di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca in persona del

Ministro pro tempore, domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ex lege;

– resistente –

B.V., elettivamente domiciliato in Roma Via Flaminia 195,

presso lo studio dell’avvocato Sergio Vacirca, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Azzurra Beddini, in forza di procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2150/2015 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 26/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 152, depositato il 3/6/2014 M.A., collaboratore scolastico presso il Convitto Nazionale (OMISSIS), si è rivolto al Tribunale di Torino per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) e di B.V., direttore amministrativo della scuola ove prestava servizio.

Il ricorrente ha sostenuto che il B. aveva indebitamente rivelato alla Polizia giudiziaria che lui era stato in passato destinatario di contestazioni disciplinari e che tale notizia si era diffusa nell’ambito dell’istituto scolastico, così cagionandogli umiliazione, disagio e imbarazzo.

Si sono costituiti in giudizio sia il MIUR, sia il B., chiedendo entrambi il rigetto del ricorso.

Il Tribunale di Torino con sentenza del 26/3/2015 ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese in favore dei resistenti.

2. Avverso la predetta sentenza, notificata il 15/9/2015. ha proposto ricorso per cassazione M.A. con atto notificato il 25/9/2015, svolgendo due motivi.

Con atto notificato il 4/11/2015 ha proposto controricorso B.V., chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) si è costituito con memoria del 23/11/2015 ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

E’ stato segnalato il decesso dell’avv. Contaldi, peraltro codifensore del ricorrente, assistito anche da altro difensore.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Giova premettere che il Tribunale di Torino alle pagine 3 e 4 del provvedimento impugnato ha indicato quattro concorrenti ragioni della ritenuta infondatezza della domanda del ricorrente, espressamente indicandole come “tutte autonomamente sufficienti alla sua reiezione”; e cioè, sinteticamente: (a) la necessità della comunicazione dei dati personali a fini istituzionali; (b) l’estraneità della condotta del B. alla circolazione della notizia nel personale dell’istituto scolastico; (c) la mancata prova dei danni-conseguenza patiti; (d) il difetto di un coefficiente minimo di gravità e serietà per dar luogo a un pregiudizio non patrimoniale risarcibile.

1.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di una di esse o la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Sez. 5, n. 11493 del 11/05/2018, Rv. 648023-01; Sez. 1, n. 18641 del 27/07/2017, Rv. 645076-01; Sez. 3, n. 15350 del 21/06/2017, Rv. 644814 01; Sez. 6-5, n. 9752 del 18/04/2017, Rv. 643802-01).

1.2. La ragione autonoma indicata sub (b) e cioè l’estraneità della condotta imputata al B. alla diffusione dei dati personali di M.A. tra il personale dell’istituto scolastico non è stata censurata dal ricorrente.

Di conseguenza, l’esame dei motivi di ricorso va circoscritto al pregiudizio cagionato ad M.A. per effetto e in diretta conseguenza della comunicazione dei suoi dati personali (in particolare, informazioni circa alcune contestazioni inerenti l’ambito del rapporto di servizio) nella nota del (OMISSIS) indirizzata dal Direttore B.V. alla Polizia giudiziaria.

2. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti.

2.1. Il ricorrente si riferisce alla “palese estraneità alle funzioni del dirigente scolastico” e al “superamento dei limiti invalicabili di pertinenza, proporzionalità e coerenza con gli scopi istituzionali” ravvisabili nella comunicazione dei dati personali e disciplinari relativi al dipendente M.A. relativi all’anno 2013, effettuata d’iniziativa del direttore B. rispetto alle indagini penali sul fatto commesso dalla ex collega R. in danno dello stesso M. nel 2011.

Il ricorrente invoca in tale prospettiva il disposto del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 19, comma 2, che esige che la comunicazione di dati personali fra soggetti pubblici sia prevista da una specifica norma di legge o di regolamento, oppure sia comunque necessaria per il perseguimento di funzioni istituzionali.

2.2. Il testo dell’art. 360, n. 5, risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134, in tema di ricorso per vizio motivazionale deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Secondo la nuova formula, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. un., 07/04/2014, n. 8053; Sez. un., 22/09/2014, n. 19881; Sez. un., 22/06/2017, n. 15486).

Inoltre, secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

2.3. Giova premettere che non è in contestazione la natura di dati personali delle informazioni comunicate dal B. alla Polizia giudiziaria nella memoria del (OMISSIS): contestazioni del (OMISSIS) sui doveri di rispetto della documentazione da allegare alla richiesta di congedo; del (OMISSIS) in tema di attenzione sull’uso dei materiali; del (OMISSIS) in tema di modalità di sorveglianza e attenzione alle sue richieste.

Lo stesso Tribunale lo ha implicitamente riconosciuto, ritenendone peraltro la liceità e circoscrivendone la portata.

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 4, nel testo pro tempore vigente, definiva i dati personali come “qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”.

Nessun dubbio, quindi, è lecito nutrire sul fatto che siano stati comunicate informazioni di tal genere, anche se non propriamente collegate a procedimenti disciplinari sanzionatori veri e propri, ma piuttosto a richiami e ammonimenti rivolti per le vie brevi al dipendente nell’ambito del rapporto di servizio.

2.4. Attraverso la predetta denuncia di omesso esame di un fatto storico decisivo il ricorrente censura due valutazioni effettuate dal Giudice del merito in ordine alla riconducibilità della comunicazione effettuata dal Direttore B. all’esercizio delle funzioni del dirigente scolastico e alla pertinenza, proporzionalità e coerenza con gli scopi istituzionali, che sono effettivamente sorrette da una mera apparenza motivazionale.

2.5. Il Tribunale torinese ha affermato, in primo luogo, che le informazioni fornite dal B. alla Polizia Giudiziaria rientravano nell’ambito del dovere di leale collaborazione tra diverse Amministrazioni e buon andamento dell’attività amministrativa e che le stesse erano necessarie e opportune per la corretta valutazione dei fatti oggetto di un procedimento penale, e in particolare “dell’attendibilità della querela e delle persone coinvolte” ed ancora, in secondo luogo, che la comunicazione de qua era proporzionata e non eccedente, in quanto limitata alla generica esistenza delle contestazioni, senza diffusione di dettagli e specifico contenuto.

2.5. Così argomentando per ricondurre la comunicazione ai doveri di lealtà e collaborazione fra Amministrazioni statali, il Tribunale ha totalmente omesso di considerare che il ricorrente aveva dedotto che la Polizia giudiziaria non aveva richiesto alcunchè al Direttore scolastico e che questi si era attivato spontaneamente, sollecitato dall’indagata R., mentre il controricorrente sostiene di aver proposto l’invio della nota riepilogativa dopo un colloquio telefonico con l’Ispettore di Polizia giudiziaria: circostanza questa determinante che andava accertata e da cui non si poteva prescindere.

In secondo luogo, il Tribunale ha omesso di considerare che i tre richiami ((OMISSIS)) erano di molto successivi all’epoca del fatto per cui procedevano le indagini ((OMISSIS)) e comunque non presentavano il benchè minimo nesso con tale episodio: infatti R.M.A., coordinatrice dei servizi dei collaboratori scolastici, era indagata per aver diffamato il M., accusandolo di aver mangiato i gelati destinati ai ragazzi e i molto successivi richiami al M. riguardano imprecisioni amministrative e disattenzione in servizio.

In terzo luogo, l’affermazione del Tribunale che i dati forniti erano necessari e opportuni per la corretta valutazione dei fatti oggetto di procedimento penale è totalmente sprovvista di sostegno motivazionale, oltre che smentita dalla stessa vicenda; lo stesso vale per l’ulteriore affermazione che le stesse informazioni avrebbero potuto essere necessarie per la valutazione dell’attendibilità della querela, in difetto di qualsiasi legame inferenziale fra la riferita negligenza di un dipendente pubblico e la falsità di accuse da lui mosse circa una condotta diffamatoria patita da un superiore.

Non può dirsi altrettanto per la doglianza relativa alla mancata trasmissione di informazioni relative alla sig.ra R., del tutto ininfluente ai fini delle deduzioni del ricorrente e comunque completamente sfornita di base materiale, visto che il ricorrente non indica neppure quali informazioni il B. avrebbe omesso di trasmettere sul conto della querelata.

2.6. Il fondamento della presente censura non conduce alla cassazione della sentenza impugnata, sorretta validamente dalle altre concorrenti rationes decidendi, ma esige la correzione in parte qua della motivazione.

3. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all’art. 2697 c.c. e all’art. 187 c.p.c., nonchè al D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 11 e 15.

3.1. Il ricorrente lamenta che le prove orali da lui dedotte non siano state ammesse dal Tribunale per la ritenuta sufficienza dei documenti in atti, per poi pervenire al rigetto della domanda per difetto di prova del fatto costitutivo della pretesa azionata e del danno sofferto.

3.2. In questa prospettiva occorre tener presente quanto in precedenza rilevato al p. 1, che circoscrive il pregiudizio lamentato dal sig. M. a quello direttamente attribuito alla comunicazione dei suoi dati personali all’Ufficio di Polizia Giudiziaria (e per esso a Mo.Ro.) e al Pubblico Ministero, come dedotto nel p. 4 del ricorso, trascritto alle pagine 3-4 del ricorso per cassazione.

3.3. I capi di prova che avrebbero potuto assumere rilievo nella prospettiva delineata dal ricorrente sono quello del p. 7, secondo il quale “Nel periodo che va dal (OMISSIS) M.A. sia nei confronti dell’Ispettore Mo. ha palesato evidente imbarazzo, disagio e preoccupazione sia nel rapportarsi con l’ufficiale di P.G. che pure aveva prospettato una riconciliazione con la querelata R…..” e quello del p. 8, secondo il quale “All’Ispettore Mo. e ai colleghi M.A. aveva confidato di essersi sentito umiliato perchè i provvedimenti disciplinari a lui comminati erano stati comunicati all’esterno della scuola, in particolare, a in ufficiale di polizia giudiziaria e a un pubblico ministero, ed avevano messo in cattiva luce lui, che pure era parte offesa nel procedimento penale contro la collega R.”.

3.4. I predetti capitoli (su cui era stato indicato a teste il Mo.) erano tuttavia evidentemente inammissibili.

Il primo per l’evidente contenuto valutativo che richiedeva al teste di esprimere giudizi sullo stato d’animo dell’interlocutore e non su fatti storici precisi e specifici; il secondo perchè ininfluente, attenendo a dichiarazioni a sè favorevoli dello stesso attore ricorrente, che non avrebbero potuto certamente far prova a suo favore.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 2050 e 2059 c.c., nonchè al D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 11 e 15.

3.1. Il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia ritenuto non risarcibile il danno non patrimoniale provocato da disagio, imbarazzo e preoccupazione.

3.2. Il motivo è inammissibile, oltre che per ripercussione dell’inammissibilità del motivo precedente e per la mancata censura della ratio decidendi di cui al punto b) della sentenza impugnata, perchè non si confronta in modo critico e pertinente con i rilievi del Tribunale che al punto (d) ha ritenuto che la lesione e il danno conseguente fossero privi dei requisiti minimi di gravità e serietà richiesti dall’ordinamento per il superamento della soglia di tolleranza imposta dal dovere costituzionale di solidarietà, tenuto conto delle informazioni circolate che attenevano a semplici contestazioni mosse al ricorrente (e non a veri provvedimenti disciplinari), prive di riferimenti specifici.

3.3. Secondo la giurisprudenza, anche recentissima, di questa Corte, il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 15, pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno”, secondo i principi scanditi dalle fondamentali sentenze dell’11/11/2008 n. 2697226975 delle Sezioni Unite, in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicchè determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall’art. 11 del codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito (Sez. 6-1, n. 17383 del 20/08/2020, Rv. 658718-01; Sez. 3, n. 16133 del 15/07/2014, Rv. 632536-01).

3.4. Non solo il ricorrente non affronta la ragione addotta dal Tribunale, che peraltro si risolve in una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, ma omette anche di farlo nell’unica prospettiva potenzialmente rilevante, stante la mancata censura della ratio sub (b) (vedi p. 1), della serietà e gravità del pregiudizio scaturito dalla trasmissione dell’informazione esclusivamente alla Polizia giudiziaria e al Pubblico Ministero.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Quanto al controricorrente B., le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

Non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese quanto al MIUR, limitatosi al deposito di memoria in vista di una eventuale discussione orale.

Occorre infine disporre che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

P.Q.M.

La Corte

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente B.V., liquidate nella somma di Euro 1.600,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

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