Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29982 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. I, 20/11/2018, (ud. 13/06/2018, dep. 20/11/2018), n.29982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2542/14, proposto da:

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO s.p.a., in persona del legale rappres.

p.t., elett.te domic. in Roma presso l’avv. Loredana Piattoni,

rappres. e difesa dall’avv. Carlo Trentini con procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela del fallimento della (OMISSIS), società Alberghiera per

azioni, in persona dei curatori p.t., elettivamente domiciliata in

Roma, presso lo studio dell’avvocato A. Falconi Amorelli,

rappresenta e difesa dagli avv.ti Massimo Fabiani e Marco Capra,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto emesso dal Tribunale di Verona n. 104/13

depositato il 19/12/2013;

udita la relazione del Consigliere, Dott. Rosario Caiazzo, nella

Camera di consiglio del 13 giugno 2018.

Fatto

RILEVATO

che:

La Cassa di risparmio di Bolzano s.p.a. propose opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.p.a. – dichiarato con sentenza del 22.3.2012 in consecuzione di un concordato prevenivo con cessione dei beni, lamentando che il giudice delegato, con decreto del 22.10.12, aveva respinto la domanda d’insinuazione al passivo del credito con collocazione ipotecaria della somma di Euro 2.785.607,72 perchè non documentato e prescritto. Si costituì la curatela. Il Tribunale di Verona con decreto del 19.12.13, ha respinto l’opposizione osservando che, sebbene il primo motivo di gravame fosse fondato, riguardo all’idoneità probatoria dei documenti prodotti non disconosciuti (i contratti di apertura di credito con garanzia ipotecaria; l’atto d’intavolazione ipotecaria sugli immobili della società fallita; la situazione contabile al 22 marzo 2012; i vari contratti di mutuo fondiario con valuta estera) e alla relativa data certa, il credito era però prescritto poichè la domanda d’ammissione al passivo fu presentata il 18.7.2012, mentre il credito traeva origine dai contratti di mutuo stipulati tra il 1989 e il 1991, sicchè l’inadempimento si era verificato certamente prima del 5.7.2000, data di apertura del concordato preventivo. Inoltre, il Tribunale ha rilevato che l’inadempimento era anteriore al 5.7.2000 – data di apertura del concordato preventivo – e che dunque alla data del 18.7.2012 era maturata la prescrizione decennale, escludendo l’applicabilità dell’art. 2941 c.c., n. 6 e la sussistenza di atti interruttivi.

La Cassa di risparmio di Bolzano s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Si è costituita con controricorso la curatela fallimentare.

Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. La Curatela ha depositato memoria.

Il collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è infondato.

La banca ricorrente ha denunziato la violazione dell’art. 111 Cost., L. Fall., artt. 183 e 168 (nel testo previgente al D.L. n. 35 del 2005), artt. 2941,2943,2944,2935 e 2945, c.c. e seppure nella cornice formale di un unico motivo, ha sollevato tre ordini di questioni nei quali possono essere individuati altrettanti motivi di cassazione.

In particolare, con il primo motivo la ricorrente ha lamentato che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto la prescrizione del diritto azionato in quanto la sospensione di cui alla L. Fall., art. 168, comma 2, cessa allorchè la sentenza di omologazione del concordato è divenuta definitiva; secondo la ricorrente, nella specie ciò sarebbe avvenuto soltanto con il decorso del termine annuale di decadenza ex art. 327 c.p.c., dalla data del 29.1.2013, relativa al passaggio in giudicato del decreto impugnato in mancanza della prova dell’intervenuta notificazione.

Il motivo è inammissibile, in quanto esso non censura l’autonoma ratio decidendi del decreto impugnato secondo cui la sospensione L. Fall., ex art. 168, comma 2, nella specie non trovava proprio applicazione, verificandosi la sospensione nei soli casi in cui il creditore abbia compiuto – ma nella specie ciò non è dedotto – uno degli atti vietati dalla norma (che sarebbero nulli ai sensi del primo comma, ma avrebbero comunque effetto interruttivo della prescrizione ai sensi del secondo).

Con il secondo motivo è stata denunziata, in particolare, la violazione dell’art. 2941 c.c., n. 6, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto che non operasse la sospensione della prescrizione, nel caso di concordato preventivo con cessione dei beni, attesa l’assoggettabilità degli stessi beni all’amministrazione del liquidatore, sospensione perdurante invece per tutta la durata della procedura sino al compimento della liquidazione dei beni.

Il motivo è infondato. Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, l’art. 2941 c.c., n. 6, che dispone la sospensione della prescrizione tra le persone i cui beni siano sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all’amministrazione altrui e quelle da cui l’amministrazione è esercitata non è applicabile estensivamente ai rapporti tra debitore e creditori del concordato preventivo con cessione dei beni perchè la titolarità dell’amministrazione dei beni ceduti spetta esclusivamente al liquidatore che la esercita non in nome o per conto dei creditori ma nel rispetto delle direttive impartite dal tribunale (Cass., n. 17060/2007). Peraltro, il credito è esercitabile anche nel corso della liquidazione; basti pensare che ben può essere introdotto un giudizio di accertamento del credito stesso, necessario, anzi, in difetto di una fase di accertamento del passivo nel concordato preventivo, in caso di contestazione delle pretese dei creditori.

Con il terzo motivo la parte ricorrente si duole che il Tribunale non abbia ritenuto compiuti vari atti d’interruzione del termine di prescrizione, quali, in particolare, gli atti di corrispondenza intercorsi nel 2004 e 2009 tra la banca e gli organi della procedura il cui contenuto avrebbe concretizzato un atto di riconoscimento del debito da parte del liquidatore.

Il motivo è parimenti destituito di fondamento, in quanto il commissario liquidatore non ha il potere di riconoscere crediti, legittimato essendo il debitore, e non lui, nei giudizi di accertamento dei crediti, considerato che la proprietà dei beni oggetto del concordato e la legittimazione processuale sono in capo allo stesso debitore.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 22.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, la maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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