Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29981 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.V., M.U., S.M., MA.

L., P.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato MEROLLA GIUSEPPE giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CAREMAR – CAMPANIA REGIONE MARITTIMA SPA (OMISSIS) in persona del

suo Amministratore Unico e legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 62, presso lo studio

dell’avvocato GRISANTI FRANCESCO, rappresentata e difesa

dall’avvocato BALLETTI EMILIO giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21915/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 22/09/09, depositata il 15/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato Ferrari Marco Paolo (delega avvocato Emilio

Balletti) difensore della controricorrente che si riporta agli

scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA che si

riporta alla relazione.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

1. La Corte di Cassazione con la sentenza 15 ottobre 2009, n. 21915, rigettava il ricorso, articolato in sei motivi, proposto da M. U. e altri undici lavoratori marittimi dipendenti della Caremar s.p.a., addetti a servizi giornalieri di navigazione con le funzioni di direttore di macchina, le cui domande, dirette all’accertamento del limite massimo delle prestazioni straordinarie e della loro corretta qualificazione anche ai fini retributivi, erano state rigettate dalla Corte d’appello di Napoli – con conferma della sentenza di primo grado -, previo accertamento della perfetta osservanza delle norme di legge e di contratto da parte della società armatrice.

2. M.U., Ma.Lu., C.V., P.A. e S.M. propongono ricorso per revocazione contro la suindicata sentenza di cassazione.

Con l’unico motivo di ricorso, deducendo errore di fatto nella lettura degli atti c.d. interni del giudizio di legittimità, con riferimento agli artt. 391-bis e 395 c.p.c., lamentano che, mentre l’effettiva doglianza proposta con il quinto motivo del ricorso per cassazione era quella di omessa considerazione da parte della Corte d’appello di Napoli della rilevanza dei fogli di presenza prodotti in giudizio dai ricorrenti, la sentenza, dopo avere riassunto tale motivo rilevando solo la denuncia di un errore nello stabilire la corretta quantità di prestazioni di lavoro non ordinario espletate, non evidenziava nella motivazione, caratterizzata da un esame congiunto di tutti i motivi, l’avvenuta lettura dell’effettivo contenuto del motivo, incentrato appunto sulla totale obliterazione da parte della Corte d’appello delle risultanze dei fogli di presenza. In particolare, la Corte di cassazione aveva recepito l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, relativo all’osservanza di un orario di lavoro di 13.30 ore giornaliere di lavoro, in contrasto con il dato incontrovertibilmente emergente dai fogli di presenza di una durata media del servizio di 15 ore e mezza – 16 ore giornaliere.

3. La società intimata resiste con controricorso, deducendo l’inammissibilità e in subordine l’infondatezza del ricorso. Ha poi depositato memoria nell’ambito del procedimento camerale.

4. E’ opportuno preliminarmente ricordare in linea di diritto che secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della revocazione delle sentenza della Corte di cassazione, è rilevante l’errore percettivo riguardante gli atti del giudizio di legittimità, che risulti con carattere di evidenza ed obiettività e non cada su questione in tale sede controversa (cfr. Cass. 10807/2006, 11657/2006, 12154/2006, 14608/2007), rimanendo esclusa la riconducibilità ad errore revocatorio dell’ipotesi in cui il ricorrente deduca l’errata valutazione sulla portata di una doglianza svolta con l’originario ricorso (Cass. n. 5221/2009). Costituisce, poi, condizione di ammissibilità del ricorso per revocazione, in particolare rispetto ad una sentenza di cassazione, l’incidenza causale sulla decisione di un siffatto errore (Cass. n. 9369/2006, n. 11657/2006, cit; Cass. S.U. 26622/2009).

5. Nella specie, come peraltro puntualmente eccepito dalla controricorrente, alla base del ricorso non è posto un allegato errore che presenti gli indicati caratteri, richiesti a pena di ammissibilità.

6. L’azione originariamente proposta, come si evince dalla sentenza impugnata e trova conferma nello stesso ricorso per revocazione (si trascrive il quinto motivo dell’originario ricorso per cassazione, in cui è affermato che “il presente giudizio mira prevalentemente ad ottenere la fissazione di un limite massimo delle prestazioni di lavoro straordinario, rinviandosi il concreto rilievo di eventuali superamenti di tale limite ad un eventuale separato giudizio di quantificazione”), non era diretta al compiuto accertamento dell’orario di lavoro di fatto prestato dai ricorrenti, ma alla richiesta di accertamento, evidentemente in via generica, dell’assoggettamento dei lavoratori ad orari di lavoro non conformi a contratto e comunque ai principi legali, previa determinazione del limite massimo delle prestazioni straordinarie.

Nella sentenza impugnata si recepisce in un primo momento l’accertamento compiuto dal giudice di merito circa lo svolgimento da parte da ciascuno dei lavoratori, in base al sistema organizzativo in atto, di un turno di lavoro, variabile a seconda delle varie navi su cui erano effettuati gli imbarchi, della “durata media complessiva” di 14.30 e quindi di 13.30 al netto dell’ora destinata alla consumazione del pasto (e senza considerare i turni “di guardia” aventi caratterestiche particolari e compensi specifici), ferma restando la natura “discontinua” delle prestazioni lavorative proprie dell’ufficiale.

Ma poi – dopo essersi esaminata la disciplina contrattuale, in cui la prestazione del personale in questione eccedente quella ordinaria di otto ore, formalmente non retribuibile, trovava una compensazione nell’ambito di un sistema globale di carattere indennitario caratterizzato dalla corresponsione per oltre 14 mensilità, in forma fissa e in via di maggior favore, di un’indennità di rappresentanza (e del relativo “aumento”) – si esaminano specificamente le critiche alla sentenza d’appello in merito alla lamentata mancata determinazione di un limite alle ore di lavoro giornaliero effettuate in aggiunta al lavoro ordinario, e si osserva che tali critiche non hanno ragione di essere, tenuta presente la prevista imposizione dell’utilizzo del “doppio equipaggio” per gli archi di impiego pari o superiori a 16 ore giornaliere complessive, pattuito in apposito punto dell’accordo sull’organizzazione del lavoro a bordo delle navi passeggeri allegato al CCNL. Tale sistema, infatti, comportava, sia pure indirettamente, l’imposizione di un limite massimo alle prestazioni giornaliere nel servizio di navigazione di 15 ore, scomputata l’ora per la fruizione del pasto. Tanto premesso in linea di fatto, la Corte escludeva, con articolate considerazioni, la violazione di principi legali nel caso in esame, relativo ad un’organizzazione del lavoro prevedente appunto tale limite massimo delle prestazioni stabilita su basi pattizie sotto molto profili favorevoli ai lavoratori.

7. Sulla base di quanto esposto, può con serenità affermarsi che non è per niente evidente la presenza di un errore di fatto, di una svista, da parte del collegio di cassazione circa l’effettiva portata del quinto motivo di ricorso, poichè le ragioni di rigetto del ricorso sono ampiamente compatibili con una valutazione di non rilevanza della censura di mancato esame da parte del giudice di merito dei prodotti fogli di presenza. Al riguardo è opportuno ricordare che la censura mirava, nell’intento degli originari ricorrenti, a che si pervenisse ad un accertamento di fatto che i ricorrenti prestavano un servizio di durata tra le 15 e le 16 ore giornaliere. Peraltro, concretamente erano trascritti nel ricorso solo i dati risultanti dai fogli di presenza di uno dei ricorrenti, relativi ad alcuni mesi ( (OMISSIS)), sicchè, tenendo anche presente la numerazione dei documenti richiamati, neanche risultava chiaro che le produzioni e le citazioni non fossero selettive rispetto all’effettivo tenore delle risultanze documentali.

8. Analogamente, non può ritenersi l’esistenza di un nesso causale tra il supposto errore di fatto e il tenore della pronuncia impugnata.

9. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio sono regolate in base al criterio legale della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare alla ricorrente le spese del giudizio in Euro trenta/00 per esborsi ed Euro tremila/00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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