Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29981 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. I, 20/11/2018, (ud. 07/06/2018, dep. 20/11/2018), n.29981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18237/2017 proposto da:

A.M., + ALTRI OMESSI;

– ricorrenti –

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore,

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del

Presidente del Consiglio pro tempore, domiciliati in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

contro

Stato Italiano;

– intimato –

avverso la sentenza n. 294/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/06/2018 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza del 20 gennaio 2017 la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello proposto da B.G. e dagli altri appellanti ivi indicati avverso la sentenza con cui il locale Tribunale aveva rigettato la domanda dai medesimi proposta, volta al riconoscimento del loro diritto, anche quali eredi dei rispettivi danti causa, nei confronti dello Stato italiano, ovvero del Governo italiano, del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze, a conseguire quanto dovuto, da liquidarsi in separato giudizio, a seguito del lavoro effettuato negli Stati Uniti d’America, successivamente al maggio 1943, quali P.O.W. (Prisoner of War) membri delle I.S.U. (Italian Service Units).

A fondamento della decisione la Corte territoriale ha respinto i due motivi di impugnazione diretti a denunciare gli errori commessi dal Tribunale nel dichiarare la prescrizione del diritto azionato nonostante la tardività della relativa eccezione e, comunque, l’imprescrittibilità del diritto fatto valere.

2. – Per la cassazione della sentenza A.M. e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe, hanno proposto ricorso per due motivi. Il Ministero della difesa, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene due motivi

1.1. – Il primo motivo è rubricato: “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 166,167,186 bis, art. 171 c.p.c., comma 2, art. 70 bis disp. att. c.p.c.; art. 2938 c.c.: costituzione tardiva, decadenza eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, eccezione di prescrizione”, censurando la sentenza impugnata per aver disatteso il motivo concernente la tardività dell’eccezione di prescrizione sull’assunto che essa fosse stata proposta con comparsa di costituzione depositata il 19 aprile 2008 in relazione all’udienza del 9 maggio 2008, sia perchè il deposito doveva invece ritenersi effettuato il successivo 8 maggio 2008, sia perchè la verifica dell’osservanza del termine per la costituzione andava effettuata in relazione alla data di udienza fissata in citazione, ossia al 10 marzo 2008, dal momento che l’udienza era stata posticipata al 9 maggio 2008 ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., comma 4.

1.2. – Il secondo motivo è rubricato: “Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in materia di situazioni soggettive imprescrittibili in relazione all’art. 28 Cost. e art. 2947 c.c., u.c.: imprescrittibilità e fondatezza della domanda”, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che il diritto fatto valere in giudizio fosse suscettibile di prescrizione, non essendo equiparabile la situazione dei prigionieri in Germania a quello dei prigionieri negli Stati Uniti d’America.

2. – Il ricorso va respinto.

2.1. – Il primo motivo, che si articola in due profili, è inammissibile quanto ad ognuno di essi.

Sotto il primo profilo, infatti, laddove censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado fosse stata depositata il 19 aprile 2008 e non l’8 maggio 2008, esso denuncia un errore di percezione e, dunque, un ipotetico errore revocatorio, non suscettibile, come tale, di essere fatto valere attraverso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

Sotto il secondo profilo, poi, la censura è inammissibile perchè nuova, dal momento che la tardività dell’eccezione di prescrizione era stata motivata in appello sull’assunto che la comparsa di costituzione in primo grado fosse stata depositata l’8 maggio in relazione all’udienza del 9 maggio 2008, senza che fosse stata sollevata, per quanto risulta dalla sentenza impugnata e dalla stessa espositiva del ricorso per cassazione, la questione se il rinvio al 9 maggio 2008 dell’udienza fissata in citazione al 10 marzo 2008 fosse stato effettuato ai sensi del comma 4 (nel qual caso il termine per la tempestiva costituzione non sarebbe stato prorogato) ovvero del comma 5 (nel qual caso avrebbe avuto luogo la proroga) dell’art. 168 bis c.p.c..

2.2. – Il secondo motivo è infondato.

Nella giurisprudenza di merito si rinvengono diverse decisioni concernenti la deportazione in campo di concentramento in Germania, dopo l’8 settembre, secondo cui essa costituisce crimine contro l’umanità che integra un fatto illecito imprescrittibile: il che trova conferma anche in un obiter dictum contenuto in una decisione di questa Corte (Cass., Sez. Un., 11 marzo 2004, n. 5044).

E, però, è di tutta evidenza che la fattispecie ivi considerata non ha nulla a che vedere con quella degli odierni ricorrenti, ovvero dei loro danti causa, giacchè ciò che essi reclamano è in effetti il corrispettivo della prestazione di lavoro svolta nell’ambito delle I.S.U. (corrispettivo parametrato alla paga dei soldati statunitensi, ossia a 2,10, a fronte dei quali, tuttavia, gli appartenenti alle I.S.U. percepivano in contanti 0,80, mentre la rimanente parte veniva depositata presso un fondo per i prigionieri con la promessa di successivo accredito della somma accantonata), che, com’è incontroverso, gli Stati Uniti d’America hanno corrisposto al Governo italiano, il quale avrebbe poi omesso di provvedere al relativo pagamento nei confronti degli odierni aventi diritto: ed infatti questi ultimi hanno lamentato per l’appunto che “lo Stato italiano ha trattenuto e non erogato le somme che dovevano essere distribuite ai propri cittadini per la manodopera prestata in USA sulla base dell’accordo Pella-Dunn” (così a pagina 21 del ricorso).

E sono stati ancora gli stessi ricorrenti ad ammettere che ai P.O.W. provenienti dal fronte nordafricano era data la possibilità – e non vi era invece coercizione in tal senso – di cooperare con l’esercito statunitense, sicchè l’appartenenza alle I.S.U. era frutto di una scelta deliberata, tant’è che – come ancora una volta riconoscono gli odierni ricorrenti – non tutti vi aderirono.

Si è in presenza, in definitiva, di una del tutto ordinaria pretesa creditoria che trova un mero antecedente storico nella originaria deportazione negli Stati Uniti d’America, cui è seguita l’opzione offerta ai P.O.W. di entrare nelle I.S.U., ma che discende dalla condotta attribuita allo Stato italiano, per non aver ritrasferito ai ricorrenti le somme ricevute dagli Stati Uniti d’America.

Sicchè l’assunto dell’imprescrittibilità del diritto è del tutto privo di fondamento.

3. – Trovando applicazione l’art. 92 c.p.c., nel testo modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, le spese possono compensarsi sussistendone giusti motivi, ravvisabili nella peculiarità della vicenda, riguardo alla quale non constano precedenti di legittimità. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese, dichiarando, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 7 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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