Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29981 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29981 Anno 2017
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 15945-2016 proposto da:
AGAS SRL, in persona dell’amministratore unico, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 54, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCO TROTTA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato VINCENZO BONGIORNI;

ricorrente

contro

GEN SET SPA, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRISCIANO 42, presso

lo studio dell’a ivocato ENZO FOGLIANI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato LUISA BACHMANN;
– controricorrente nonchè contro

FALLIMENTO AGAS SRL;
– intimato –

avverso la sentenza n. 2090/2016 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 27/05/2016;

Data pubblicazione: 13/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 17/10/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
DI MARZIO.

RILEVATO CHE

Milano ha respinto il reclamo proposto da Agas S.r.l. nei
confronti del Fallimento Agas S.r.l. nonché di Gen Set S.p.A.
contro la sentenza dichiarativa del suo fallimento.
Per la cassazione della sentenza Agas S.r.l. ha proposto ricorso
affidato a due motivi illustrati da memoria.

2. — Gen. Set S.p.A. ha resistito con controricorso mentre il
Fallimento non ha spiegato difese.

CONSIDERATO CHE

3.

— Il primo motivo denuncia:

«Violazione e/o falsa

applicazione dell’articolo 2700 c.c., degli articoli 115 e 116
c.p.c. e dell’articolo 15 legge fallimentare, rilevante articolo
360 n. 3 c.p.c.», censurando la sentenza impugnata, la quale

aveva ritenuto che l’attestazione del compimento da parte
dell’ufficiale giudiziario della formalità prevista dall’articolo 15
della legge fallimentare, con riguardo alla notificazione del
ricorso per dichiarazione di fallimento e del decreto di
convocazione per l’udienza prefallimentare, del deposito
dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel
registro delle imprese, potesse essere vinta soltanto mediante
la querela di falso, nella specie non proposta, senza
considerare che Agas S.r.l. aveva prodotto documentazione
anch’essa fidefacente di segno opposto, ossia una certificazione
proveniente dal Comune di Rozzano da cui emergeva che
Ric. 2016 n. 15945 sez. M1 – ud. 17-10-2017
-2-

1. — Con sentenza del 27 maggio 2016 la Corte d’appello di

nessun atto giudiziario nei confronti della società era stato
depositato nel periodo dall’ottobre 2015 al febbraio 2016, di
guisa che, esclusa la necessità della querela di falso, il giudice
di merito avrebbe dovuto valutare comparativamente i due
documenti.
«Omesso esame di un fatto

decisivo per il giudizio rilevante ex articolo 360 n. 5 c.p.c.», e

concerne l’omessa considerazione della certificazione
proveniente dal Comune di Rozzano di cui si è già detto.

RITENUTO CHE

4. — Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di
motivazione semplificata.

5. —Il ricorso è manifestamente infondato.
A sostegno dei due motivi, che per il loro collegamento
possono essere simultaneamente esaminati, la società
ricorrente ha richiamato l’autorità di Cass. 6 dicembre 1997, n.
12401, secondo cui, a fronte di documenti facenti fede fino a
querela di falso di tenore contrastante, il giudice di merito ha la
facoltà, dato il loro pari valore probatorio, di dare credito a
quelli che ritiene più convincenti. Ma la pronuncia in discorso
concerneva documenti la cui qualità di atti pubblici non era in
discussione (da un lato attestazioni delle autorità aeroportuali
e di polizia di frontiera, dall’altro risultanze del giornale di rotta
di un aeromobile), mentre, nel caso in esame, Agas S.r.l. ha
erroneamente dato per scontato che la dichiarazione
proveniente dal Comune di Rozzano, da essa qualificata come
certificazione, avesse natura di atto pubblico.
A.,
Atto pubblicoysensi dell’articolo 2699 c.c. è quello redatto con
le richieste formalità da un notaio o da altro pubblico ufficiale
Ric. 2016 n. 15945 sez. M1 – ud. 17-10-2017
-3-

Il secondo motivo denuncia:

«autorizzato ad attribuirgli pubblica fede»,

sicché, perché

possa configurarsi un atto pubblico, occorre che esso promani
da un pubblico ufficiale investito di una pubblica potestà
documentaria o attestativa, la qual cosa trova conferma del
richiamo contenuto nella norma alle «richieste formalità», la

non basta la qualità di pubblico ufficiale del redattore dell’atto,
ma occorre che egli sia investito del potere di attribuire all’atto
pubblica fede nel rispetto delle formalità di legge: potere, che,
con riguardo alla notificazione, la legge attribuisce all’ufficiale
giudiziario (per quanto rileva in questa sede), non ai funzionari
del Comune.
È dunque errato in generale ricomprendere qualsiasi atto
formato nell’esercizio di una funzione amministrativa o di
pubblico servizio nell’ambito degli atti pubblici, ben potendo
configurarsi, come evidenziato da una nota dottrina, atti che,
pur provenendo da pubblici ufficiali, non fanno tuttavia fede
sino a querela di falso, per non essere espressione di una
attività pubblica diretta specificamente alla documentazione.
Ciò esime dall’osservare che i due motivi di ricorso omettono
altresì totalmente di misurarsi con il tema dell’efficacia dell’atto
pubblico, secondo la previsione dell’articolo 2700 c.c., giacché,
come è noto, esso fa fede, oltre che della provenienza del
documento dal pubblico ufficiale, delle dichiarazioni delle parti
e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua
presenza o da lui compiuti. Orbene, nel caso in esame il
documento in questione, sottoscritto da un dirigente del
Comune di Rozzano (addetto alla direzione sicurezza del
territorio e dei cittadini, polizia locale, segreteria direzione) è
del seguente tenore «… si comunica che… l’ufficio messi ha …
svolto un’approfondita ricerca fra gli atti giudiziari depositati
Ric. 2016 n. 15945 sez. M1 – ud. 17-10-2017
-4-

quale evidenzia che, perché possa discorrersi di atto pubblico,

presso la casa comunale nel periodo dall’ottobre 2015 a
febbraio 2016 con esito negativo»: sicché l’atto in questione

potrebbe tutt’al più far fede, alternativamente, sulla
dichiarazione del messo comunale di aver svolto approfondite
ricerche ovvero (ove l’autore dell’atto fosse stato fisicamente

del messo, non certo sulla mancata esecuzione della formalità
del deposito dell’atto da parte dell’ufficiale giudiziario, come
risultante dalla relata di notificazione in contestazione.
Sicché del tutto correttamente il giudice di merito ha ritenuto
che l’efficacia probatoria della relata di notificazione non
potesse dirsi infirmata non essendo stata proposta contro di
essa querela di falso.
Deve aggiungersi, con riguardo alla memoria illustrativa, che la
ricorrente erra nel ritenere che la natura di atto .pubblico del
certificato del Comune di Rozzano fosse pacifica: a parte il
fatto che detta natura non risulta essere stata affatto oggetto
né di dibattito processuale, né di motivata disamina da parte
del giudice del merito, è agevole osservare che la non
contestazione si forma semmai sui fatti, non sulla
qualificazione giuridica di essi, che, salvo il formarsi del
giudicato, è sempre dipendente dall’applicazione del principio
iura novit curia. Per il resto, la memoria svolge considerazioni

che non contraddicono quelle finora svolte, adducendo peraltro
circostanze nuove, quale quella, peraltro ininfluente, secondo
cui l’estensore del documento in discorso sarebbe a capo
dell’ufficio dei messi comunali, come asseritamente
documentato sulla base di una stampa estratta dal sito
Internet del Comune, la cui produzione, fatta‘ per di più con la
memoria, è evidentemente inammissibile in questa sede ai
sensi dell’articolo 372 c.p.c.
Ric. 2016 n. 15945 sez. M1 – ud. 17-10-2017
-5-

presente) sullo svolgimento di approfondite ricerche da parte

6. — Le spese seguono la soccombenza.. Sussistono i
presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PER QUESTI MOTIVI

favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo
giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 5100,00, di cui
C 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%
e quant’altro dovuto per legge, dichiarando, ai sensi
dell’articolo 13, comma 1 quater, del d.p.r. numero 115 del
2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte della stessa ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2017.
Il Presidente
/ L (j

2

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in

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