Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29980 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29980 Anno 2017
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 15481-2016 proposto da:
PROMAR S.R.L. (P.I.01066890896), in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA

piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZA
BONAVIRI;
– ricorrente contro

FALLIMENTO “CANTIERE E. NOE’ S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
(P.I.00040020893), in persona del curatore fallimentare,
elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato ALESSANDRO BOCCADIFUOCO;
– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SIRACUSA del
17/05/2016, depositato il 17/05/2016 emesso sul
procedimento iscritto al n. R.G.22/2012;

Data pubblicazione: 13/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 17/10/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
DI MARZIO.

RILEVATO CHE

ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta da Promar
S.r.l. nei confronti del Fallimento Cantiere Navale E. Noè S.p.A.
in liquidazione, volta ad ottenere l’ammissione al passivo per
l’importo di C 230.759,85.
Per la, cassazione del decreto Promar S.r.l. ha proposto ricorso
affidato a tre motivi.

2. — Il Fallimento ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO CHE

3. — Il primo motivo denuncia: «Violazione dell’articolo 360 n.
4 c.p.c. con riferimento all’articolo 112 c.p.c. per nullità della
sentenza (decreto) per motivazione insufficiente e omessa
pronuncia sulla domanda relativa alla eccezione di prescrizione
sollevata dalla difesa della Promar», censurando la sentenza

impugnata per non aver pronunciato sull’eccezione di
prescrizione proposta dalla società con riguardo al credito
opposto in compensazione dal Fallimento.
Il secondo motivo denuncia: «Violazione dell’articolo 360 n. 4
c.p.c. con riferimento all’articolo 132 comma 2 c.p.c. per nullità
della sentenza (decreto) per motivazione illogica», censurando

la sentenza impugnata laddove aveva negato che tra le parti
fosse intercorso un rapporto di conto corrente.
Il terzo motivo denuncia:

«Violazione dell’articolo 360 n. 3

c.p.c. con riferimento agli articoli 176 e 177 legge fallimentare
Ric. 2016 n. 15481 sez. M1 – ud. 17-10-2017
-2-

1. — Con decreto del 17 maggio 2016 il Tribunale di Siracusa

per falsa applicazione di norme di diritto», traendosi come
conseguenza dell’accoglimento del motivo precedente la non
operatività della prescrizione a carico della società ai sensi
dell’articolo 1823 c.c.

4.

— Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di

motivazione semplificata.

5. — Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.

5.1. — Il primo motivo coglie nel segno laddove denuncia il
vizio di attività di omessa pronuncia sull’eccezione di
prescrizione formulata da Promar S.r.l. in ordine al
controcredito opposto dal Fallimento in compensazione.
Nel caso in esame, è agevole osservare che il decreto
impugnato ha richiamato gli esiti di una consulenza tecnica che
aveva

quantificato

il

credito

della

società

fallita

alternativamente in C 59.147,98 ovvero in C 37.456,79, a
fronte di un credito opposto in compensazione per l’importo di
C 45.153,18: di guisa che lo scrutinio dell’eccezione di
prescrizione è all’evidenza potenzialmente idoneo ad incidere
sui rapporti di credito-debito tra le parti.

5.2. — Il secondo motivo è infondato.
Non sussiste infatti la denunciata violazione dell’articolo 132,
numero 4, c.p.c..
Ed invero, affinché sia integrato il vizio di «mancanza della
motivazione» agli effetti di cui all’articolo 132, n. 4, c.p.c.,
occorre che la motivazione manchi del tutto – nel senso che
alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo
• Ric. 2016 n. 15481 sez. M1 – ud. 17-10-2017
-3-

RITENUTO CHE

svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione
senza alcuna argomentazione, ovvero che essa formalmente
esista come parte del documento, ma le sue argome•ntazioni
siano svolte in modo talmente contraddittorio da non
permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come
decisum

(Cass. 18 settembre 2009, n.

20112), ricorrendo in questa seconda ipotesi il vizio della
motivazione meramente apparente. La motivazione, in
particolare, è solo apparente, e la sentenza è nulla perché
affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente
esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della
decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente
iniddnee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice
per la formazione del proprio convincimento, non potendosi
lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie,
ipotetiche congetture (Cass., Sez. Un., 3 novembre 2016, n.
22232).
Nel caso in esame, viceversa, il decreto impugnato ha
chiaramente motivato sul punto, osservando non essere stati
dedotti gli elementi essenziali del contratto di conto corrente,
ossia la volontà delle parti di regolare i rapporti in conto
corrente e, soprattutto, la reciprocità delle rimesse, dovendosi
piuttosto ritenere che i rapporti di controllo e/o collegamento
tra le compagini sociali avessero determinato un intreccio di
rapporti più ampio rispetto alla sola fornitura di merce dedotta
dall’opponente ed indotto a regolare i rapporti mediante il giro
conti da parte della società fallita rilevati dal consulente tecnico
d’ufficio anche in pagamento dei debiti maturati nei confronti
dell’opponente per la fornitura.

5.3. — È conseguentemente infondato il terzo motivo.
Ric. 2016 n. 15481 sez. M1 – ud. 17-10-2017
-4-

giustificazione del

6. — Il decreto è cassato in relazione al motivo accolto e
rinviato per nuovo esame in parte qua ed anche per le spese al
tribunale di Siracusa in diversa composizione. –

rigetta il secondo e terzo motivo del ricorso, accoglie il primo,
cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e
rinvia anche per le spese al Tribunale di Siracusa in diversa
composizione.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2017.

PER QUESTI MOTIVI

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