Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2998 del 08/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/02/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 08/02/2021), n.2998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31657-2018 proposto da:

COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA

CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato CANNAROZZO

ROBERTA;

– ricorrente –

e contro

F. PONTE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1504/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 06/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto parzialmente l’appello proposto dal Comune di Palermo, riformando la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della società F.Ponte s.p.a. contro l’avviso di accertamento relativo a Tarsu per l’anno 2004, disponendo che il Comune di Palermo rideterminasse il tributo, applicando le tariffe degli alberghi e pensioni agli spazi destinati all’attività di ristorazione e le tariffe degli immobili di civile abitazione ai restanti spazi tassabili, con esclusione dalla tassazione di quelli indicati nel Regolamento Tarsu, artt. 8 e 9. Secondo la CTR era legittima l’applicazione della tariffa prevista per il tributo in esame per gli alberghi quanto agli spazi destinati all’attività di ristorazione, valendo per le aree riservate ad impianti tecnologici, serbatoi, celle frigorifere e impianti sportivi le esenzioni previste dal Regolamento, artt. 8 e 9 ed applicandosi per le restanti aree le tariffe delle civili abitazioni.

Il comune di Palermo ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico complesso motivo.

La parte intimata non si è costituita.

Il ricorrente deduce il duplice errore nel quale sarebbe incorso il giudice di appello per avere, da un lato, applicato le esenzioni previste dal regolamento, artt. 8 e 9 che erano già state considerate dal comune all’atto della rideterminazione del tributo e, per altro verso, per avere applicato la tariffa prevista per gli alberghi unicamente agli spazi destinati a ristorazione e non all’intero complesso alberghiero.

La prima parte della censura è inammissibile per difetto di autosufficienza. Il comune prospetta la propria doglianza muovendo dal contenuto del documento con il quale l’amministrazione, ritenendo fondata l’istanza del contribuente, avrebbe rideterminato l’importo del tributo considerando le superfici esenti-cfr.pag.12 ricorso-. E tuttavia, il ricorrente ha omesso di riprodurre o indicare il tempo in cui tale documento sarebbe stato prodotto in giudizio, nè ha riprodotto il contenuto della relazione dell’Ing. N. richiamata nella sentenza, sulla quale la pronunzia ha fondato la propria decisione.

Tale parte della censura è dunque inammissibile.

E’ invece fondata la restante parte della censura.

Ed invero, deve confermarsi l’orientamento consolidato di questa Corte di legittimità secondo cui la previsione regolamentare di una tariffa Tarsu alberghiera anche di molto superiore a quella applicata alle case di civile abitazione deve ritenersi del tutto legittima, posto che la maggior capacità produttiva di rifiuti di uno stabile alberghiero, rispetto ad uno di civile abitazione, costituisce dato di comune esperienza (Cass. n. 302 del 2010; n. 5722 del 2007; n. 16175 del 2016, n. 25214 del 2016; n. 8308 del 2018).

Si è così precisato che in tema di TARSU, “è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applica a queste ultime. Infatti, la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore” (V. Cass. n. 4797 del 2014 e n. 8336 del 2015)-Cass. n. 20621/2019-.

A tali principi non si è uniformato il giudice di appello, operando un’indebita diversificazione tra superfici destinate a ristorazione e altre aree occupate dall’esercizio alberghiero ai fini del tributo TARSU.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie per quanto di ragione il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021

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