Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2998 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/02/2020, (ud. 10/07/2019, dep. 07/02/2020), n.2998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26047-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

F. SRL UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTILIANO, 9,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO CAFARELLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIO LUCCI;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 6600/16/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 12/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, indicata in epigrafe, che aveva accolto l’appello della F. contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, n. 5081/2016, con cui era stato respinto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRAP 2010;

la società contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

all’esito della adunanza non partecipata non sussistono le condizioni per provvedere sul ricorso, in questa sede, a norma dell’art. 380 bis c.p.c., non essendo la causa d’immediata evidenza decisoria.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla Sezione ordinaria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, a seguito di riconvocazione, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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